Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Procedura di liquidazione patrimonio

  • Stefano Peracchi

    PARMA
    14/03/2019 18:37

    Procedura di liquidazione patrimonio

    Buongiorno,

    volevo cortesemente chiedere se quanto disposto dal c. 1 dell'art. 7 L. 312 è applicabile anche alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter ?
    In particolare se il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 cpc sia dovuto anche nella liquidazione del patrimonio.

    Vi ringrazio molto.
    Stefano Peracchi
    • Zucchetti SG

      19/04/2019 07:41

      RE: Procedura di liquidazione patrimonio

      Nel rispondere alla domanda ci scusiamo preliminarmente con il nostro lettore per il ritardo della risposta, auspicando che il contenuto della stessa possa in qualche misura compensare l'attesa.
      Detto questo, e venendo al merito, osserviamo che l'interessante quesito posto si pone in ragione del fatto che la previsione di cui all'art. 7, comma primo, l. 3/2012, (a mente del quale la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti deve comunque assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili) contenuto tra le disposizioni generali della sezione prima (intitolata "procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento") del capo secondo, non si rinviene nella sezione seconda (recante "Liquidazione del patrimonio").
      È chiaro che allora si pone il problema di stabilire se anche nella liquidazione del patrimonio debbano essere garantiti i creditori impignorabili (il che equivarrebbe a dire che l'assenza di una analoga disposizione all'interno della disciplina della liquidazione del patrimonio è frutto di un mero difetto di coordinamento sistematico), o se invece la citata forma di tutela dei creditori impignorabili non spieghi i suoi effetti al di fuori dell'alveo all'interno del quale essa è stata collocata dal legislatore.
      La questione rileva poiché la disposizione di cui all'art. 7 deve essere letta congiuntamente a quella di cui al successivo art. 12, comma primo, a mente del quale l'idoneità dell'accordo ad assicurare, tra l'altro, "il pagamento integrale dei crediti impignorabili", assurge a condizione di omologabilità dell'accordo.
      A nostro avviso l'obbligo di assicurare l'integrale pagamento dei crediti impignorabili non ricorre nella procedura di liquidazione del patrimonio.
      Plurimi indici depongono in questa direzione.
      In primo luogo depone in tal senso la collocazione sistematica della norma, che come detto alberga all'interno della sezione prima del capo secondo, e quindi non concorre a formare la disciplina della liquidazione del patrimonio.
      In secondo luogo, sempre sul versante strettamente normativo, occorre evidenziare che nella liquidazione del patrimonio l'apertura della procedura è subordinata alla verifica del rispetto di oneri di carattere quasi esclusivamente formali.
      Invero, ai sensi dell'art. 14 quinquies il giudice dichiara l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio quando:
      1. la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, e cioè quando siano indicati:
      • le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
      • le ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
      • il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
      • l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
      • la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
      1. sia stata verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.
      Come si vede, controllo compiuto sulla domanda di liquidazione per alcuni versi riguarda solo il debitore, mai la composizione del ceto creditorio; per altri, coglie aspetti di natura meramente formale, con la conseguenza che il rifiuto di apertura della liquidazione giudiziale in ragione della non integrale soddisfazione dei crediti impignorabili non avrebbe base normativa.
      In terzo luogo milita nella direzione da noi patrocinata una considerazione sull'essenza della liquidazione del patrimonio, che è procedura assai simile al fallimento, in quanto il debitore pone a disposizione del ceto creditorio tutti i suoi beni (ragione per la quale non si richiede il consenso dei crditori né si verifica la diligenza con cui il debitore ha assunto le proprie obbligazioni), sicché una condizione di integrale pagamento dei crediti impignorabili si risolverebbe nel surrettizio conio di cause di prelazione.
      Osserviamo, da ultimo, che il medesimo schema si ripropone, sotto questo profilo, nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato con d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, per cui se si fosse trattato di un mero lapsus calami sarebbe stato certamente emendato.