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Smaltimento rifiuti da parte del Custode giudiziairo

  • Carmela d'Angelo

    AVERSA (CE)
    06/06/2018 20:16

    Smaltimento rifiuti da parte del Custode giudiziairo

    Buonasera, Vi sottopongo la seguente questione: su un terreno pignorato e, di poi, venduto sono stati collocati da parte di ignoti rifiuti speciali sia pericolosi che non; tanto è stato rilevato dalla Polizia giudiziaria che ha proceduto al sequestro preventivo, di poi convalidato dall'autorità giudiziaria e notificato all'attuale aggiudicatario-proprietario. Preciso che l'aggiudicatario non è stato ancora immesso nel possesso del terreno e che detti rifiuti risultano essere depositati già al momento in cui il Custode Giudiziario ha proceduto alla liberazione a mezzo Ufficiale Giudiziario. Pertanto, alla rimozione di detti rifiuti chi deve provvedere: il Custode Giudiziario o l'aggiudicatario? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/06/2018 12:46

      RE: Smaltimento rifiuti da parte del Custode giudiziairo

      La ovvia premessa è che della presenza dei rifiuti speciali non si sia fatto cenno nel bando di gara o in altri documenti attraverso i quali si è pervenuti alla vendita, in modo da dire che l'aggiudicatario non era a conoscenza della situazione.
      Tanto premesso, molto dipende da come qualificare la presenza dei rifiuti e l'eventuale inquinamento prodotto, se un vizio, una mancanza di qualità promesse o un aliud pro alio. Ciò perché l'art. 2922, comma 1, c.c. esclude l'operatività della garanzia per vizi nell'ambito della vendita coattive, norma che non è stata ritenuta estensibile alle ipotesi di vendita di aliud pro alio, che ricorre solo nel caso di "radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente
      caduta l'offerta dell'aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario" (Cass. 29.1.2016, n. 1669). Ossia il vizio determinante l'aliud pro alio deve essere definitivo e permanente e non semplicemente transitorio e/o momentaneo (la Corte, in base al principio riportato ha escluso che ricorresse una ipotesi di aliud pro alio nel caso di inquinamento eliminabile) per cui non sembra questa l'ipotesi ricorrente nel suo caso visto che i rifiuti sono eliminabili
      Rimane il problema della mancanza delle qualità promesse od essenziali in capo al bene aggiudicato, che l'art. 2922 c.c. non prende in considerazione, nel mentre nella vendita civilistica tra privati sono considerati come elemnti idonei a far scattare i rimedi tipici spettanti all'acquirente del bene viziato. La questione è stata oggetto di più interventi della S. Corte dissonanti tra loro e sembra che l'indirizzo attuale sia quello secondo cui l'art. 2922 c.c. opera relativamente a tutte quante le fattispecie previste dagli art. da 1490 a 1497 c.c., e cioè sia applicabile sia ai vizi della cosa che alla mancanza di qualità (Cass. 25.2.2005, n. 4085; Cass. 12.7.2016, n. 14165).
      Se è così, esclusa l'ipotesi dell'aiud pro alio, sia che configuri la presenza dei rifiuti come un vizio occulto che come una mancanza di qualità del bene messo in vendita, rimane il fatto che l'aggiudicatario non può esercitare le garanzia previste a favore dell'acquirente nella vendita privata, e deve tenersi il bene così come si trova, di conseguenza allo smaltimento di rifiuti deve ritenersi essere tenuto l'aggiudicatario.
      Zucchetti Sg srl