Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegi su Iva, interessi e sanzioni

  • Gennaro Di Martino

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    14/10/2012 08:39

    Privilegi su Iva, interessi e sanzioni

    Il concessionario esattoriale insinuatosi nel passivo della procedura per una cartella ha richiesto il privilegio, oltre che sull'iva (derivante da un accertamento dell'agenzia delle entrate) e sugli interessi anche sulle sanzioni. E' corretto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/10/2012 09:57

      RE: Privilegi su Iva, interessi e sanzioni

      Il secondo comma dell'art. 2752 c.c. stabilisce che "hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto". l'intento del legislatore di comprendere nel privilegio tutto quanto dovuto per l'imposta è stato evidenziato dalla recente modifica del primo comma dello stesso articolo che nulla prevedeva circa il privilegio degli accessori per le imposte dirette; infatti con d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha sostituito al vecchio testo il seguente: "hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi"
      Zucchetti SG Srl
      • Paolo Florio

        Cosenza
        05/11/2012 18:44

        RE: RE: Privilegi su Iva, interessi e sanzioni

        Qual'è l'orioentamento dei tribunali del caso di insinuazione del concessionario senza privielgio ex art. 2752 e successiva modifica della domanda da parte di equitalia che intende estendere il privilegio a seguito della novella ? Nel caso di specie è stata contestata dal giudice delegato la retroattività della novella ed Equitalia ha fatto opposizione.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/11/2012 10:46

        RE: RE: Privilegi su Iva, interessi e sanzioni

        Per quanto riguarda i comportamenti presso i vari tribunali, invitiamo i vari utenti a rispondere.
        La nostra opinione è che, se l'insinuazione di Equitalia in chirografo (presumibilmente per le sanzioni) è intervenuta prima dell'entrata in vigore del D.l. n. 98 del 2011, che ha modificato il primo comma dell'art. 2752 c.c., Equitalia ha diritto a chiedere la modifica stante la particolare retroattività attribuita ai nuovi privilegi, tale da farli riconoscere anche nei fallimenti in cui lo stato passivo fosse stato dichiarato esecutivo e fossero decorsi i termini per l'opposizione e l'impugnazione.
        Ci pare difficile contestare la retroattività. Ci risulta, invece, che alcuni tribunali hanno posto dei limiti temporali per chiedere la modifica, ritenendo che decorso un lasso di tempo (in genere fissato in un anno) dalla entrata in vigore della legge Equitalia avrebbe potuto procedere all'attuazione della legge, dopo di che la domanda dovrebbe essere inammissibile in qaunto si tratterebbe di una supertardiva con ritardo imputabile.
        Zucchetti SG Srl
        • Paolo Florio

          Cosenza
          07/11/2012 18:50

          RE: RE: RE: Privilegi su Iva, interessi e sanzioni

          Per conoscenza segnalo un orientamento del Tribunale di Cosenza (anche se non so se è stato superato, ed è quello che vorrei sapere) sulla irretroattività della modifica della domanda in base alla seguente motivazione:
          considerato:
          che l'istante ritiene di poter modificare la domanda di ammissione al passivo per tributi diretti nonché per crediti relativi a sanzioni per mancato versamento dei medesimi tributi in relazioni ai quali la previgente formulazione dell'art. 2752 comma 1 cod.civ. non prevedeva alcun diritto di prelazione;
          che a sostegno di tale richiesta il Concessionario del Servizio di Riscossione allega la natura retroattiva della norma che ha esteso il privilegio;
          che, effettivamente, la giurisprudenza in passato, ha riconosciuto che i privilegi nuovamente introdotti nel codice civile dagli artt. 15 comma 1 della legge n. 426/1975; art. 1 comma 1 della legge n. 44/1994; art. 66 comma 5 della legge n. 153/1969 "possono essere esercitati, pure dopo l'approvazione dello stato passivo e fino a quando il riparto non sia divenuto definitivo, anche con le forme dell'insinuazione tardiva prevista dall'art. 101 l.fall." fino al momento in cui diventa definitivo il piano di riparto (v. Cass. n. 235/1980; n. 79/1980)
          che tale interpretazione ha trovato conferma anche nella ordinanza della C. cost. n. 426/1983;
          che, tuttavia, le disposizioni sopra richiamate dopo avere statuito espressamente la retroattività della novella ("La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto citato") prevedevano espressamente che le nuove disposizioni trovassero applicazione anch anelle procedure fallimentari in corso ("esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia in corso al momento dell'entrata in vigore della legge");
          che il d.l. n. 98/2011, pur riproducendo testualmente la medesima espressione utilizzata nelle precedenti normative in ordine alla disposta retroattività ("La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto citato") non ripete, al contrario, quella concernente l'incidenza della novella sulle domande già proposte al Giudice fallimentare;
          che l'omissione di tale previsione ad avviso di questo Giudice va interpretata nel senso che la nuova ipotesi di privilegio, pur dovendosi riconoscersi ai crediti già insorti alla data di entrata in vigore del decreto, non può produrre effetti sulle domande di ammissione al passivo già presentate (senza indicazione della causa di prelazione);
          che tale conclusione è supportata dal criterio esegetico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, e ciò a maggior ragione ove si tenga conto che in più occasioni per identiche novelle il legislatore ha espressamente stabilito l'applicabilità delle nuove ipotesi di privilegio anche ai giudizi pendenti;
          che questa interpretazione risulta ancor più rafforzata dal rilievo che la novità normativa interviene nel vigore del nuovo rito fallimentare;
          che, infatti, come noto, a seguito del d.lgs. n. 5/2006, la legge fallimentare stabilisce che la domanda di ammissione al passivo debba contenere l'indicazione di un titolo di prelazione (art. 93 comma 3 n. 4 l.fall.) e ove tale indicazione sia omessa o assolutamente incerta il credito deve essere considerato chirografario ("Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario");
          che in definitiva la domanda integrativa deve essere qualificata come una mutatio e non una emendatio libelli, in quanto tale inammissibile (v. Cass. n. 15702/2011);
          che, d'altra parte, non si ritiene possibile l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini (peraltro non invocato dall'istante) a fronte della sopravvenienza normativa in quanto la richiesta dell'istante non attiene alla mancata osservanza di un termine processuale, bensì al difetto di un necessario requisito della domanda;
          che volutamente lo stesso legislatore del 2011 ha escluso la remissione non prevedendo la applicabilità del nuovo privilegio alle domande già presentate
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            07/11/2012 20:33

