Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

FALLIMENTO DEL FIDEIUSSORE

  • Anna Chiara Mazzi

    VERONA
    21/02/2019 17:04

    FALLIMENTO DEL FIDEIUSSORE

    Buon giorno,
    devo risolvere al più presto il caso che espongo per fugare ogni dubbio.

    Nel 2015 fallisce A sas con contestuale fallimento dell'accomandatario che indico con B.
    Nel 2017 fallisce C srl di cui il fallito B era socio; per l'attività della C srl il fallito aveva rilasciato fideiussioni per:
    - mutuo ipotecario
    - polizze fideiussorie a garanzia degli acquirenti di immobili oggetto dell'attività di C.

    Sia la banca con garanzia ipotecaria sia la compagnia di assicurazioni (entrambe creditori della srl) chiedono di essere ammessi in chirografo al passivo del fallito B in forza della fideiussione rilasciata.

    Nella richiesta la banca comprende rate insolute dopo il 2015 (anno del fallimento di B) così come la compagnia di assicurazione chiede gli importi pagati per polizze escusse nel 2017.

    E' corretta la richiesta? L'obbligazione del fideiussore continua anche dopo il suo fallimento?

    Ringrazio fin d'ora per la collaborazione.

    Anna Chiara Mazzi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/02/2019 20:31

      RE: FALLIMENTO DEL FIDEIUSSORE

      Dando per scontato che nel caso B abbia dato fideiussioni solidali a garanzia dei debiti di C, al momento del fallimento di B, questo sicuramente risponde dei debiti per inadempimento dei soggetti garantiti verificatesi fino a quel momento; effettivamente non si applica il secondo comma dell'art. 55 perché nella specie si sta parlando del fallimento del fideiussore e la fideiussione è accessoria (seppur solidale) al debito principale che viene a scadenza alle date convenzionate e la fideiussione non scatta ove i pagamenti vengano effettuati, altrimenti il fideiussore verrebbe a rispondere dell'intero debito che il debitore principale può continuare a pagare ratealmente.
      Il curatore, pertanto, si è trovato due contratti che garantivano il pagamento di alcuni debiti anche per inadempimenti futuri dell'obbligato principale e questo contratto è entrato in una fase di sospensione, a norma dell'art. 72, dal quale il curatore può sciogliersi con effetto dalla data del fallimento, con la conseguenza di circoscrivere l'obbligazione del fallimento allo scoperto esistente alla data del fallimento; così come in caso di recesso del fideiussore (ove contrattualmente consentito), che, con riferimento a fideiussione prestata per i debiti di un terzo derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace (Cass. 15.06.2012, n. 9848).
      Zucchetti SG srl
    • Anna Chiara Mazzi

      VERONA
      24/02/2019 18:54

      RE: FALLIMENTO DEL FIDEIUSSORE

      Quindi, se non ho capito male, posso ridurre le richieste della banca alla rate scadute e non pagate fino al fallimento di B invocando lo scioglimento del contratto ex nunc (peraltro, non ero stata informata all'epoca di nessuna delle fiudeiussioni in questione).
      Per l'assicurazione (che ha prodotto fideiussioni senza data certa) al fine di evitare un contenzioso, posso considerarli crediti condizionali ai sensi dell'art. 55, u.c.?

      Grazie per il sollecito riscontro.

      A.C. Mazzi
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        25/02/2019 20:11

        RE: RE: FALLIMENTO DEL FIDEIUSSORE

        Si, può limitare l'ammissione alle rate scadute e non pagate prima del fallimento, sciogliendosi dalla fideiussione ex tunc, ossia sempre dalla data del fallimento.
        Per quanto riguarda l'assicurazione se la documentazione da cui deriva il credito è priva di data certa, il credito va escluso perché, appunto, i documenti dimostrativi dello stesso non sono opponibili alla massa ai sensi della'rt. 2704 c.c.. Tuttavia guardi bene, perché trattandosi di compagnie assicurative, è difficile che utilizzi documenti senza data certa considerato che la norma civilistica citata, oltre ai fatti specificatamente indicati, considera come idonei a dare data certa "ogni fatto che in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" rispetto all'evento considerato, ossia nel caso il fallimento.
        Zucchetti SG srl
    • Paola Muscolino

