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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Efficacia verso i terzi creditori della retrocessione d’azienda.
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Massimo Adami
Verona20/03/2019 12:22Efficacia verso i terzi creditori della retrocessione d’azienda.
Sottopongo il seguente quesito.
A cede la propria azienda a B.
B, ai sensi dell'art. 2560 c.c., risponde dei debiti di A risultanti dalle scritture. Inoltre, nella fattispecie, B si accolla espressamente i debiti di A.
Successivamente A ottiene un provvedimento d'urgenza con cui B è condannata a restituire l'azienda. DOPO l'emissione del provvedimento ma PRIMA della sua esecuzione coattiva, le parti risolvono consensualmente il contratto e B restituisce l'azienda ad A.
Nella scrittura di risoluzione consensuale (avente data certa) si precisa che l'azienda viene retrocessa con effetto dalla data di risoluzione (quindi – io intendo – con efficacia ex nunc).
Dopo questa vicenda falliscono prima A e poi B.
Secondo la giurisprudenza la risoluzione per mutuo dissenso (che – a mio avviso – ha superato gli effetti del provvedimento di condanna alla restituzione, mai eseguito, per l'appunto, coattivamente) è considerato "nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario e con efficacia ex nunc" (Cass. Civ. 2 marzo 2015 n. 4134; Cass. Civ. 8 novembre 2017 n. 26475).
Se così è, la restituzione integra una nuova cessione (da B a A) dell'azienda in senso inverso, dove B diventa cedente e A cessionario.
Sempre se così è, B, quale "cedente", ai sensi dell'art. 2560 primo comma c.c., non sarebbe liberata dei propri debiti tra cui rientrano anche quelli di B (alla stessa "trasferiti" con la cessione e iscritti nel bilancio e poi "restituiti" a B.
Sono stato nominato curatore del fallimento di B e mi chiedo se i debiti di A "trasferiti" a B e "ritrasferiti" ad A, rientrino nello stato passivo di B.
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Zucchetti SG
Vicenza21/03/2019 10:27RE: Efficacia verso i terzi creditori della retrocessione d’azienda.
Le premesse da cui muove sono esatte. Del resto, secondo la nozione lata di trasferimento, ormai patrimonio comune di dottrina e giurisprudenza, sancita anche dall'attuale formulazione del quinto comma dell'art. 2112 c.c., questo fenomeno si attua non solo nelle ipotesi di alienazione, usufrutto e affitto d'azienda, ma anche negli altri casi in cui ricorra la sostituzione, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa, sicchè un fenomeno circolatorio, seppur di circolazione c.d. inversa, è ravvisabile anche nella retrocessione dell'azienda che normalmente avviene dall'affittuario al locatore, ove cedente deve essere qualificato l'affittuario che retrocede l'azienda e cessionario l'originario affittante che la riceve in restituzione.
Nella specie era intervenuta una cessione di azienda ma poi è subentrata la risoluzione consensuale della cessione, che, superando le pretese giudiziarie avanzate, realizza, come lei ben ricorda, un "nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario, per cui anche nel caso si è avuta la retrocessione dell'azienda dell'originario cessionario B all'originario cedente A, entrambi all'epoca ancora in bonis, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria, sia per quanto riguarda la successione nelle posizioni contrattuali non ancora definite, che rientrano nella previsione dell'art. 2558 c.c. e dell'art. 2112 c.c., che la successione nei debiti secondo l'art. 2560 c.c..
Quanto a questi ultimi, che qui interessano, la S. Corte, ha avuto più volte modo di affermare con riferimento all'affitto (da ult. Cass. 09/10/2017, n. 23581) che "A seguito della retrocessione al proprietario dell'azienda affittata, dei meri debiti contratti dall'affittuario risponde, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., anche il proprietario dell'azienda, se essi risultano dai registri contabili obbligatori, realizzandosi un'ipotesi di accollo cumulativo "ex lege"; questa interpretazione trova conferma nel disposto di cui all'art. 104 bis l.fall., il quale espressamente esclude che la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, comporti la responsabilità della procedura per i debiti maturati, diversamente da quanto disposto dall'art. 2560 c.c., prevedendo, pertanto, una espressa deroga alla disciplina ordinaria".
Alla luce di tanto ci sembra chiaro che il fallimento B risponde ancora dei debiti contratti nel corso della sua gestione, dei quali risponde in solido anche il fallimento di A, ove detti debiti risultino dai libri contabili.
Più problematico, invece, è stabilire se B continua a rispondere dei debiti che aveva contratto A prima della cessione che si era assunto contrattualmente e dei quali comunque avrebbe risposto in solido con A, sempre sussistendo la condizione di emergenza posta dall'art. 2560 c.c. 8questione che non sorge nel caso di retrocessione di azienda affittata perché nell'affitto non trova applicazione l'art. 2560 c.c., che invece opera al momento della retrocessione che attua un trasferimento). Dicevamo problematica la soluzione perché, per un verso, la norma di cui all'art. 2560 c.c. è posta nell'interesse dei creditori ed è, infatti, inderogabile da volontà delle parti, e, per altro verso, con la risoluzione consensuale sono stati eliminati gli effetti del contratto di cessione. Noi temiamo che il fallimento B continui a rispondere anche di tali debiti, salvo regresso nel fallimento A, per la natura inderogabile della norma e per gli effetti ex nunc della risoluzione (giur. pacifica, cfr. Cass. n. 4134/2015; Cass. n. 18859/2008; Cass. 17503/2005; ecc.), che non elimina in radice gli effetti del contratto sottoscritto, ma ne fa cessare la produzione degli effetti ulteriori.
Zucchetti SG srl
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