Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Reclamo ex art. 110 l.f.

  • Giovanni Francescon

    TREVISO
    22/01/2019 19:29

    Reclamo ex art. 110 l.f.

    Per un reclamo ex art. 110, c.3. l.f. (con rinvio all'art. 36 l.f.) il reclamante deve munirsi di difensore o può proporlo personalmente?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/01/2019 20:13

      RE: Reclamo ex art. 110 l.f.

      Premesso che l'art. 110, comma 3, l.fall., prevedendo che, nei confronti del progetto di riparto dell'attivo fallimentare, i creditori possono proporre reclamo al giudice delegato ai sensi dell'art. 36 l.fall., rinvia integralmente alla disciplina processuale ivi contenuta, secondo il Tribunale di Chieti (Trib. Chieti 10 Agosto 2010, che è l'unico precedente rinvenuto) per la proposizione di tale reclamo non è necessaria l'assistenza di un difensore in quanto questo "non è uno strumento di impugnazione in senso proprio, ma, piuttosto, uno strumento di controllo da parte del giudice delegato sugli atti del curatore e del comitato dei creditori, che dà luogo ad un procedimento fortemente destrutturato ove il curatore interviene personalmente a tutela dell'interesse della procedura e non di un interesse personale. Il richiamo contenuto nella citata norma all'esigenza di tutela del contraddittorio evoca certamente il rispetto di garanzie processuali, ma non offre alcun argomento per individuare l'intensità di tale garanzie, nè conferma la necessità della difesa tecnica, posto che le esigenze del contraddittorio debbono essere rispettate anche in procedimenti di natura contenziosa nei quali le parti possono stare in giudizio personalmente". Per la verità tale decisone riguardava la posizione del curatore di stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore, ma le argomentazioni utilizzate valgono anche per il creditore che propone il reclamo; su posizione di questi si è espresso nello stesso senso Abete nel commento all'art. 36 in Commentario Jorio I, 609).
      Non nascondiamo più di qualche perplessità su questa soluzione per il fatto che, se è vero che il procedimento è privo di particolari formalità, lo stesso è comunque un procedimento camerale che si chiude con un provvedimento impugnabile e che, specie nel caso del reclamo avverso il progetto di riparto, assume più che la forma di uno strumento di controllo dell'attività del curatore, la veste di un mezzo di impugnativa di un atto dello stesso, dato che costituisce l'unico strumento di difesa dei propri diritti, che possono essere definitivamente pregiudicati dalla la decisione del giudice (si pensi all'eventuale rigetto del reclamo avverso l'anteposizione di un altro creditore, in cui la ripartizione in favore del creditore reclamato diventa stabile ai sensi dell'art. 114).
      Anche l'argomento utilizzato in dottrina, secondo cui pure la domanda di insinuazione al passivo può essere sottoscritta direttamente dal creditore per cui, a maggior ragione, quella del reclamo in questione, è fragile perché in quel caso c'è una espressa disposizione di legge (art. 93 co. 2, l.fall.) cha autorizza il creditore a presentare la domanda personalmente. Al contrario, a nostro avviso, proprio la mancanza di una eguale disposizione in sede di reclamo ex art. 36 e, comunque, di qualsiasi indicazione circa la possibilità di sottoscrivere il ricorso personalmente, induce ad optare per la necessità del patrocinio legale perché dovrebbe valere il principio generale secondo cui nei procedimenti camerali avanti ad un giudice in contraddittorio tra le parti, in mancanza di una espressa disposizione che deroghi al principio della obbligatorietà del patrocinio legale stabilito dagli artt. 82 e 83 cp.c. le parti devono stare in giudizio col ministero di un difensore (in tal senso, in via generale, cfr. Cass.29/03/2006, n. 7128).
      Zucchetti SG srl