            RE: RE: RE: RE: Privilegi su Iva, interessi e sanzioni

            Prendiamo atto della decisione del Tribunale di Cosenza, ottimamente motivata, ma rimaniamo della nostra opinione, per il fatto che il comma 37 dell'art. 23 del DL n. 98 del 2011 che ha modificato il primo comma dell'art. 2752 c.c. specifica che l'art. 37 La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.E' vero che la nuova normativa non ripropone espressamente la possibilità di modificare stati passivi già esecutivi, tuttavia il comma 40 dispone che "I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto".
            Per dare un senso logico a questa disposizione secondo noi bisogna leggere la stessa nel senso che i titolari di crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono proporre l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, l.f. dei crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, si troverebbero anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto decorrente dalla data del riconoscimento della nuova posizione chiesta dall'interessato in via tardiva. Di modo che lo scopo della norma in esame è proprio quello di consentire implicitamente la modifica dello stato passivo definitivo attraverso domande tardive per far valere un novum sopravvenuto e ribadire, quindi, che, anche in tal caso, i creditori privilegiati interessati- (la norma parla dei creditori privilegiati e non dei chirografari) possono, almeno per quanto riguarda i privilegi ordinari ora attribuiti, impugnare i crediti ammessi che, alla luce della nuova normativa, si trovano anteposti ai loro.
            Ovviamente questa è una interpretazione e fa piacere che nella piazza virtuale del Forum affluiscano altre opinioni, utili a vivacizzare e approfondire il dibattito.
            Zucchetti SG Srl
            • Pietro Marco Menetti

              Modena
              08/11/2012 09:45

              RE: RE: RE: RE: RE: Privilegi su Iva, interessi e sanzioni

              Cari Colleghi,
              mi intrometto nel vostro prezioso dibattito per confrontarmi con Voi sulla sorte del credito vantato dal concessionario, Equitalia, per aggio al medesimo spettante. Nell'insinuazione depositata il concessionario richiede il privilegio ex Art.2752 c.c. anche per tali somme; a mio modesto parere tali somme sono da soddisfare in via chirografaria in quanto l'aggio non è una sanzione bensì un compenso ed inoltre Equitalia non è lo Stato (medesimo discorso vale per l'aggio relativo sul recupero di imposte dirette e crediti previdenziali).
              Mille grazie
              Marco Menetti
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                08/11/2012 16:51

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegi su Iva, interessi e sanzioni

                Per quanto riguarda l'aggio per equitalia, si rinvia alla recenbte risposta del 2.11 a domanda del dott. Signorini alla voce Passivo e rivendiche.
                Zucchetti SG Srl
        • Maria Cristina Cojutti

          Udine
          07/03/2013 11:30

          RE: RE: RE: Privilegi su Iva, interessi e sanzioni

          Cari colleghi, vuole sapere se c'erano delle novità in merito ai comportamenti dei vari tribunali?quali tribunali hanno posto dei limiti temporali per la modifica allo stato passivo?
      • Monica Viel

        BELLUNO
        08/03/2023 14:02

        RE: RE: Privilegi su Iva, interessi e sanzioni

        buongiorno, la Direzione Provinciale di AE si è tardivamente insinuata per un ulteriore credito iva a seguito di liquidazione 36 bis sanzioni e interessi relativi chiedendo il privilegio ex artt. 2752 3 comma , 2778 n. 19 e 2776 cc.
        E' corretto?
        grazie