Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Grado di privilegio all'interno della prededuzione con riguardo al credito dei porfessionisti del concordato

  • FULVIO COCIANI

    Perugia
    23/05/2019 19:49

    Grado di privilegio all'interno della prededuzione con riguardo al credito dei porfessionisti del concordato

    Buongiorni, avrei una perplessità dopo aver effettuato numerose ricerche ma non sembra che questa eventualità sia stata mai disciplinata, vorrei sapere all'interno della prededuzione, in fase di liquidazione, quale privilegio/grado attribuire al credito dei professionisti che hanno assistito il concordato, quando poi questo è conseguito in fallimento.
    Infatti l'indecisione è se attribuire la prededuzione di cui agli artt. 2755 e 2770, o quella di cui all'art. 2751bis n. 2.
    Si ricorda che il credito è sorto anteriormente ed in funzione, oltre che a tutela di tutti i creditori, ma questa può essere considerata spesa di giustizia alla stregua del compenso del commissario giudiziale ?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/05/2019 21:00

      RE: Grado di privilegio all'interno della prededuzione con riguardo al credito dei porfessionisti del concordato

      Se, come pare di capire, si tratta dei professionisti incaricati dal debitore per farsi assistere nella la preparazione del ricorso per concordato, si è instaurato tra debitore e professionista un rapporto di prestazione d'opera professionale, che rientra nella previsione dell' art. 2751bis n. 2 c.c., sicchè se bisogna fare una graduazione nell'ambito delle prededuzioni, va riconosciuto il privilegio di cui alla norma citata.
      Zucchetti SG srl
    • FULVIO COCIANI

      Perugia
      24/05/2019 12:29

      RE: Grado di privilegio all'interno della prededuzione con riguardo al credito dei porfessionisti del concordato

      Ma con riguardo al credito del commissario giudiziale, atteso che, nel caso di specie, questo è poi stato nominato curatore del conseguente fallimento, e che lo stesso compenso non è passato per l'accertamento dello stato passivo (cosa secondo me non corretta); pur ritenendo che tale debito della fallita sia sorto come spesa di giustizia nella precedente procedura minore, non riesco a collocarlo come grado anteriore a quello degli altri professionisti (advisors) del concordato, nella conseguente procedura.
      Ciò essenzialmente per la distinzione delle due procudure.
      Insomma, se il compenso del commissario, nel concordato, è indubbiamente spesa di procedura e non necessita di accertamento dello stato passivo; quando ne consegue il fallimento, ho difficoltà a trattarlo alla stessa stregua del compenso del curatore (che è certamente spesa della procedura), non fosse altro perchè le due procedure, ancorché conseguenti una all'altra, sono 2 differenti, assoggettate e due diverse modalità processuali di accertamento di ammissione alla procedura.

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/05/2019 19:18

        RE: RE: Grado di privilegio all'interno della prededuzione con riguardo al credito dei porfessionisti del concordato

        Presumiamo che la presente domanda non abbia a che fare con la precedente in cui si parlava di al credito dei professionisti che hanno assistito il concordato, che abbiamo inteso riguardasse il credito dei professionisti che avevano collaborato con il debitore per la presentazione della domanda, dato che lei aggiungeva che "il credito è sorto anteriormente ed in funzione.., ".
        Ora lei , se non andiamo errati, chiede come debba essere calcolato il credito del commissario del concordato preventivo sfociato in concordato. O meglio, non contesta la natura prededucibile di detto credito, ma si chiede come debba essere trattato nell'ambito delle prededuzioni, stante evidentemente l'incapacità dell'attivo a soddisfare tutte le prededuzioni. Una volta che si attribuisce al credito del commissario natura prededucibili in quanto derivato da attività svolta in occasione e in funzione di una procedura concorsuale (art. 111 co. 2 l.fall.), la posizione del commissario e quella del curatore , quanto a catalogazione nell'ambito delle prededuzioni, sono sullo stesso piano in quanto entrambi organi di una procedura e il credito deriva dall'attività svolta in tale qualità. Ossia sono entrambi crediti prededucibili, rapportabili entrambi, nell'ambito della prededuzione, alle spese di giustizia, indispensabili per il funzionamento della procedura.
        Quanto all'aspetto processuale, il credito del curatore non è soggetto ad accertamento del passivo perché liquidato dal tribunale nell'ambito della procedura, peraltro alla fine, dopo la presentazione del conto gestione e prima del riparto finale. Il credito del commissario, ad una interpretazione rigorosa del terzo comma dell'art. 111bis sarebbe oggetto di accertamento, anche se non contestato, perché detta norma consente il pagamento diretto, fuori riparto, soltanto crediti prededucibili "sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare"; tuttavia, tanto rigore nel caso è sprecato perché comunque il commissario deve farsi liquidare il proprio compenso dal tribunale e, per ottenere il pagamento, dovrà produrre la liquidazione dell'organo giudiziario, definitivo se non impugnato, per cui costringere il commissario all'accertamento sarebbe soltanto uno spreco di tempo e danaro.
        Zucchetti SG srl