Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CREDITORE ISTANTE IL FALLIMENTO, RICHIESTA IN PREDEDUZIONE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI AL LEGALE PER LA PRE...

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    27/05/2020 09:12

    CREDITORE ISTANTE IL FALLIMENTO, RICHIESTA IN PREDEDUZIONE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI AL LEGALE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO DI FALLIMENTO

    Salve,
    in relazione all'oggetto partecipo quanto segue.
    Il creditore istante il fallimento chiede, tra le altre, l'ammissione, in prededuzione ex art. 111, co. 2, l.f., dell'onorario riconosciuto al Legale per la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento.
    Da uno studio della fattispecie, ho constatato che si dibatte, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, se le citate spese debbano essere ammesse al passivo in prededuzione, ovvero in privilegio, o, ancora, in chirografo.
    Evitando, certamente per economia di scrittura, di riportare, almeno a quanto mi consta, la Giurisprudenza resa in subiecta materia, vorrei significare quella che potrebbe essere, in sede di redazione del PsP, la proposta della Curatela.
    Si ritiene di ammettere, in via privilegiata (per le spese di giustizia), il credito maturato per l'attività relativa alla richiesta di fallimento - anche in ragione del principio fissato dall'art. 95 c.p.c. in forza del quale le spese sostenute dal creditore procedente sono a carico di chi subisce l'esecuzione, con il privilegio degli artt. 2755, 2770 e 2777 - rinvenendo una sostanziale equiparazione tra il creditore procedente nella esecuzione singolare ed il creditore istante il fallimento che, mediante l'impulso della dichiarazione di fallimento, ha sottratto i beni alla disponibilità del debitore e la loro destinazione al soddisfacimento dei proprie crediti proprio in ragione della citata declaratoria.
    Resto in attesa di conoscere un Vostro autorevole parere.
    Con Osservanza
    G.F.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/05/2020 18:56

      RE: CREDITORE ISTANTE IL FALLIMENTO, RICHIESTA IN PREDEDUZIONE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI AL LEGALE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO DI FALLIMENTO

      Lei sposa la tesi della Cassazione, per cui va sicuramente bene.
      Noi in altre occasioni abbiamo criticato questa tesi per il fatto che in tal modo, posto che il fallimento apprende tutti i beni, mobili e immobili, del debitore si si trasformano i privilegi speciali di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. rispettivamente sui mobili e sugli immobili oggetto del pignoramento in un super privilegio generale che colpisce tutti i beni del fallito, senza neanche tenere conto che i pr8ivilegi immobiliari sono tutti speciali. Pertanto, seguendo la giurisprudenza di merito, avevamo detto che era preferibile attribuire la prededuzione al credito in questione, in modo da rendere anche più conciliabile che al pagamento dello stesso contribuissero tutti i beni mobili e immobili.
      In sostanza, in mancanza di un indirizzo consolidato, va bene sia il riconoscimento della prededuzione come del privilegio; molto dipende dall'orientamento che segue il giudice al quale poi spetta la decisione.
      Zucchetti Sg srl