Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

interessi legali e rivalutazione successivi alla sentenza di fallimento

  • Elena Pompeo

    Salerno
    30/04/2021 19:50

    interessi legali e rivalutazione successivi alla sentenza di fallimento

    un avvocato mi chiede gli onorari liquidati a suo favore con sentenza ex art 2751 bis n.2. Si tratta della sentenza conclusiva del giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento (proposto dalla società in bonis) nel quale il legale si è costituito per due lavoratori che avevano depositato il ricorso di fallimento. La sentenza è successiva alla dichiarazione di fallimento e quindi mi domandavo se sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/05/2021 17:35

      RE: interessi legali e rivalutazione successivi alla sentenza di fallimento

      La fattispecie è quella del reclamo proposto dalla società fallita avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, rigettato dalla Corte d'Appello, che ha confermato la sentenza di fallimento e condannato il reclamante al pagamento delle spese in favore dei due lavoratori istanti del fallimento; peraltro, visto che lei parla di pretesa di rimborso spese azionata direttamente dal legale dei due lavoratori è presumibile che vi sia stata distrazione in favore di costui per gli onorari e le spese anticipate.
      Se questa è la fattispecie, si tratta di stabilire (i) se il credito per dette spese abbia natura concorsuale o non e, (ii) in caso negativo, se siano spese da considerare come dovute direttamente dalla società fallita o da pagare in prededuzione a carico della massa.
      Sul primo punto dottrina e giurisprudenza hanno ormai convenuto che non può attribuirsi alle spese sostenute dal creditore istante del fallimento, convenuto nel reclamo avverso la sentenza di fallimento proposta dal fallito, natura concorsuale (come in un passato meno recente aveva sostenuto la Cassazione) posto che le spese del giudizio di opposizione /reclamo trovano la loro genesi non già nella dichiarazione di fallimento (cioè nell'atto di pignoramento generale) ma nella pronuncia di condanna del giudice del reclamo, che ha carattere costitutivo, frutto della soccombenza processuale del fallito (art. 91 c.p.c.).
      Se è la soccombenza del fallito nel giudizio di opposizione la causa unica del credito di rimborso del creditore istante, deve necessariamente concludersi che il credito per le spese sostenute da costui, convenuto nel giudizio di opposizione, non può avere natura concorsuale, ma, a questo punto, le soluzioni possono essere due: o si ritiene che il credito in questione, in quanto successivo al fallimento, è inopponibile alla massa, per cui deve essere sopportato dall'opponente fallito, ovvero che tale credito è stato sostenuto nell'interesse della massa, per cui va soddisfatto in prededuzione.
      Cassazione risalente (Cass., 7 febbraio 1961, n. 249; Cass., 23 febbraio 1966. n. 567; Cass. 13 luglio 1968, n. 2502; Cass. 22 dicembre 1972, n. 3659) e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Trib. Perugia 12 febbraio 1990; C. App. Catania, 19 aprile 1990; Trib. Arezzo, 11 marzo 1999; nello stesso filone si inseriscono con distinguo, Trib. Bologna, 4 febbraio 1992; Trib. Messina, 13 marzo 2000; Trib. Padova 21 gennaio 2003) hanno optato per la natura prededucibile delle spese in discussione, sulla considerazione che la partecipazione del creditore al giudizio di opposizione /reclamo è obbligatorio, in quanto litisconsorte necessario, per cui la sua partecipazione al giudizio è stata ritenuta dal legislatore indispensabile per coadiuvare ed integrare l'attività difensiva del curatore e, quindi, è stata richiesta nell'interesse collettivo del ceto creditorio.
      La natura postconcorsuale e pertanto l'inopponibilità al fallimento delle spese in questione è stata, invece, accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito che ha spiegato che dette spese "non danno luogo né a un debito di massa, pagabile in prededuzione, né possono essere riconosciute in privilegio o in chirografo "essendo successive all'apertura del concorso e, comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale" (Trib. Milano 4 maggio 2017, n. 4970; Trib. Roma 9 maggio 2007; Trib. Roma 8 marzo 2006; Trib. Bergamo 5 maggio 2003; Trib. Saluzzo 19 settembre 2002; Trib. Brindisi 9 settembre 2002; Trib. Napoli, 31 ottobre 2000; Trib. Torino 11 luglio 2000; Trib. Monza, 11 marzo 1999; Trib. Milano, 5 marzo 1998; Trib. Milano, 24 ottobre 1996; Trib. Napoli, 17 luglio 1996; ecc.).
      Scelga lei la tesi che preferisce seguire. Noi optiamo per questa seconda soluzione in quanto l'attività posta in essere dal creditore procedente è stata svolta a difesa di un interesse proprio e non del fallimento e della massa dei creditori; il riconoscimento del rango prededucibile al credito in esame richiederebbe, infatti, che l'attività processuale fosse stata rivolta a garantire un interesse diretto della massa creditoria, che nel caso di specie, ma non vi è alcuna disposizione normativa che riconosce tale potere a favore di un soggetto diverso dalla curatela. Se segue questa linea , il credito dell'avvocato va respinto in quanto non corrisponde ad un debito della massa ma personale del fallito, assunto dopo la dichiarazione di fallimento.
      Se segue il primo filone, può riconoscere il credito in prededuzione, con interessi fino alla data del pagamento e senza rivalutazione.
      Leggiamo adesso la sua precisazione fatta pervenire successivamente e rileviamo che la società Z in liquidazione è stata condannata al pagamento, oltre che delle spese nei confronti di G e S (i due lavoratori che avevano presentato domanda di fallimento, con distrazione in favore del legale che si è insinuato) anche delle spese di causa nei confronti del fallimento della società Z in liquidazione. E' chiaro che quest'ultima statuizione è destinata a rimane priva di effetto partico perché il fallimento ha già nella propria disponibilità il patrimonio della società fallita, che quindi non potrà mai pagare il suo debito per spese di causa. Piuttosto il fallimento dovrà pagare in prededuzione il legale che l'ha assistito nella causa di reclamo.
      Zucchetti Sg srl