Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

ISTANZA CHIUSURA FALLIMENTO

  • Michele Gastaldello

    Alessandria
    19/07/2019 12:06

    ISTANZA CHIUSURA FALLIMENTO

    Buongiorno, in un fallimento vecchio rito (1997) è necessaria la presentazione del rapporto riepilogativo finale da allegare all'istanza di chiusura ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/07/2019 19:52

      RE: ISTANZA CHIUSURA FALLIMENTO

      Il comma 9 quater dell'art. 16-bis del d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221 (inserito con l'art. 20 del d.l. 12/09/2014, n. 132, convertito dalla legge 10/11/2014, n. 162, dispone che "Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto". Da come è formulata la norma, sembra che essa si applichi a tutte le procedure fallimentari che vengono chiuse, anche a quelle di vecchio rito; dedl resto lo scopo di questa relazione riepilogativa è di riferire quanto accaduto dopo l'approvazione del conto gestione- con cui è stata illustrata l'intera attività svolta dal curatore- fino al momento della chiusura del fallimento, dato che l'intervallo tra i due eventi non sempre è breve.
      Zucchetti SG srl
      • Michele Gastaldello

        Alessandria
        20/07/2019 08:55

        RE: RE: ISTANZA CHIUSURA FALLIMENTO

        Quindi tale rapporto riepilogativo deve evidenziare solo le operazioni dalla data successiva al rendiconto fino alla chiusura del fallimento?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/07/2019 20:35

          RE: RE: RE: ISTANZA CHIUSURA FALLIMENTO

          Non esattamente. Trattandosi di un rapporto riepilogativo, esso deve contenere tutto, solo che, essendo stato fatto il riepilogo della situazione con il conto gestione, la vera parte nuova riguarda ciò che è successo successivamente al rendiconto. Questo, infatti, dopo la riforma del 2006, non si esaurisce in un mero rendiconto di cassa, pur essendo anche questo, ma consiste in una relazione, analitica, chiara e documentata, sull'attività svolta, tale da consentire una valutazione di legittimità e di merito dell'operato del curatore. "Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 l. fall., la verifica contabile e l'effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti", ha precisato la Cassazione (Cass. 21/10/2010, n. 21653). Ancor più completo è stato Trib. Roma 20/09/2016, n.17223, per il quale la valutazione del rispetto dell'obbligo di corretta amministrazione deve essere effettuata non solo in riferimento ad ogni singolo atto compiuto, bensì nel complesso delle attività poste in essere, dal momento in cui ha iniziato a ricoprire l'ufficio e, di conseguenza, il curatore è tenuto a presentare, oltre ad una relazione strettamente contabile sul proprio operato - in cui vengono inserite una serie di entrate ed uscite- una relazione che indichi gli eventi storici che hanno generato tali effetti, illustrando anche le motivazioni e le ragioni che hanno supportato il proprio "modus operandi", soprattutto alla luce dell'impatto che gli atti di gestione e conservazione hanno avuto sugli interessi di tutti i creditori. "Il curatore, pertanto, deve dettagliare tutta la propria attività, compresa quella di natura amministrativa. Infatti, essendo la procedura concorsuale protratta per molto tempo, il curatore non si limita solo a liquidare l'eventuale attivo disponibile, ma compie tutta una serie di atti, a ciò prodromici, di gestione e conservazione del patrimonio dell'imprenditore fallito".
          Avendo assunto il conto gestione questo ruolo, già di per sé analiticamente descrittivo dell'intera attività svolta dal curatore, è chiaro che una ulteriore relazione riepilogativa non può che riprendere quanto già esposto, per cui la parte innovativa è solo quella che attiene agli accadimenti successivi fino alla chiusura. Questo intendevamo dire.
          Zucchetti Sg srl