Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CAUSE LAVORO - CONCORDATO PREVENTIVO

  • Gaetano Terrin

    Padova
    15/05/2019 18:19

    CAUSE LAVORO - CONCORDATO PREVENTIVO

    Buonasera,
    la società alfa si trova in concordato preventivo liquidatorio (omologato), alcuni ex dipendenti, per i quali il rapporto di lavoro si è concluso prima della domanda di accesso alla procedura, hanno promosso un giudizio contro la società per la riqualifica del rapporto di lavoro (per accertare la natura subordinata in luogo del contratto a progetto). La società ha poche probabilità di vincere i giudizi.

    I dipendenti per chiudere il contenzioso propongono alla società una transazione (molto vantaggiosa) che prevede il pagamento di una cifra, richiesta in prededuzione.

    Considerato che i rapporti di lavori si sono conclusi prima dell'accesso alla procedura (ed eventuali crediti avrebbero quindi il privilegio), l'eventuale sottoscrizione della transazione in corso di procedura, comporterebbe il pagamento delle somme in prededuzione?


    Grazie per la collaborazione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/05/2019 20:13

      RE: CAUSE LAVORO - CONCORDATO PREVENTIVO

      La transazione può essere novativa o semplice e sono differenti benchè entrambe hanno lo scopo di eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima. Nella transazione novativa si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva; nella seconda rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell' assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato.
      E' chiaro, quindi, che se viene stipulata una transazione novativa, il credito che in forza della stessa è dovuto ai creditori dipendenti trova la sua fonte proprio nell'atto transattivo e, quindi, è da trattare come prededucibile, nel mentre nel caso di transazione semplice, il credito, risalendo ancora al rapporto di lavoro cessato prima dell'apertura del concordato, rimane concorsuale. Questo in teoria, nel senso che dovendo ancora stipulare la transazione, piuttosto che lasciare il dubbio sulla natura della stessa, si può dire chiaramente che i i crediti in questione, come quantificati, vanno pagati in prededuzione, da cui si ricava la natura novativa dell'atto.
      Un accordo di tal fatta comporta evidentemente una alterazione delle cause di prelazione e, poiché esso deve essere stipulato dal debitore e autorizzato dal giudice ai sensi del secondo comma dell'art. 167, deve trovare una giustificazione, da un lato nel vantaggio per i creditori dell'operazione e, dall'atro, nella limitazione della alterazione. In altre parole una transazione del genere è fattibile solo: (i)-se la causa pendente è messa abbastanza male da far pensare che la società concordataria sarà soccombente; (ii)-poiché la vittoria dei dipendenti in tale causa li farebbe diventare creditori privilegiati delle somme loro dovute, il passaggio in prededuzione è giustificato se vi è una forte riduzione delle somme dovute; (II)-se il pagamento in prededuzione di questi crediti non compromette il pagamento degli altri creditori lavoratori dipendenti, insieme ai quali anche coloro che transigono dovrebbero essere pagati ove vittoriosi nella causa; (iv)-se il tempo che decorre tra il pagamento delle prededuzioni a questi creditori e il pagamento dei privilegiati ex art. 2751bis n. 1 c.c. non sia eccessivo, in modo da non danneggiare molto gli altri circa tempi di soddisfazione.
      Zucchetti SG srl