Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

atuovetture e imposta di bollo

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    15/04/2019 15:50

    atuovetture e imposta di bollo

    Buongiorno,

    chiedo gentilmente il Vostro parere in merito a quanto segue.
    In una procedura fallimentare nell'attivo sono ricompresi taluni automezzi. Il curatore ha proceduto alla rituale trascrizione ex art. 88 legge fallimentare. Tali beni risultano oggetto di un contratto d'affitto d'azienda proseguito in seguito al fallimento e tuttora in corso. In condizioni normali ritengo che in seguito alla dichiarazione di fallimento la procedura non debba procedere al pagamento dell'imposta di bollo annuale sugli automezzi. Tuttavia mi sorge il dubbio che invece in costanza di affitto d'azienda debba essere pagata. L'affittuaria ha riferito di avere pagato l'imposta relativa all'ultima annualità in sostituzione della procedura fallimentare. Cosa ne pensate?
    grazie in anticipo
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/05/2019 00:24

      RE: atuovetture e imposta di bollo

      L'art. 5 del D.L. 30/12/82 n. 953 ha trasformato la tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso, stabilendo che "Al pagamento ... sono tenuti coloro che ... risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti".
      In caso di affitto d'azienda l'obbligo del pagamento della tassa di possesso grava quindi sul concedente e non sull'affittuario, che non ne è possessore, ancorché posa contrattualmente essere posta a suo carico.
      Sempre il medesimo art. 5/953 prosegue stabilendo che "La perdita del possesso del veicolo ... per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione".
      Nel caso in esame riteniamo che, essendo proseguito il contratto di affitto d'azienda, il fallimento non abbia determinato la perdita del possesso dei mezzi e quindi, al di là dell'annotazione al P.R.A., la tassa di possesso sia dovuta anche in corso di procedura, finché dura il contratto di affitto d'azienda, e sia dovuta della procedura in prededuzione.
      Poi, se il contratto la pone a carico dell'affittuario, egli dovrà rimborsarla, ovvero potrà naturalmente pagarla direttamente per conto della procedura.

      Tutto ciò considerato ci poniamo il dubbio se, dal momento che non è avvenuta la perdita del possesso, l'annotazione al P.R.A.(che ci pare comunque dovuta stante il chiaro testo dell'art. 88 l.fall.) dovesse essere effettuata specificando appunto che il veicolo è comunque circolante; non abbiamo reperito alcuna istruzione in merito, quindi ci limitiamo a segnalare il dubbio senza però poter dare una risposta certa.
      • Vittorio Sarto

        Cesena (FC)
        17/05/2019 18:20

        RE: RE: atuovetture e imposta di bollo

        Buonasera,

        ringrazio come sempre per la precisa ed esauriente risposta.
        In merito all'ultimo dubbio che avete segnalato posso solo inserire un ulteriore elemento di riflessione; pur non essendo stato segnalato in sede di trascrizione della sentenza si è proceduto annualmente presso la Motorizzazione all'aggiornamento della carta di circolazione delle autovetture nelle quale viene indicato che sono utilizzate dall'affittuaria in base a contratto di affitto d'azienda in corso. Forse potrebbe essere sufficiente

        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/05/2019 19:46

          RE: RE: RE: atuovetture e imposta di bollo

          Forse si, ma il dubbio rimane in mancanza di indicazioni
          Zucchetti Sg srl