Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione agenzia delle entrate riscossione

  • Giovanni Santoro

    LECCE
    14/11/2019 00:35

    Insinuazione agenzia delle entrate riscossione

    innanzitutto grazie per il prezioso supporto professionale.
    Fallimento anno 06/2019, l'agenzia procede all'insinuazione per varie cartelle e con diversi tipologie di crediti per gli anni dal 2008 e cosi via fino al 2013.
    Esempio: cartella notificata in data 28.06.2011 non opposta per crediti anno 2008 2009 2011.
    Leggendo gli interventi dei vari colleghi su questo forum, tali crediti previa consultazione del GD, non dovrebbero essere ammessi nello stato passivo per avvenuta prescrizione quinquennale, procedendo nel seguente modo come già definito del dott. Corvi:
    - ammettere il credito con riserva, rinviando quindi l'ammissione all'esito del contenzioso tributario, e in caso che la Commissione Tributaria dovesse ritenersi non competente, sciogliere la riserva decidendo lui per la non ammissione;
    - oppure direttamente non ammettere il credito in modo da demandare la questione al Tribunale in sede di giudizio di opposizione, qualora instaurato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/11/2019 10:49

      RE: Insinuazione agenzia delle entrate riscossione

      La seconda strada parrebbe la più semplice, e probabilmente l'Agenzia non farebbe opposizione, ma presenta un serio rischio: dato che la non ammissione al passivo non sospende i termini per l'impugnazione, qualora in esito al giudizio di opposizione venisse confermata la competenza della Commissione Tributaria anche per l'eccezione di prescrizione, i termini sarebbero decorsi e le cartelle non più impugnabili.

      E' un rischio da non trascurare, e del quale riteniamo sia bene parlare con il Giudice Delegato.


      Evoluzione giurisprudenziale:
      La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".