Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Concetto di attivo realizzato

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    11/06/2019 17:39

    Concetto di attivo realizzato

    Salve,
    nell'attesa di conoscere il Vostro autorevole parere, sottopongo alla Vostra cortese attenzione la seguente fattispecie.
    Sono Curatore di una società che, in epoca anteriore al fallimento, esercitava, giusta contratti di locazione debitamente registrati, la propria attività presso due opifici di proprietà di altra società (S.p.a. poi trasformatasi in S.r.l.)
    La fallita (società conduttrice) non corrispondeva i canoni di locazione e i relativi contratti venivano risolti, con comunicazione effettuata all'ADE, con decorrenza 31/12/2017.
    La società locatrice viene ammessa al passivo fallimentare, in via privilegiata per parte relativa all'IVA esposta sulle fatture, ed in via chirografaria atteso che il comma secondo dell'art. 2764 c.c. dispone che "Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa....(omissis)".
    Dalle verifiche espletate è emerso, tra le altre, che la società locatrice non aveva, all'atto della risoluzione dei citati contratti, versato alla società (poi fallita) le somme a titolo di deposito cauzionale che, come espressamente previsto, NON potevano essere imputati in conto canoni di locazione.
    La società locatrice al momento della trasmissione della domanda di insinuazione al passivo giammai ha richiesto la compensazione (parziale) con il debito vantato a titolo di deposito cauzionali.
    Le domande sono:
    1) la società locatrice può opporre la compensazione del suo debito (versamento dei depositi cauzionali) con il credito oggetto di ammissione al passivo anche, come nel caso che ci occupa, nel caso in cui lo stato passivo è divenuto ormai esecutivo. Il Supremo Consesso di Legittimità risponde in maniera positiva (Cassazione civile sez. I, 24/04/2007, n.9912) ma non ho trovato eventuali successive e contrarie pronunce;
    2) se la risposta alla suddetta domanda si rivelasse (come credo) positiva e, dunque, si verificherebbe la citata compensazione, l'importo del credito compensato rientra nell'alveo dell'attivo fallimentare ai fini della determinazione del compenso spettante al Curatore?
    Grazie per la cortese attenzione.

    Giuseppe Franco
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/06/2019 21:04

      RE: Concetto di attivo realizzato

      In linea generale la compensazione è possibile sia perché si tratta di debiti e crediti entrambi sorti in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (anche il credito per la restituzione del deposito, dato che il contratto di locazione era già cessato all'epoca del fallimento), sia perché l'ammissione al passivo del credito del locatore non significa rinuncia alla compensazione, per cui quando il curatore chiederà la restituzione del deposito, il locatore potrà eccepire la compensazione con il suo credito. Questo in linea generale, ma nella specie, nel contratto di locazione era espressamente previsto che le somme a titolo di deposito cauzionale non potevano essere imputati in conto canoni di locazione; ossia era stato posto un divieto contrattuale di compensazione tra il credito per deposito e quello per canoni. Questo divieto potrebbe essere utilizato anche in sede fallimentare, anche se non ci risultano precedenti.
      Qualora operasse la compensazione, vorrebbe dire che i due contrapposti crediti, fin dal momento in cui sono sorti- ossia prima del fallimento- si sono estinti, per cui le rispettive voci non fanno parte né dell'attivo né del passivo.
      Zucchetti SG Srl