Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Richiesta di dichiarazione stragiudiziale per pignoramento

  • Andrea Barbera

    Padova
    23/01/2020 12:25

    Richiesta di dichiarazione stragiudiziale per pignoramento

    L'agenzia della riscossione invia alla pec del fallimento una richiesta di dichiarazione stragiudiziale ex art. 75-bis DPR 602/73 - per conto di un sedicente creditore del fallimento, il quale non ha mai presentato domanda di insinuazione al passivo - chiedendo di indicare se tale soggetto è creditore o meno nei confronti del fallimento avvertendo che in caso di mancata risposta entro 30 giorni saranno applicate sanzioni, ovvero potrà essere avviato un procedimento giudiziale.
    Il sedicente creditore per veder riconosciuto il suo credito avrebbe dovuto insinuarsi e comunque dalla data di fallimento, a norma dell'art. 51 LF non è possibile effettuare alcuna azione esecutiva.
    Io ritengo di non dover neanche rispondere, tuttavia ciò che mi fa specie è che l'agenzia della riscossione, ben sapendo che la società è in fallimento, faccia comunque una tale richiesta.
    Cosa mi consigliereste di fare?
    Ringrazio anticipatamente
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/02/2020 18:48

      RE: Richiesta di dichiarazione stragiudiziale per pignoramento

      Che siano precluse le azioni esecutive in corso di procedura non vieta che l'Agenzia ponga in essere la procedura ex art. 75-bis, che non è l'avvio di azione esecutiva ma solo propedeutica a essa.

      Volendo essere precisi, l'art. 75-bis recita "l'agente della riscossione ... può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto ....", e tecnicamente la procedura fallimentare non è debitore, ma è il soggetto che provvederà, seguendo le norme di rito, a pagare se e per quanto possibile i debiti dell'imprenditore fallito.

      Non volendo fare questioni sottilmente giuridiche e, ancor peggio, di principio, riteniamo che il Curatore possa dare dare una risposta di questo tenore: "alla data odierna il sig. ..... non risulta inserito nello stato passivo della procedura", o simili.

      Anche perché la sanzione in caso di mancato adempimento non è modesta e possibilmente eviteremmo che rimanendo silenti essa sia irrogata e si debba avviare un contenzioso per evitare di doverla pagare.

      Dovesse l'Agenzia insistere o non essere soddisfatta della risposta, si potrà entrare nella questione giuridica e sostenere, oltre a quanto scritto qui sopra, che il Curatore non ha né il dovere di effettuare controlli e dare risposte che non gli competono, né il potere di decidere se un soggetto sia o meno creditore del fallito (cosa che eventualmente compete al giudice ordinario) né se debba essere ammesso al passivo (cosa che compete al Giudice Delegato).