Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Obbligo di trasmissione provvedimenti al legale rappresentante

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    11/01/2019 10:56

    Obbligo di trasmissione provvedimenti al legale rappresentante

    Buongiorno,
    in qualità di curatore fallimentare sono stata autorizzata dal G.D. a non impugnare un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una srl di cui sono curatore.
    Il provvedimento con cui sono stata autorizzata a non impugnare detto atto deve essere comunicato al legale rappresentante della società fallita in quanto a seguito dell'inerzia degli organi fallimentari, il legale rappresentante potrebbe impugnare autonomamente l'atto?
    Preciso che l'Agenzia delle Entrate non ha notificato detto atto anche al legale rappresentante della società fallita, ma solo al curatore fallimentare.

    Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2019 12:43

      RE: Obbligo di trasmissione provvedimenti al legale rappresentante

      E' pacifico il principio che il fallito, quando l'amministrazione fallimentare rimane inerte, conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, ma la S. Corte, anche di recente Cass. 03/04/2018, n. 8132), ha precisato:
      a-che tale principio vale "sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia" (Conf. Cass. 06/07/2016, n. 13814);
      b-che l'avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, "deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all'inerzia della curatela, sicchè, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d'impugnazione instaurato dal curatore" (Conf. Cass. 18/03/2016, n. 5392).
      Nel suo caso, quindi, mancherebbe la legittimazione all'impugnazione della società fallita perché non vi è stata inerzia degli organi fallimentari e, comunque, la pretesa tributaria sarebbe inefficace nei suoi confronti perché l'accertamento non è stato a lei notificato.
      Alla luce di tanto diventa superflua la comunicazione, non la notifica, al legale rappresentante della società fallita della opzione della curatela di non impugnare l'avviso di accertamento; ciò nonostante, tuttavia, per essere super tranquilli e data la semplicità di una trasmissione via Pec, consigliamo di girare a tale soggetto l'avviso di accertamento che è stato notificato a lei e comunicare che la curatela ha deciso, con l'autorizzazione del giudice, di non procedere all'impugnazione.
      Zucchetti SG srl