Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

FONDO GARANZIA INPS PRESCIZIONE

  • Cristina Bazzoli

    Riva del Garda (TN)
    20/03/2019 13:50

    FONDO GARANZIA INPS PRESCIZIONE

    Buongiorno,
    con la presente chiedo gentilmente informazioni in merito alla prescrizione del Fondo Garanzia Inps.
    All'art. 2, punto 5 del D.Lgs. 80/1992 è stabilito che il diritto alla prestazione di cui al comma 1 (ultime tre mensilità) si prescrive in un anno. Dalle mie ricerche è emerso che l'anno decorre dalla data di esecutività dello stato passivo. Il consulente del lavoro interpellato sostiene invece che l'anno decorra dalla data di fallimento.
    Nel mio caso ho 03/05/2018 quale data di fallimento, 18/11/2018 quale data di esecutività, ho poi insinuazioni tardive dei dipendenti la cui udienza è stata fissata a fine maggio 2019. Secondo me non ci sono problemi, vorrei avere però un vostro autorevole parere per non rischiare che i dipendenti perdano questa possibilità.
    Vi ringrazio moltissimo.
    Cristina Bazzoli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2019 10:28

      RE: FONDO GARANZIA INPS PRESCIZIONE

      La questione da lei proposta riguarda l'identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del diritto alle mensilità aggiuntive correlate alle ultime tre mensilità, ex art. 2 d.lgs. n. 80/2015 ed al riconoscimento dell'effetto interruttivo nei confronti dell'INPS della domanda di insinuazione al passivo proposta nei confronti di datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale.
      Orbene, non vediamo come possa entrare nel discorso la data di dichiarazione di fallimento, posto che il diritto a chiedere l'intervento del fondo non nasce con il fallimento ma con l'ammissione al passivo e, quindo, come giustamente lei dice decorre dalla esecutività dello stato passivo; al più si è discusso se la domanda di insinuazione possa avere un effetto interruttivo.
      Con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, si è consolidato l'orientamento (Cass. n. 26819 del 2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005) secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall'I.N.P.S., in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva).
      Con specifico riferimento crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono Cass. 21/12/2017, n. 30712 ha così testualmente statuito:
      "E' stato altresì affermato che il Fondo di garanzia costituisca attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: 1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; 2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
      La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all'I.N.P.S. (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, n. 10875, 23 luglio 2012, n. 12852).
      Pertanto la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell'INPS per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi dell'art. 2 della legge 297/1982 richiamato dal d.lgs. 80/1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all'INPS (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle norme di legge sopraindicate".
      Zucchetti SG srl
      • Cristina Bazzoli

        Riva del Garda (TN)
        25/03/2019 16:20

        RE: RE: FONDO GARANZIA INPS PRESCIZIONE

        Quindi i dipendenti le cui domande di insinuazione tardive saranno presumibilmente accolte nell'udienza del 16/5/2019 avranno diritto di chiedere l'intervento del Fondo entro il 16/5/2020, a nulla contando la data di fallimento (3/5/2018), è corretto?
        Grazie...
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/03/2019 18:06

          RE: RE: RE: FONDO GARANZIA INPS PRESCIZIONE

          Esatto. Come detto nella precedente risposta, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza della Cassazione, la data del fallimento è irrilevante ai fini della prescrizione, nel mentre interessa la data di dichiarazione di esecutività dello stato passivo, perché da quel momento è consentito ai lavoratori richiedere l'intervento del Fondo. Nel caso di domande tardive, è da ritenere che tale data sia spostata al momento dell'ammissione in quanto le relative decisioni vanno a confluire nello stato passivo già dichiarato esecutivo ma che, prima della integrazione a seguito della tardiva, non consentiva ai lavoratori di rivolgersi al Fondo. Vi è un provvedimento della S. Corte che richiede anche per le tardive un provvedimento di esecutorietà da emettersi alla fine dell'esame di tutte le tardive, ma questa decisione è rimasta per ora isolata.
          Zucchetti SG srl
    • Cristina Bazzoli

      Riva del Garda (TN)
      25/03/2019 18:44

      RE: FONDO GARANZIA INPS PRESCIZIONE

      Vi ringrazio moltissimo.
      Buona serata.
      C.B.