Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CESSIONE DEL CREDITO A SALDO E STRALCIO

  • Susanna Masini

    GROSSETO
    31/05/2019 16:45

    CESSIONE DEL CREDITO A SALDO E STRALCIO

    Buonasera sono nuova del forum.
    Vorrei avere un Vs parere sulla seguente proposta transattiva.
    La società Alfa deve al fallimento di cui sono curatore 6600,00 euro.
    La società Beta è ammessa al passivo del fallimento per 11.400,00
    L'amministratore della soc Alfa, nonchè liquidatore della soc Beta propone la seguente soluzione:
    il fallimento cede il credito di 6600,00 nei confronti di Alfa alla soc Beta
    la soc Beta ritirerà dal passivo del fallimento l'importo di 11.400, 00
    Alfa pagherà a Beta i 6600,00 euro
    E' ammissibile la compensazione con cessione del credito a saldo e stralcio così come proposta'
    Ringrazio in anticipo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/06/2019 20:06

      RE: CESSIONE DEL CREDITO A SALDO E STRALCIO

      Prima di passare al merito, le diamo il benvenuto al Forum e ci chiediamo: perché il fallimento dovrebbe fare una simile operazione? L'unica ragione che giustificherebbe la stessa è che il fallimento abbia o avrà disponibilità per pagare al creditore Beta più di 6.600 euro del debito verso costei di euro 11.400, altrimenti non si spiega. Allo stato attuale, infatti, il fallimento deve incassare € 6.600 da Alfa che, a quanto sembra è solvibile, visto che comunque, a seguito dell'operazione ipotizzata, pagherebbe detta somma a Beta; lo stesso fallimento deve a sua volta pagare in moneta fallimentare al creditore Beta somma di € 11.400, per cui se pensa che, per la collocazione di Beta (non ci dice se è privilegiato) o comunque per l'attivo fallimentare, soddisferà questo creditore in misura superiore alla somma che incasserà da Alfa, l'operazione conviene, altrimenti diventa difficile da giustificarla al comitato dei creditori che dovrebbe autorizzarla. Ovviamente quando si parla di valori da pagare o da incassare, si fa riferimento agli importi indicati, ma gli stessi vanno considerati in via approssimativa e suscettibili di oscillazioni e comunque va calcolato il rischio dell'inadempimento di Alfa o delle spese di un eventuale giudizio da instaurare per il recupero della somma i creditori; ossia una cosa è che lei possa pagare a Beta 5.000 euro, altro che possa pagarne 8.000.
      Dai rapporti cui accenna tra Alfa e beta si capisce che le due società esistono dei rapporti, per cui potrebbe essere beta a cedere il suo creito, in tutto o in parte, ad Alfa, che lo porterebbe in compensazione del proprio debito; operazione finora ammessa dal secondo comma dell'art. 56 l.fall. Va tuttavia rilevato che la Cassazione recentissimamente (Cass. 4 aprile 2019 n. 9528), modificando il precedente orientamento e anticipando il codice della crisi e dell'insolvenza, ha statuito che "il terzo in bonis non può eccepire, ex art. 56, comma 2, l. fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso".
      Zucchetti SG srl