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Fallimento/Riparto e Ritenute fiscali in caso di surroga legale

  • Artemio Papparotto

    Silea (TV)
    15/11/2019 11:15

    Fallimento/Riparto e Ritenute fiscali in caso di surroga legale

    Buongiorno,
    un privato persona fisica ha pagato (quale fideiussore di una società fallita) il credito, ex art. 2751 bis n.1 C.C., di un dipendente ammesso al passivo della fallita stessa.
    Successivamente, il fideiussore si è quindi surrogato legalmente al posto del dipendente.
    In sede di riparto, il fallimento pagherà il fideiussore e non più il dipendente.
    Al momento del pagamento, al fideiussore dovranno essere effettuate dal fallimento le ritenute d'acconto che sarebbero state effettuate al dipendente?
    Grazie e cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/11/2019 23:12

      RE: Fallimento/Riparto e Ritenute fiscali in caso di surroga legale

      La fattispecie è certamente inusuale ma riteniamo che ai fini che qui ci interessano sia assimilabile alle fattispecie, queste sì frequenti e chiaramente disciplinate, della cessione di crediti per prestazioni di lavoro autonomo ovvero pagamento da parte di terzo di tali compensi.

      Cambia la tipologia di reddito (di lavoro dipendente invece che di lavoro autonomo) e il motivo per cui ciò avviene, ma rimane la caratteristica comune che ci interessa: un compenso soggetto a ritenuta viene corrisposto da un soggetto che non è chi ha usufruito della prestazione.

      E sulle due tipologie qui sopra menzionate sia la prassi (tra altre, Circ. n. 203/94, Ris. n. 106/2006, Ris. n. 106/2010) che la giurisprudenza (fra altre, Cass. 25/10/1996 n. 9332) sono concordi: viene erogato dal terzo un corrispettivo per prestazioni di lavoro (autonomo in quei casi, dipendente in quello qui in esame), e se il soggetto erogante è fra quelli tenuti all'effettuazione della ritenuta d'acconto, è tenuto a operarla.

      Di conseguenza, il successivo (eventuale) pagamento dal debitore originario a chi ha pagato e si surroga nei diritti del lavoratore, non costituendo per chi lo riceve reddito da lavoro, non dovrà essere assoggettato a ritenuta.

      Nel caso esposto nel quesito, pertanto:
      - in sede di pagamento da parte del fidejussore al dipendente non è stata operata alcuna ritenuta, perché chi ha pagato (persona fisica) non è tenuto a tale adempimento
      - al momento del pagamento dal fallimento al fidejussore non dovrà parimenti essere operata alcuna ritenuta, poiché l'importo in questione non è per il fidejussore reddito di lavoro, né dipendente né autonomo.