Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Accettazione di eredità (espressa/tacita) e prescrizione

  • Stefano Raimondo

    BORDIGHERA (IM)
    10/09/2019 18:44

    Accettazione di eredità (espressa/tacita) e prescrizione

    Il quesito che ho da sottoporre alla Vs attenzione riguarda l'accettazione di eredità.
    Nel 2003 viene dichiarato il fallimento della signora X, ditta individuale, proprietaria, tra l'altro di alcuni beni immobili. Alcuni giorni dopo la sentenza di fallimento, tuttavia, la signora X muore.
    Nel 2004 il marito della signora, che possiamo chiamare signor Y, è dichiarato fallito.
    Il marito è l'unico erede.
    Il Curatore dei due fallimenti è la stessa persona.
    A distanza di oltre 10 anni dal decesso della signora X, tuttavia, non è stata effettuata alcuna accettazione di eredità espressa dal Curatore (tanto meno con beneficio di inventario) e il termine per poterlo fare è ormai prescritto.
    Ci si chiede quale possa essere la destinazione del patrimonio della signora X:
    qualora sia configurabile un'accettazione tacita dell'eredità da parte del marito (fallito) - per es. perché è stato finora nel possesso di alcuni beni immobili della moglie -, si può provvedere alla liquidazione dei beni del fallimento X (moglie) ritenendoli appresi al fallimento Y (marito) ed effettuare la vendita nell'ambito di quest'ultimo fallimento?
    Oppure occorre nominare una Curatela dell'eredità giacente (ammesso che sia ancora possibile, posto il tempo trascorso) e procedere alla liquidazione del patrimonio nell'ambito del fallimento X?
    Oppure non è possibile percorrere nessuna delle due strade?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/09/2019 19:59

      RE: Accettazione di eredità (espressa/tacita) e prescrizione

      La signora X è deceduta, come lei dice, dopo la dichiarazione del suo fallimento, per cui i suoi beni già erano acquisiti all'attivo fallimentare e bisognava soltanto fare la trascrizione della sentenza di fallimento, che comunque non è costituiva dell'acquisizione in quanto, a norma dell'art. 16 l.f. la sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione (ai sensi dell'art. 133, 1° comma, c.p.c.), e nei riguardi dei terzi dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (ai sensi del 2° comma del successivo art. 17); inoltre , accessibile e consultabile anche telematicamente dai soggetti terzi, uno degli effetti del fallimento per il debitore è il c.d. spossessamento sancito dall'art. 42, il cui primo comma stabilisce appunto che "La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento".
      Di conseguenza, i beni della signora X, a seguito della sua morte, pur se eventualmente accettati gli eredi avessero accettato l'eredità, sono rimasti nella disponibilità del fallimento della signora X, il cui curatore non doveva accettare alcuna eredità, perché il fallimento, a norma dell'art. 12 l.f. continuava nei confronti dell'erede marito, nel senso che questi diventava l'interlocutore della curatela. Fallito anche il marito, sarebbe stato necessario chiedere la nomina di un curatore all'eredità giacente ai sensi dell'art. 528 c.c., sempre al fine di avere un soggetto cui riferire il fallimento.
      Che fare ora? Sarebbe opportuno procedere anche se con ritardo alla trascrizione della sentenza di fallimento della signora X sul suo bene immobile, che crediamo sia ancora possibile, e poi cercare di vendere lo stesso per distribuire il ricavato ai creditori di quel fallimento. Se rimane un surplus, dopo aver soddisfatto tutti i creditori della signora X, questo va al marito, unico erede, o meglio al fallimento del marito.
      Zucchetti SG srl
      • Stefano Raimondo

        BORDIGHERA (IM)
        19/09/2019 12:17

        RE: RE: Accettazione di eredità (espressa/tacita) e prescrizione

        Grazie per la celere risposta.
        Preciso che la sentenza dichiarativa di fallimento era stata trascritta immediatamente sui beni di entrambi i fallimenti.
        Ora, dalla perizia estimativa il bene immobile principale del fallimento signora X è invendibile, in quanto sarebbe abusivo per la gran parte e i costi per la regolarizzazione supererebbero il presumibile valore di realizzo. Il Curatore è propenso a rinunciare alla sua liquidazione e provvedere alla vendita dei restanti beni della signora X: con la rinuncia il bene dovrebbe rientrare nella disponibilità del signor Y, e per esso fallimento, quale erede della signora X. Seguendo il precedente ragionamento occorrerebbe allora nominare un curatore dell'eredità giacente? E' corretto ipotizzare che la curatela dell'eredità giacente depositi la dichiarazione di successione? In altri termini quale può essere la destinazione del bene abusivo? Deve essere trasferito dal fallimento signora X al fallimento signor Y mediante l'eredità giacente?

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/09/2019 14:48

          RE: RE: RE: Accettazione di eredità (espressa/tacita) e prescrizione

          L'avvenuta trascrizione rafforza ancor più la conclusione cui eravamo pervenuti nella precedente risposta e cioè che i beni immobili costituenti il patrimonio della signora X sono stati già acquisiti all'attivo del fallimento della stessa.
          A questo punto, lei pone un altro problema che riguarda un bene abusivo la cui conservazione e liquidazione è antieconomica. Lei quale curatore del fallimento della signora X può dismettere la detenzione del bene seguendo la procedura di cui al comma ottavo dell'art. 104ter l.f
          Finora il problema della proprietà del bene in questione non aveva grande rilievo perché essendo stato lo stesso appreso all'attivo fallimentare di X, era il curatore di questo fallimento ad averne la disponibilità e a poterlo quindi vendere, ma nel momento in cui il curatore del fallimento della signora X dismette la disponibilità del bene e la signora X è deceduta in corso di fallimento, bisogna stabilire chi riprende questa disponibilità. certamente essa passa al proprietario attuale del bene, che riunisce al suo diritto di proprietà il potere di disporne, e il proprietario oggi è il marito della signora X, unico erede che ha tacitamente accettato l'eredità in quanto è rimasto nel possesso dei beni.
          Ed allora il problema si sposta sul fallimento del marito Y, il cui curatore dovrebbe, a sua volta, rinunciare ad acquisirne la disponibilità perché antieconomico, per cui tale bene rientra nella piena disponibilità del proprietario Y.
          In questo fallimento non si pone un problema di eredità giacente perché, se abbiamo ben capito, il signor Y è ancora vivo. Tale problema si poteva porre nel fallimento della signora X a seguito del suo decesso in corso di fallimento, per il disposto dell'art. 12 l.f., ma a ben vedere, anche in questo caso non vi era una eredità giacente essendo la stessa già stata acquisita dal marito poi dichiarato fallito a seguito di accettazione tacita.
          Questo per quanto riguarda il bene dismesso, nel mentre gli altri beni del patrimonio della signora X acquisiti all'attivo fallimentare, vanno liquidati nell'ambito di questo fallimento.
          Zucchetti SG srl