Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione spese legali - Decreto ingiuntivo opposto, sentenza giudizio di opposizione e ordinanza pignoramento presso t...

  • Agostino Francesco Mazziotti

    Bologna
    16/02/2020 15:59

    Ammissione spese legali - Decreto ingiuntivo opposto, sentenza giudizio di opposizione e ordinanza pignoramento presso terzi

    Buongiorno,
    il "Sig. Tizio" dipendente della società fallita "X Srl" propone insinuazione al passivo (per il tramite del suo legale) per richiedere l'ammissione del proprio credito privilegiato ex Art. 2751-bis n. 1 c.c. (relativo a retribuzioni e TFR).
    Unitamente al predetto credito, il dipendente richiede l'ammissione in via chirografaria delle seguenti spese legali:
    - € 1.000 liquidate in decreto ingiuntivo al quale la società "X Srl" (nel periodo ante fallimento) ha proposto opposizione;
    - € 3.100 liquidate in sentenza di opposizione al predetto decreto ingiuntivo (passata in giudicato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, nella quale la società X Srl è risultata soccombente). Preciso che il Tribunale con la sentenza in parola ha previsto la condanna della società opponente alle seguenti spese: quanto ad € 1.500,00 per compensi professionali e relativi accessori, quanto ad € 1.600 per l'ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 3 , cpc;
    - € 1.700 liquidate con ordinanza del G.E. nell'ambito di un pignoramento presso terzi tentato successivamente alla predetta sentenza di opposizione.

    Domanda:
    in merito alla porzione di credito relativo alle sole spese legali richieste in via chirografaria l'importo è da ammettere nella sua interezza per complessivi € 5.800? La sentenza nella quale sono state liquidate le sole spese per euro 3.100 esplica i propri effetti (ai fini dell'ammissione) alle spese liquidate nel D.I. per € 1.000 e alle spese liquidate nel pignoramento presso terzi successivo alla succitata sentenza in euro 1.700?
    Ringrazio anticipatamente
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/02/2020 12:53

      RE: Ammissione spese legali - Decreto ingiuntivo opposto, sentenza giudizio di opposizione e ordinanza pignoramento presso terzi

      La richiesta del sig. Tizio ci sembra corretta. Invero, la sentenza che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo lei dice che è passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento, per cui quanto disposto nella stessa non è impugnabile e contestabile, anche se il giudice è stato abbastanza severo condannando l'opponente anche per lite temeraria (euro 1.600 liquidate equitativamente ai sensi dell'art. 96, c. 3 , cpc). Non vi è dubbio pertanto che è dovuta la somma di euro 3.100 liquidata in detta sentenza. Quest'ultima, peraltro, rigettando l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ha reso definitivo lo stesso, anche per la parte relativa alle spese, per cui anche la somma di euro 1.000 liquidate in sede monitoria non è più contestabile.
      Il ricorso a decreto ingiuntivo e quello di opposizione allo stesso sono giudizi di cognizione e le spese di questi giudizi non sono assistiti da alcun privilegio, per cui correttamente sono state chieste in chirografo.
      Il creditore fornito di titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo definitivo) aveva il diritto di agire in via esecutiva per il recupero della somma dovuta e l'art. 95 cpc stabilisce che le spese sostenute dal creditore procedente sono a carico di chi ha subito l'esecuzione "fermo il privilegio stabilito dal codice civile". Nella specie non bisogna appurare se ricorrono le condizioni per il riconoscimento del privilegio in quanto il creditore ha chiesto l'ammissione in chirografo anche delle spese relative al giudizio esecutivo che, alla luce della norma richiamata, sono dovute dall'esecutato- e partecipano perciò al concorso fallimentare- per l'importo richiesto di euro 1.700, liquidato dal giudice dell'esecuzione.
      Zucchetti Sg srl