Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione in prededuzione societa' di leasing a seguito di furto beni

  • Marco Carbone

    Roma
    15/11/2019 10:36

    ammissione in prededuzione societa' di leasing a seguito di furto beni

    In seguito alla dichiarazione di fallimento si svolgevano le operazioni di inventario nei locali della società fallita, ove erano presenti oltre ai beni di proprietà anche beni concessi in leasing, dei quali si dava menzione nel verbale.
    Custode dei beni inventariati, sia di proprietà che in leasing, veniva nominato l'amministratore della società fallita.
    Successivamente, i beni in leasing erano oggetto di furto da parte di ignoti.

    Si chiede, con riferimento alla domanda di ammissione al passivo presentata dalla società di leasing, se possa essere accolta:
    1. la prededuzione, ex art. 103 L.F., attesa la perdita del possesso dei beni in seguito al furto;
    2. la richiesta di ammissione per l'importo pari al controvalore dei beni desumibile dalla quota capitale del piano finanziario di cui al contratto di leasing a suo tempo sottoscritto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/11/2019 20:09

      RE: ammissione in prededuzione societa' di leasing a seguito di furto beni

      Ci sembra opportuno chiarire preliminarmente cosa può chiedere la società concedente nel caso di fallimento dell'utilizzatore, in modo da rendere più comprensibile la risposta.
      Orbene, come ha da ultimo statuito la S. Corte (Cass. 9/03/2019, n.8980; conf. Cass. 10/07/2019, n.18543, con decisioni che anticipa le nuove disposizioni del Codice della crisi), "in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base di tale valutazione sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o quello, in moneta fallimentare, del concedente stesso, da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, derivante dai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed i canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto".
      Il primo principio affermato dalla Corte, quindi, è che la società di leasing concedente ha un diritto alla restituzione del bene, che fa valere con domanda di rivendica e restituzione, essendo la stessa ancora proprietaria, e un diritto di credito solo eventuale perchè dipende dal residuo suo credito e dal valore del bene; se la differenza tra questi due valori è a favore, nel senso che il suo credito è superiore al valore del bene, determinato con una stima, egli avrà un credito da insinuare al passivo; se, al contrario il valore del bene è superiore al suo credito, dovrà restituire il surplus. La parte anticipatoria della sentenza citata sta nel fatto che essa individua il credito del concedente come costituito dai canoni scaduti e non pagati, da quelli a scadere per il solo capitale e dal prezzo di riscatto e che per determinare il valore del bene restituito da allocare nuovamente può farsi ricorso ad una stima.
      Questa costruzione si basa, come si vede, sulla restituzione del bene; se questo non è restituibile, si applica l'art. 103 e, nel suo caso, in cui il bene è "scomparso" dopo che era stato inventariato, si applica la parte della norma che prevede che "il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione". Come calcolare il controvalore, lei si chiede. Collegando la norma citata che interessa, con la parte precedente dello stesso comma, si capisce che il controvalore è quello attribuibile al bene al momento della dichiarazione di fallimento, attribuibile evidentemente sulla base di una stima o, in caso di disaccordo, attraverso un apposito giudizio.
      L'importo determinato per il controvalore sostituisce la restituzione del bene, per cui rimane intatto il diritto (eventuale) della società di leasing di insinuare l'eventuale suo maggior credito (costituito dai canoni scaduti e non pagati, da quelli a scadere per il solo capitale e dal prezzo di riscatto) rispetto al valore del bene già calcolato per quantificare il credito da restituzione. Ovviamente, se il valore del bene o il suo controvalore e superiore al credito del concedente, questi deve restituire la differenza che, nel caso, si tramuterebbe in una compensazione parziale.
      Zucchetti Sg srl