Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Tassa automobilistica

  • Alessandro Sabatini

    Arezzo
    22/01/2019 08:29

    Tassa automobilistica

    Innanzitutto vi ringrazio per il prezioso ausilio che fornite.
    Vi interpello perchè ho un dubbio relativo alla richiesta di ammissione al passivo presentata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in merito al debito della fallita società per omissione di pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).
    L'Agenzia invoca l'art. 2752, terzo comma, c.c..
    Da un'interpretazione strettamente letterale di tale disposizione di legge sembrerebbero esclusi i tributi di natura regionale come la tassa in questione. Ad avvalorare detta tesi l'interpretazione autentica fornita dall'art. 13, comma 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, richiamata anche da un tribunale di merito (Mantova - 12/01/2016), che propone per il mancato riconoscimento del privilegio in questione.
    Leggendo il vostro forum ho visto che la vostra opinione si sta invece dirigendo verso un'interpretazione estensiva del concetto di "finanza locale" richiamata dal terzo comma dell'art. 2752 c.c., includendo nel privilegio anche la tassa in questione.
    Volevo sapere se avevate notizia di provvedimenti in linea con questa interpretazione o se potevate fornirmi delle argomentazione a supporto di questa vostra indicazione dato che anch'io sarei orientato per una valutazione non meramente letterale del terzo comma dell'art. 2752 c.c., includendo nel privilegio richiamato anche le tasse riferite non solo dai comuni e dalle province, ma anche dalla regione.
    Grazie Mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/01/2019 19:37

      RE: Tassa automobilistica

      La nostra posizione rimane quella che abbiamo espresso nella articolata risposta data il 30.10.2017 alla dott.ssa S. Rocca, dove ci soffermavamo proprio sulla possibilità di estendere il privilegio di cui all'ult. comma dell'art. 2752 c,.c. anche al credito delle Refioni per il pagamento della tassa automobilistica. Il dubbio nasce dal fatto che, secondo tale norma, "hanno lo stesso privilegio (quello indicato nei commi precedenti), subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni"; norma poi integrata dall'art. 13, comma 13, d.l. n. 201/2011, (convertito in I. n. 214/2011), nel senso che "il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".
      Questa leggina interpretativa ha chiarito il significato della dizione "legge per la finanza locale", che ha permesso di estendere il privilegio ad esempio all'IMU (in conformità a quanto aveva già detto la S. Corte), ma ha lasciato intatta l'indicazione che la prelazione attiene ai crediti per " tributi comunali e provinciali", nel mentre la tassa automobilistica è un tributo regionale. Nell'occasione citata noi, prendendo spunto da un intervento della Cassazione (Cass. 08.09.2017, n. 21007) abbiamo sostenuto che anche di questa dizione doveva essere data una interpretazione estensiva e cu fa piacere vedere che qelle argomentazioni sono state riprese e ampliate in un recente provvedimento del Trib. Vicenza 12.09.2018, cron. 7613, che per l'ampiezza e completezza di motivazione preferiamo riportare nei punti di maggiore interesse.
      E' evidente- scrive il tribunale berico- che sul piano storico l'art. 2752 e.e., entrato in vigore nel 1942, non poteva includere alcun riferimento alle regioni, perché questo ente territoriale venne previsto solo con la Costituzione, entrata in vigore nel 1948. E una simile valutazione non cambia, in realtà, per effetto del richiamato art. 13, comma 13, d.l. n. 201/2011, (convertito in 1. n. 214/2011), in quanto si trattava di una disposizione di interpretazione autentica che non aveva scopo diverso e ulteriore da quello di chiarire se fossero inclusi nel privilegio imposte tasse e tributi diversi da quelli "previsti dalla legge per la finanza locale".
      Non era, quindi, oggetto di quell'intervento di interpretazione autentica anche la definizione dei soggetti titolari di quel privilegio, con l'effetto che è improprio ricavare da quella norma la volontà del legislatore del 2011 di confermare l'esclusione dal privilegio per imposte tasse e tributi regionali. Posto ciò, non sembra passibile di dubbio che se davvero si dovessero ritenere esclusi dal privilegio imposte, tasse e tributi di pertinenza delle regioni la norma contrasterebbe palesemente con la Costituzione, la quale, là ove "riconosce e promuove" le "autonomie locali" (art. 5), si riferisce congiuntamente a tutti i soggetti disciplinati dal titolo V della medesima Costituzione, rubricato, appunto, "le Regioni, le Province, i Comuni".
      Ma, soprattutto, sarebbe illegittimo un trattamento differenziato considerando che l'art. 119 della Costituzione disciplina in modo congiunto e identico la materia tributaria di Comuni, Province e Regioni, di tal che di certo la locuzione "tributi degli enti locali", alla luce di quel disposto, include oggi tutta la finanza locale, sia essa di Comuni, Province o Regioni.
      E, d'altro canto, è pacifico che la norma che riconosce il privilegio trova fondamento nell'esigenza di tutelare i crediti che consentono allo Stato ed agli altri Enti territoriali di assolvere ai compiti istituzionali loro demandanti, di tal che sarebbe del tutto contrastante con ogni ragionevolezza, oltre. che direttamente con il principio di uguaglianza dei cittadini, che i crediti di alcuni enti territoriali godessero del privilegio e di altri no e, quindi, che per alcuni enti il recupero delle risorse necessarie per prestare servizi ai propri cittadini fosse assistito dal privilegio in esame e per altri enti no.
      Con effetto tanto più paradossale rispetto ai quei tributi già di pertinenza dello Stato e successivamente attribuiti alle regioni, come tributi propri derivati che, per effetto di tale attribuzione, perderebbero il privilegio.Com'è proprio il caso della tassa automobilistica, di cui qui si controverte……..
      E, d'altro canto, ad accentuare il profilo di grave anomalia dell'interpretazione che qui si contrasta vi è il fatto che alla tassa automobilistica della Provincia Autonoma di Trento è pacificamente riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752, ultimo comma c.c., con decisioni che, peraltro, segnalano come quel tributo sia "afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale" (Cass., sent. n. 3134 del 2016,). Caratteristica di certo da riconoscere anche alla Regione. Con l'effetto che la medesima risorsa tributaria, la tassa automobilistica, godrebbe di privilegio nelle province autonome e non nelle regioni".
      Da qui la necessità di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata, che era stato il criterio che ci aveva guidato nelle risposta in precedenza richiamata.
      Zucchetti SG srl