Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Liquidazione terreno modico valore

  • Giulio Eusebi

    Grottazzolina (FM)
    11/01/2019 10:29

    Liquidazione terreno modico valore

    Buongiorno,
    vi sottopongo il seguente quesito riguardante un caso specifico:
    in un fallimento è stato acquisito all'attivo e stimato una quota del 50% di una particella di terreno (consistente nella corte di un'abitazione non di proprietà del fallito) di modico valore (€ 3000,00).
    Per tale particella è giunta alla curatela un'offerta di acquisto da parte del comproprietario.
    Visto l'esiguo valore dell'immobile e la scarsa appetibilità vi chiedo se è possibile procedere alla vendita a trattativa privata, previa previsione nel programma di liquidazione.
    In tal caso deve comunque essere data pubblicità con un invito ad offrire?
    Inoltre, dovendo prevedere delle forme di pubblicità alla vendita, vi chiedo se essa deve avvenire obbligatoriamente con le modalità ordinarie di pubblicazione sul PVP (con relative spese) o può essere fatta anche solamente sul sito del tribunale, per non sostenere ulteriori spese.

    Ringraziandovi per l'attenzione porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2019 12:41

      RE: Liquidazione terreno modico valore

      L'ult. parte del primo comma dell'art. 107 stabilisce che "In ogni caso al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati il curatore effettua la pubblicità prevista dall'art. 490 co. 1 c.p.c. (che è quella sul portale delle vendite) almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva". da tanto si deduce la obbligatorietà di questo tipo di pubblicità per tutte le vendite fallimentari.
      Discutibile è, invece, se trovi applicazione nel fallimento anche il secondo comma dell'art. 490 cpc, per il quale per iin caso di espropriazione di beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro, e in ogni caso per i beni immobili, è obbligatoria un'ulteriore forma di pubblicità consistente nella pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima, in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto, di modo che la pubblicità sarebbe sempre obbligatoria sul P.V.P. e, nei casi sopra visti, anche sui "siti specializzati". A nostro avviso, poiché l'art. 107 l.fall. richiama, come visto, solo ed esclusivamente il comma 1 dell'art. 490 c.p.c. , il curatore non è tenuto (il che non esclude che lo possa fare) ad effettuare la pubblicità anche su siti specializzati qualora la vendita abbia ad oggetto beni immobili (o mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro), dovendosi ritenere che la competitività sia soddisfatta con la pubblicitò P.V.P.
      Zucchetti SG srl