      Bolzano (BZ)
      11/03/2024 18:17

      RE: FALLIMENTO DEL FIDEIUSSORE

      Avrei un quesito simile.
      La società B. srl non ancora fallita ma di cui si ha notizia che sia in dissesto nel maggio 2022 otteneva presso la Banca X un'apertura di credito fino a 100.000. Tale apertura di credito veniva garantita da due fideiussioni specifiche dei signori S. ed R. (soci della B srl) . L'apertura di credito veniva utilizzata mediante emissione di garanzie bancarie nei confronti di terzi soggetti nel giugno 2022.
      Il signor R. (anche titolare di una impresa individuale) subiva una Liquidazione Giudiziale ex art. 121 CCII nel 2023.
      In periodo pre-fallimentare venivano escusse due fideiussioni bancarie da 20.000 ciascheduna rilasciate dalla Banca a favore di terzi soggetti.
      In periodo invece successivo e quindi durante la Liquidazione Giudiziale veniva escussa una ulteriore fideiussione bancaria a favore di un ulteriore terzo soggetto per € 15.000.
      La Banca ora si insinua per tutte e tre le cifre nella Liquidazione Giudiziale di R.
      Mi parrebbe di poter tranquillamente ammettere i due crediti da € 20.000,00 dato che sia l'utilizzo dell'apertura di credito (maggio 2022 tramite emissione delle fideiussioni bancarie) sia il pagamento in favore dei terzi avveniva pre- liquidazione.
      Ho dei dubbi riguardo la fideiussione escussa post sentenza di Liquidazione: è vero che l'apertura di credito garantita dalla fideiussione di R. veniva utilizzata tramite emissione di fideiussione bancaria in periodo pre-liquidazione, ma il pagamento effettivo in favore del terzo soggetto avveniva dopo la apertura della procedura di liquidazione del garante. Avete dei precedenti in tal senso? Ringrazio anticipatamente . Cordiali saluti. Paola Muscolino
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/03/2024 20:11

        RE: RE: FALLIMENTO DEL FIDEIUSSORE

        Se abbiamo ben capito, nella vicenda in contestazione il terzo A, creditore di R, ha escusso, dopo che a carico di quest'ultimo era stata aperta la liquidazione giudiziale, la banca che aveva dato, ante apertura della procedura, fideiussione a garanzia del debito di R; ora la banca insinua al passivo il credito per la somma pagata.
        Le sue perplessità sono legittime ma infondate in quanto la liquidazione giudiziale che ha colpito R, debitore verso A, non intacca la fideiussione data dalla banca, per cui il creditore ben poteva chiedere il pagamento al fideiussore. Questi, una volta estinto il debito integralmente, ha due tipi di azione nei confronti del debitore principale: una di regresso in senso stretto, ex art. 1299 e 1950 c.c., che sorge direttamente e automaticamente in loro favore per effetto del pagamento (il cui contenuto può essere anche diverso dalla pretesa del creditore soddisfatto in termini di interessi, spese o garanzie) e l'altra consistente nel far valere, in via di surroga, i diritti del creditore soddisfatto a norma degli artt. 1949 e 1203 c.c., che consentono al solvens di avvalersi della posizione spettante al creditore soddisfatto, comprensiva delle garanzie che assistevano la pretesa di costui, qualora siano state rispettate le formalità necessarie.
        Premesso che la prevalente dottrina e giurisprudenza risolvono il problema del coordinamento delle due azioni in termini di alternatività, la surrogazione, determinando una semplice modificazione soggettiva del credito, ma non una novazione dello stesso, sicuramente non ne fa venir meno l'anteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale e, quindi, è indiscussa la sua natura concorsuale, anche se l'escussione e il pagamento avvengono dopo l'apertura della procedura concorsuale a carico del debitore principale. Tuttavia anche il credito di regresso del fideiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico del debitore principale ha natura concorsuale, sia perché trova la sua fonte nella garanzia data, la cui escussione è solo la fase esecutiva, sia perché esclude dal concorso il credito che con l'escussione è stato estinto, mutuandone la concorsualità, senza violare, quindi, il principio di cristallizzazione della massa passiva. (Cass. n. 17413/2017; Cass. 4 luglio 2012 n. 11144; Cass. 17 gennaio 2008, n. 903); ciò che interessa è che il fideiussore, sia che si insinui al passivo, in via di regresso che in virtù di surrogazione, deve dimostrare di avere effettuato un pagamento integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale (Cass. 20/11/2019 , n. 30198). In senso contrario si sostiene che il regresso.
        Zucchetti SG srl