Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Danni immobile fallimento

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    23/01/2019 15:27

    Danni immobile fallimento

    Buonasera,
    sono il Curatore del fallimento di una ditta individuale.
    Al fallimento è stato appreso un appartamento del fallito, per il quale è in corso l'acquisizione del possesso del medesimo da parte della procedura.
    Il fallito ha di fatto abbandonato l'immobile.
    Ho notificato a quest'ultimo il decreto con il quale il G.D. ha ordinato allo scrivente di compiere tutte le operazioni per l'immissione nel possesso.
    Poichè l'immobile si trova in stato di abbandono da parecchi anni e poichè ritengo che ci possano essere all'interno dei danni legati all'abbandono, è configurabile una responsabilità per danni a carico del fallito essendo quest'ultimo il custode dell'immobile, consentendo pertanto alla procedura di agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni qualora accertati?
    Ringrazio per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/01/2019 20:15

      RE: Danni immobile fallimento

      Posto che:
      1. a norma del primo comma dell'art. 42 la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento;
      2. a norma del secondo comma dell'art. 42 sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
      3. a norma dell'art. 46 il fallito può trattenere solo beni strettamente personali e/o impignorabili e la parte degli stipendi, pensioni, salari che eventualmente percepisce che il giudice delegato ha stabilito può ritenere per il mantenimento proprio e della propria famiglia;
      è chiaro che il fallito non dispone di alcun bene, né mobile né immobile né di danaro, ossia è per definizione impossidente ed è destinato a restare tale per l'intera procedura in quanto anche i beni che eventualmente dovessero pervenirgli (una eredità, una vincita alla lotteria, ecc.) dovrebbero essere acquisiti all'attivo fallimentare per soddisfare i creditori, è privo di significato pratico esercitare una azione risarcitoria nei suoi confronti, qualunque cosa abbia fatto, perchè tutto quello che ha e avrà è già acquisito o potrà essere acquisito al fallimento.
      Zucchetti SG srl