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precetto su vaglia cambiario della Banca d'Italia intestato a sdf da parte dell'unica socia superstite

  • Antonio Sgattoni

    Grottamare (AP)
    28/03/2018 17:41

    precetto su vaglia cambiario della Banca d'Italia intestato a sdf da parte dell'unica socia superstite

    A seguito di accoglimento di ricorso per equa riparazione per l'eccessiva durata del fallimento personale loro e della sdf tra gli stessi costituita i miei clienti incassano i rispettivi vaglia cambiari personali dopodichè la Banca d'Italia non cambia loro quello intestato alla sdf perché la società è stata cancellata dal R.I. e pretende di dividerlo tra tutti gli eredi dei soci nel frattempo deceduti .
    Dopo il decesso dei 3/5 dei soci agisco con precetto e pignoramento mobiliare a firma delle due socie superstiti in proprio e quali rappresentanti ex lege (il fallimento ha sciolto la società e legittimato ogni socio al recupero del credito sociale)della sdf ma la B.I. spiega sia opposizione all'esecuzione che a precetto lamentando il difetto di legittimazione attiva e la carenza dei poteri di rappresentanza .
    Nelle more decede anche la 4^ socia ed G.E. non togato sospende l'esecuzione invitando l'opponente all'introduzione del giudizio di merito in attesa della sospensiva da discutersi in sede di opposizione a precetto.
    Ritengo che la mia cliente abbia la rappresentanza della società in quanto il fallimento ha sciolto la società e legittimato ogni socio ad agire per il recupero del credito (che non è una mera aspettativa ma è consolidato in un vaglia cambiario)e , peraltro , gli eredi dei soci deceduti ereditano il diritto alla liquidazione della quota ma non il diritto alla partecipazione sociale .
    Purtroppo la veneranda età della mia cliente mi ha costretto all'azione esecutiva in difetto di cambio del vaglia cambiario da parte delle varie Filiali .
    In attesa di parere ringrazio anticipatamente ed auguro Buona Pasqua .
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/03/2018 20:33

      RE: precetto su vaglia cambiario della Banca d'Italia intestato a sdf da parte dell'unica socia superstite

      La questione è quanto mai complessa e, alla luce dei numerosi interventi delle Sezioni unite seppur riferite ad altri tipi societari, siamo portati a credere che le ragioni della Banca d'Italia siano fondate.
      Invero, le Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2010, hanno affermato l'applicazione del meccanismo successorio nei debiti sociali a seguito della estinzione della società, aggiungendo che così come i soci subentrano alla società nei rapporti passivi, analogamente il credito si trasferirà in capo ai soci, nei limiti della loro partecipazione sociale.
      Poi intervengono sez. unite n. 7676 del 2012, che nulla aggiungono di specifico al tema di nostro interesse per poi arrivare alle sentenze sempre a sezioni unite, nn. 6070/6071/6072 del 2013, molto approfondite e argomentate, che, per quanto ci riguarda, sostengono che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (e la disposizione non può, secondo la Corte, non essere estesa anche alle società di persone, determinandosi, dall'entrata in vigore della novella del 2003, l'estinzione della società di capitali e la presunzione di estinzione della società di persone, salva prova contraria), viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia.
      Cass. 6 novembre 2013, n. 24055, a sua volta ha precisato che i soci, successori della società, subentrano nella legittimazione processuale in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, con la conseguenza che, ove la prosecuzione sia effettuata solo da alcuni soci o la riassunzione sia stata eseguita solo nei confronti di alcuni soci, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, con consequenziale applicazione dell'art. 307 c.p.c. in caso di mancata osservanza dell'ordine.
      cercando di applicare questi principi alla fattispecie, pensiamo sia condivisibile l'idea che, a seguito della estinzione della società, il credito, costituente una sopravvenienza attiva, si sia trasferito in capo ai soci in comunione, per cui i cinque soci- o i rispettivi eredi per quelli defunti- hanno la legittimazione ad agire, in litisconsorzio necessario, per ottenerne il pagamento.
      Ovviamente la nostra è una semplice opinione.
      Zucchetti SG srl