Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Pubblicità procedura competitiva

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    21/09/2019 11:21

    Pubblicità procedura competitiva

    In caso di procedura competitiva in un fallimento,senza applicazione delle norme del c.p.c., per la vendita di immobili, la pubblicazione sul PVP presso il Ministero di Giustizia per almeno 30 giorni, è sufficiente ad adempiere a tutte le forme di pubblicità?
    Secondo me sì, ma attendo un Vs. parere.
    Grazie
    Cordiali saluti
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      29/09/2019 19:09

      RE: Pubblicità procedura competitiva

      Rispondiamo alla sua domanda osservando che le vendite fallimentari sono disciplinate dall'art. 107 l.fall., il quale contiene una disciplina solo in parte sovrapponibile con quella esecutiva.
      Innovando rispetto al sistema previgente, la riforma del 2006 (d.lgs. n. 5/2006) ha comportato la completa riscrittura dell'art. 107 l.fall. il quale in primo luogo prevede ha deformalizzato il procedimento di liquidazione dei beni prevedendo genericamente che le vendite debbano svolgersi mediante "procedure competitive", senza prescrivere l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al codice di procedura civile (obbligo che prima della riforma costituiva un paradigma delle vendite fallimentari) cui invece il curatore può decidere di ricorrere (così determinandosi nel programma di liquidazione) quando lo ritenga opportuno per la migliore soddisfazione degli interessi della procedura;
      La procedura di vendita deve oggi osservare tre parametri di fondo:
      l'adozione di procedure competitive;
      il valore di stima come base di partenza della vendita;
      l'adozione di "adeguate forme di pubblicità" che consentano "la massima informazione e partecipazione degli interessati".
      Il luogo in cui questi principi devono essere declinati è il programma di liquidazione, il quale a norma dell'art. 104 ter l.fall. costituisce "l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo" e nel quale il curatore ha l'onere di rappresentare "le condizioni della vendita dei singoli cespiti" (così la let. g) del comma secondo) e le ragioni delle scelte compiute.
      Se, dunque, è onere del curatore progettare la vendita indicando analiticamente nel programma di liquidazione i canali che intenderà utilizzare per ottenere i massimi livelli di informazione e partecipazione degli interessati, la preliminare risposta che può offrirsi all'interrogativo formulato è quella per cui nel predisporre gli adempimenti pubblicitari occorre avere riguardo alle previsioni del programma di liquidazione.
      Ciò detto, e ponendosi a monte di esso, va detto che il d.l. 83/2015 ha modificato il primo comma dell'art. 107 l.fall., aggiungendovi un ultimo capoverso, secondo il quale "In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva" (analoga previsione si rinviene nell'art. 182, comma primo, a proposito delle vendite eseguite in sede concordataria dal liquidatore).
      La norma, dunque, impone la pubblicazione dell'avviso di vendita tanto nelle ipotesi di vendite competitive quanto in quelle in cui la vendita avvenga secondo le norme del codice di procedura civile.
      Il fatto che sia stato lasciato il riferimento alle adeguate forme di pubblicità e che il legislatore del 2015 abbia comunque previsto il ricorso alla pubblicità sul PVP non consente, a nostro avviso, di costruire l'assioma per cui è adeguata quella forma pubblicitaria che si compia sul (solo) portale. Quello, nell'ottica dell'innesto del 2015, si atteggia a requisito minimo indefettibile, null'altro.
      Ed allora, la sola pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale potrà costituire adeguata forma di pubblicità solo all'esito di una valutazione da compiersi volta per volta da parte dei curatore, tenuto conto, ad esempio, della natura del bene, del suo valore, della sua appetibilità sul mercato.
      A questo proposito, nell'osservare le criticità che a volte si riscontrano nella visualizzazione e nello studio dei beni posti in vendita attraverso il portale, e nel prendere atto del fatto che i canali delle società specializzate godono, ad oggi di un bagaglio di esperienze che consente di offrire servizi certamente più efficaci, ci sentiamo di dire che ben difficilmente si potrà motivare in ordine al fatto che la pubblicazione sul solo portale consente di ritenere raggiunto l'obiettivo, richiesto dall'art. 107, di assicurare "adeguate forme di pubblicità".
      Precisiamo, infine, che anche le vendite fallimentari sono assoggettate al pagamento del contributo di pubblicazione di cui all'art. 18-bis d.P.R. 115/2002 salvo il caso in cui il fallimento si considera ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del citato art. 144 TU spese di giustizia.