Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

TASI

  • Mirella Mileti

    Termoli (CB)
    02/12/2019 12:06

    TASI

    Buongiorno, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti quesiti riguardante la TASI:
    premesso che
    - in data 21.05.2015 è stato dichiarato il fallimento di un'azienda produttrice di prodotto alimentare (da ora X) di cui la sottoscritta è curatore, ma in effetti non svolgeva nessuna attività, in quanto vi era in essere un contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la società Y in data 12.07.2012 dove tutta la produzione era effettuata da quest'ultima, contratto scaduto in data 31.12.2016 con verbale riconsegna ramo azienda al curatore società X in data 12.04.2017;
    - inoltre vi era in essere un contratto registrato di comodato su altri beni sempre con la società Y dal 01.09.2014 al 31.08.2015;
    - il conduttore società Y è stato dichiarato fallito in data 04.07.2016 con esercizio provvisorio svolto sino a scadenza contratto;
    PRIMO PUNTO) termini del versamentoTASI (che riguarda tutta la società X a prescindere dalla parte affittata):
    in data 21.09.2015 depositavo al Comune competente istanza di interpello ai sensi dell'art.11 Legge 27/07/2000 n.212 e del D.M. N.209/2001, dove tenuto presente anche delle indicazioni della Federazione Nazionale Commercialisti concludevo ritenendo di poter estendere anche alla TASI il regime speciale per l'IMU in costanza di fallimento e quindi procedere al versamento dell'imposta per il lasso temporale compreso tra la dichiarazione di fallimento ed il decreto di trasferimento, entro 90 giorni da quest'ultimo e pertanto chiedevo all'Amministrazione di fornirmi il proprio orientamento, con l'avvertenza che qualora non avessi ricevuto risposta entro il termine di cui all'art.11 della L. 212/2000, mi sarei attenuta all'interpretazione da me esposta: non si è ricevuta mai alcuna risposta e pertanto la scrivente non ha provveduto al versamento TASI nei termini ordinari.
    Chiedo se è condivisibile il mio operato,sino ad oggi non ho versato nulla in quanto gli immobili non sono stati ancora venduti, o se devo attivarmi per il versamento (vi è liquidità) nelle forme ordinarie e senza applicazioni di sanzioni, seppur non ho mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento.
    SECONDO PUNTO) Per quanto attiene il contratto di affitto di ramo di azienda:
    in particolare il quantum e la competenza tra X e Y espongo quanto segue:
    dal 21.05.2015 (data sentenza dichiarativa fallimento di X) al 12.04.2017 (si ritiene corretto non prendere la data di scadenza del contratto 31.12.2016 bensì la data di restituzione del ramo azienda in quanto è stata posseduta sino a tale data) la quota stabilita dal Comune pari al 30% grava sul conduttore, pertanto
    SOCIETA' Y:
    -dal 21.05.2015 al 03.07.2016 (data sentenza dichiarativa di fallimento di Y 04.07.2016) il Comune dovrà insinuarsi per la quota del 30% nel relativo fallimento società Y;
    - dal 04.07.2016 e sino al 12.04.2017 il curatore del fallimento di Y è tenuto al pagamento per la propria quota del 30% al Comune in via prededucibilealle scadenze ordinarie in quanto trattasi di imposizione ex novo non essendoci in tale situazione l'IMU;
    SOCIETA' X:
    dal 21.05.2015 al 12.04.2017 dovrò versare l'imposta al Comune nella misura del 70% (per i termini del versamento si rimanda al punto 1).
    Chiedo se è condivisibile il mio parere.
    TERZO PUNTO) periodo dal 13.04.2017 in avanti che riguarda solo il fallimento di X: in merito all'esenzione TASI non ho trovato nulla nel regolamento comunale e mi domando: a seguito scadenza contratto di affitto 31.12.2016, l'azienda era vuota, non utilizzata, senza alcuna utenza e addirittura i beni mobili venduti e fatta immissione in possesso all'acquirente il 12.04.2017 contestualmente alla restituzione dell'azienda da parte del fall.to Y, e quindi data la particolare destinazione degli immobili e l'assenza di utilizzo dei "servizi indivisibili" comunali da parte della procedura fallimentare, è plausibile tentare di richiedere l'esenzione TASI?
    Chiedo Vostro parere in merito.
    Per quanto attiene il contratto di comodato 01.09.2014 – 31.08.2015:
    SOCIETA' Y:
    dal 01.09.2014 al 31.08.2015: il Comune dovrà insinuarsi nel fallimento di Y per la quota di competenza di Y del 30%.
    SOCIETA' X:
    dal 01.09.2014 al 20.05.2015 il Comune dovrà insinuarsi nel fallimento di X per la quota di competenzadi X del 70%;
    dal 21.05.2015 al 31.08.2015: il fallimento di X deve pagare per la propria quota di X del 70% (per i termini del versamento si rimanda al punto 1).
    Chiedo se è condivisibile il mio parere.
    Grazie per le risposte.
    Cordiali saluti.
    Dott.ssa Mirella Mileti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/01/2020 20:16

