Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

inefficacia iscrizione ipotecaria

  • Nicola Fiameni

    Crema (CR)
    16/10/2019 18:51

    inefficacia iscrizione ipotecaria

    Gent. mi,
    Sottopongo al vostro autorevole parere una fattispecie in cui non mi è chiara l'eventuale inefficacia delle iscrizioni ipotecarie rilavabile in sede di esame della domanda di ammissione allo stato passivo di un creditore ipotecario.
    Richiamato in tale contesto il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, con cui è stata estesa l'inefficacia alle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg precedenti la pubblicazione del ricorso per il Concordato Preventivo, richiamo di seguito questa particolare evoluzione degli avvenimenti, portante in conclusione alla sentenza di Fallimento del debitore :
    1) iscrizione IPO volontaria del creditore il 29 ottobre 2013;
    2) deposito ricorso per C.P. con riserva del debitore il 6 dicembre 2013;
    3) iscrizione di un'ulteriore IPO (giudiziale) del creditore il 12 febbraio 2014;
    4) decreto di inammissibilità del CP da parte del Tribunale il 4 giugno 2014 (la ricorrente torna quindi temporaneamente IN BONIS)
    5) nuovo deposito di un ricorso del debitore ma per un C.P. "pieno" il 1 agosto 2014 con conseguente decreto di ammissione del Tribunale il 9 agosto successivo;
    6) sentenza di Fallimento il 25 ottobre 2018 conseguente alla risoluzione del C.P.
    Considerato il principio della consecuzione tra le due procedure, la particolare fattispecie che genera il dubbio sull'inefficacia delle due iscrizioni ipotecarie sopra citate è data dalla presenza del periodo intercorso tra il decreto di inammissibilità che ha interrotto il CP "con riserva" (4 giugno) ed il deposito della domanda di CP "pieno" successivamente effettuato ( 1 agosto) perchè la società in tale lasso di tempo era tornata temporaneamente in bonis.
    in sostanza, a vostro parere, in sede di esame dello stato passivo esistono le condizioni per considerare inefficaci le due iscrizioni ipotecarie?
    Vi Ringrazio per il vostro prezioso contributo e saluto cordialmente


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/10/2019 21:10

      RE: inefficacia iscrizione ipotecaria

      Il terzo comma dell'art. 168 l.f.,, dispone che " i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato". Questa norma che lei richiama non ci sembra applicabile alla fattispecie da lei descritta. Invero, l'iscrizione IPO volontaria del creditore del 29 ottobre 2013, rientrerebbe nei 90 giorni anteriori alla presentazione della domanda di concordato con riserva (è pacifico che l'art. 168 trova applicazione anche per questo tipo di concordato) avvenuta il 6 dicembre 2013, ma la seconda parte della norma citata colpisce di inefficacia solo le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso r non quelle volontarie. tanto rende superflue altre considerazioni per questa ipoteca. La seconda ipoteca, quella iscritta il 12 febbraio 2014 è giudiziale, ma questa iscrizione è intervenuta in pendenza del decorso del termine concesso ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l.f., per cui a norma della prima parte della norma sopra citata è inefficace in quanto dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti. Tuttavia questa inefficacia è venuta meno quando il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del concordato non sappiamo per quale motivo, in data 4 giugno 2014 e, non essendoci domande di fallimento, il debitore è ritornato in bonis.
      Poiché la successiva domanda di concordato pieno risale all'1 agosto 2014 (diamo per scontato che questa sia la data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese) la precedente iscrizione di ipoteca giudiziale risalente al 2 febbraio 2014 è anteriore ai novanta giorni di cui parla il terzo comma dell'art. 168, per cui non è attaccabile sotto questo profilo.
      Questa domanda di concordato è stata accolta con decreto del Tribunale del 9 agosto successivo e poi il concordato è stato risolto, con dichiarazione di fallimento del 25 ottobre 2018, per cui a questo punto, più che fare riferimento all'art. 168, si può vedere se sussistono i requisiti per una revocatoria, o meglio, per eccepire in sede di verifica la inefficacia delle iscrizioni ipotecarie in quanto revocabili,. Certo se si parte dalla data del fallimento la revocatoria non è pensabile perchè son passati cinque e quattro anni dalle due iscrizioni, però può venire in aiuto l'art. 69bis, comma 2, l.f., per il quale "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".
      Considerato che rispetto alla proima domanda di concordato vi è stata una interruzione, peraltro dovuto ad una dichiarazione di inammissibilità seguita dalla presentazione di altra domanda di concordato, cui è seguito il fallimento, riteniamo che possa essere presa come riferimento la data della presentazione della domanda di concordato pieno (ovviamente da intendere sempre come data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese) che risale all'1 agosto 2014, per cui l'iscrizione ipotecaria 12 febbraio 2014 potrebbe rientrare nei sei mesi (facendo bene il calcolo della pubblicazione della domanda di concordato) anteriori di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 67 o nel secondo comma dello stesso articolo. Se la prima iscrizione risalente al 29 ottobre 2013 di ipoteca volontaria è stata effettuata per debiti preesistenti non scaduti, potrebbe anch'essa rientrare nell'anno previsto dal n. 3 del primo comma dell'art. 67, (ipotesi è abbastanza difficile), altrimenti è fuori dal periodo sospetto.
      A questo punto, essendo già decorsi più di cinque anni dal compimento dell'atto, potrebbero sorgere problemi di prescrizione, ma questo problema sorgerebbe se lei dovesse agire in revocatoria, ma nel caso lei, come detto si limita ad eccepire la revocabilità dell'iscrizione ipotecaria e quindi ammettere il creditore in chirografo, e, come dispone la seconda parte del primo comma dell'art. 95 "Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione"
      In conclusione la prima ipoteca ci sembra difficilmnente attaccabile, nel mentre la seconda si presta a detta eccezione.
      Zucchetti Sg srl