Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Spese legali nel concordato preventivo

  • Sabina Megale Maruggi

    SAREZZO (BS)
    23/07/2019 09:46

    Spese legali nel concordato preventivo

    Buongiorno,
    la presente per proporVi alcuni quesiti in tema di qualificazione delle spese legali nel concordato preventivo.

    In particolare, come qualificare le spese legali del creditore della società poi ammessa al concordato che:
    - ha proposto ricorso e ottenuto decreto ingiuntivo con liquidazione delle spese legali di soccombenza prima dell'apertura del concordato;
    - ha proposto ricorso per d.i. prima dell'apertura del concordato ma il decreto che liquida le spese è stato emesso dopo l'apertura del concordato;
    - ha proposto ricorso e ottenuto decreto ingiuntivo che liquida le spese dopo l'apertura del concordato?

    E poi, può essere corretto considerare prededucibili le spese legali di soccombenza liquidate da sentenza emessa dopo l'apertura della procedura?

    Ringrazio in anticipo e cordialmente saluto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/07/2019 20:22

      RE: Spese legali nel concordato preventivo

      La premessa generale è che il credito per le spese dei giudizi di cognizione, compresi quelli monitori per ottenere decreto ingiuntivo, non è assistito da alcun privilegio, essendo un, quanto a spese giudiziarie, riconosciuto un privilegio solo per le spese di giudixi esecutivi e cautelari su beni mobili (art. 2755 c.c.) e immobili (art. 2770 c.c.). Di conseguenza, le spese di cui al punto uno, vanno considerate in chirografo.
      nel caso sub 2, il discorso è diverso perché il ricorso è stato presentato prima dell'apertura del concordato, ma il decreto, che costituisce la fonte delle spese, è stato emesso successivamente e non può la fattispecie essere assimilata al fallimento dell'ingiunto perché il debiore, nel concordato, non perde la legittimazione processuale e apotrebbe i presentare opposizione al decreto ingiuntivo. Le spese pertanto, in questo caso vanno considerate in prededuzione.
      A maggior ragione questo discorso va fatto per il caso sub tre, ove ricorso e decreto sono successivi all'apertura della procedura. Si potrebbe obiettare che non ha senso ricorrere al giudice una volta che il debitore è stato ammesso al concordato, ma, in via generale, non è esattamente così perché il creditore deve sottostare al divieto delle azioni esecutive, ma, come detto, il procedimento monitorio non è un procedimento esecutivo e non si può precludere ad un creditore di munirsi di un titolo giudiziario che accerti il suo credito, visto che nel concordato non esiste un procedimento di verifica dei crediti con caratteristiche di esclusività. Posto che, una volta aperto il concordato, l'unico scopo del ricorso al decreto ingiuntivo da parte di un creditore può essere quello di accertare il credito, diventa importante verificare se tale credito era contestato e, quindi, se il creditore aveva interesse
      a fare ricorso al giudice. Il debitore concordatario, infatti, deve elencare i creditori e il commissario deve controllarli, per cui se non vi sono contestazioni, il ricorso al giudice è da considerare superfluo, ma questa è una questione da valutare con riferimento al caso specifico esaminando se appunto il credito azionato era contestato, se il ricorso al decreto ingiuntivo è stato antecedente o successivo all'eventuale riconoscimento del credito, e così via. All'esito di tale valutazione, ove si ritenga che il ricorso monitorio è stato superfluo, la relativa spesa non va riconosciuta, né in chirografo nè in prededuzione; in caso contrario, il credito va ammesso in prededuzione.
      Per i motivi in precedenza detti circa la differenza tra concordato e fallimento, è corretto considerare prededucibili le spese legali di soccombenza liquidate da sentenza emessa dopo l'apertura della procedura.
      Zucchetti SG srl
    • Roberto Marcianesi

      Cuggiono (MI)
      03/03/2022 16:17

      RE: Spese legali nel concordato preventivo

      Spett.le Zucchetti,
      mi associo alla discussione, per avere delucidazioni in ordine alla seguente questione.
      Un creditore otteneva decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (data decreto 01.10.2021), prima della declaratoria di fallimento del 20.12.2021, ma dopo la domanda di concordato in bianco del 21.09.2021 (non omologato stante l'intervenuta rinuncia da parte del ricorrente e la successiva dichiarazione di fallimento).
      L'istante si è quindi insinuato al passivo del fallimento chiedendo che venissero ammesse anche le spese legali liquidate nel suddetto decreto, le quali sono tuttavia state escluse sulla base del fatto che la procedura monitoria sarebbe terminata successivamente alla data di deposito della domanda di concordato.
      Premesso che il creditore non era a conoscenza della predetta domanda di concordato, che non è peraltro mai stata omologata e quindi non vi sarebbe una consecuzione tra le due procedure, a mio giudizio le spese legali debbono essere ammesse, perchè comunque il decreto è divenuto esecutivo prima del fallimento.
      E' corretto il mio ragionamento?
      Cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/03/2022 19:49

        RE: RE: Spese legali nel concordato preventivo

        Ci permettiamo di dissentire in parte. In realtà la presentazione della domanda di concordato è ininfluente e l'esclusione per tale motivo non è del tutto condivisibile. L'unico punto che interessa è se il decreto sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc che, secondo la costante giurisprudenza è condizione di opponibilità del decreto al fallimento, per cui è questo dato che deve accertare, anche se dati i tempi ci sembra difficile che sia intervenuto un tale provvedimento, che, per inciso, è cosa ben diversa dalla provvisoria esecutorietà dichiarata nel decreto stesso, che abilita solo all'esecuzione anche prima che diventi definitivo. Se il decreto non è opponibile al fallimento, non sono dovute le spese legali relative.
        Zucchetti Sg srl