      RE: TASI

      Per quanto riguarda gli effetti della presentazione dell'interpello, la questione non è per nulla chiara.

      L'art. 11 della Legge 212/2000 e il D.M. 209/2001 riguardano esclusivamente i tributi gestiti dall'amministrazione finanziaria, e non i tributi locali, come emerge chiaramente dalle vicende descritte nella Risoluzione 1/2002:
      - un contribuente ha presentato istanza di interpello relativa ad ICI alla D.R.E. Sicilia, Sezione staccata di Catania
      - la D.R.E. Sicilia ha trasmesso tale atto all'Ufficio federalismo fiscale del M.E.F. , sulla base della circolare A.d.E. 50/2001, la quale "stabilisce che rientrano nella competenza dell'Agenzia delle Entrate esclusivamente le istanze concernenti i tributi gestiti dalla medesima, tra i quali non sono compresi i tributi locali e regionali, che rientrerebbero, invece, tra le competenze di questo Ufficio"
      - nella Risoluzione l'Ufficio interpellato risponde che "ove l'istanza di interpello concerna l'applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all'ente locale", motiva ampiamente tale sua posizione e conclude affermando che "Quanto esposto porta conseguentemente ad escludere ogni possibile intervento nel procedimento di interpello da parte di questo Ufficio, poiché mancano i presupposti normativi per riconoscere a quest'ultimo la titolarità della potestà impositiva e quindi un'eventuale risposta ad un'istanza di interpello non potrebbe avere l'effetto di vincolare l'ente locale ad adeguarsi alle determinazioni assunte in merito alla questione prospettata".

      Per quanto riguarda i tributi locali, il D.Lgs. 156/2015 n. 156 ("Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario"), dopo aver ampiamente e dettagliatamente modificato e meglio dettagliato la disciplina dell'interpello ex art. 11 della Legge 212/2000, all'art. 8, III comma, stabilisce che "Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I".

      Il punto è che a oggi la maggioranza dei Comuni, fra i quali a quanto ci risulta Termoli, non hanno recepito tale indicazione, non emanando alcun regolamento sul tema.

      Tutto ciò premesso, una risposta del Comune all'istanza presentata avrebbe certamente avuto valore, ma in assenza di un regolamento, confidare nella validità del silenzio-assenso stabilito dall'art. 10, III comma, terzo periodo, dello Statuto del contribuente (ricordiamo: non applicabile ai tributi locali) non ci pare prudente.


      Passando al merito della questione, ovvero ai termini e modalità di pagamento della TASI in corso di fallimento, come già scritto in questo Forum [VEDI] non condividiamo la posizione della Federazione Nazionale Commercialisti, essendo a nostro avviso parimenti sostenibile la tesi opposta.

      Ciò premesso, il nostro suggerimento è sempre stato quello di affrontare la questione sulla base dell'art. 111-bis, II comma, l.fall., che recita: "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti"; di conseguenza se l'attivo è presumibilmente sufficiente per pagare tutte le prededuzioni, e vi sono le disponibilità liquide per farlo, ci pare opportuno pagare la TASI alle scadenze ordinarie; se sussiste invece anche il minimo dubbio che l'attivo sia sufficiente al pagamento delle prededuzioni, ovvero se non vi siano le risorse liquide per rispettare i termini ordinari, rinviare il pagamento al momento in cui tali certezze e risorse vi saranno, atteso che quella di pagare le prededuzioni senza passare per il riparto è solo una facoltà e non un obbligo.

      Nel caso prospettato nel quesito, sia che le certezze e disponibilità esistessero già alle ordinarie scadenze della TASI, sia che siano sorte successivamente, stante fra l'altro l'assenza di ogni iniziativa da parte del Comune, non ci pare conveniente provvedere ora al pagamento, che quantomeno apparirebbe comunque "anomalo": è stata sposata una tesi, assolutamente sostenibile anche se a nostro avviso non certa, ci pare opportuno continuare a seguirla (anche perché eventuali sanzioni per il ritardo sarebbero comunque contestabili sulla scorta del citato art. 111-bis l.fall.).


      Per quanto riguarda la suddivisione del tributo fra le società X e Y, trattandosi di una obbligazione solidale, riteniamo che il Comune possa pretendere il pagamento integrale da entrambe, come debito concorsuale o in prededuzione a seconda dei periodi, e quindi debba essere ammessa per l'intero, in privilegio o in prededuzione (e privilegio) a seconda che si tratti di periodi ante o post fallimento di ciascuna di esse.


      L'esenzione per mancato utilizzo potrebbe essere chiesta, nei termini eventualmente previsti dal regolamento comunale, per la TARI (il Regolamento per il Comune di Termoli affronta la questione all'art. 24), ma non ci risulta assolutamente che ciò sia possibile per la TASI.


      Per quanto infine riguarda la ripartizione fra X e Y del tributo per i beni oggetto di comodato, vale quanto detto sopra a proposito dei beni oggetto di affitto d'azienda: l'obbligazione grava comunque per l'intero, solidalmente, su entrambi.
      • Mirella Mileti

        Termoli (CB)
        07/01/2020 18:23

        RE: RE: TASI

        Buonasera,
        ringrazio per la risposta ma vorrei soffermarmi sulla solidarietà del tributo (TASI) di X e Y in caso di affitto d'azienda o di comodato, da voi espressa "l'obbligazione grava comunque per l'intero, solidalmente, su entrambi".
        La Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) all'articolo 1 , comma 671 stabilisce: "La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria": e non è il mio caso visto che X è proprietario e Y è affittuario o comodatario.
        Infatti il MEF nel rispondere ai quesiti più frequenti posti all'Amministrazione Finanziaria dai contribuenti ed operatori professionali in merito alla corretta applicazione della TASI e dell'IMU: "In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell'inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento? " il MEF risponde: "No, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal c. 671 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore".
        Pertanto, ritengo che non ci sia solidarietà nel pagamento del tributo tra X e Y ma ognuno è responsabile del versamento della propria quota, quota che il curatore di Y è tenuto al pagamento in via prededucibile alle scadenze ordinarie in quanto trattasi di imposizione ex novo non essendoci in tale situazione l'Imu (proprietario degli immobili è fallimento di X).
        Chiedo se è condivisibile il mio parere.
        Cordiali saluti.
        Dott.sa Mirella Mileti
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          07/01/2020 20:18

          RE: RE: RE: TASI

          Il rilievo è corretto: rimane fermo il resto della risposta, mentre quanto riguarda i debiti delle parti va adattato di conseguenza.