Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

comunicazione ex art. 115 l.f. all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    29/07/2020 11:56

    comunicazione ex art. 115 l.f. all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo

    Buongiorno,
    il credito di una banca (xxx in via privilegiata ipotecaria e yyy in via chirografaria) viene escluso integralmente in quanto pende un giudizio sull'accertamento del credito. La banca fa opposizione allo stato passivo. All'esito del giudizio il Giudice ammette la banca per zzz in chirografo e respinge l'opposizione proposta dalla banca.
    Alla luce dell'ordinanza emessa la cessionaria presenta comunicazione ex art. 115 l.f.

    Nel corso della causa di opposizione allo stato passivo la cessionaria aveva presentato atto di intervento ex art. 111 cpc.

    Ora la mia domanda è poichè il giudice ha deciso che la banca deve essere ammessa per zzz in via chirografaria il cessionario intervenuto (ma poco importa sia il cessionario poichè nel caso non ci fosse stata cessione dei crediti avrei posto lo stesso quesito per la banca cedente) deve presentare domanda di ammissione al passivo ultratardiva supportata dalla ordinanza emessa?

    Se sì ci sono dei termini?

    Grazie per l'attenzione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/07/2020 18:46

      RE: comunicazione ex art. 115 l.f. all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo

      L'art. 115 prevede che la possibilità per il cessionario di un credito ammesso al passivo di chiedere, dimostrando l'avvenuta cessione, che, in sede di riparto, sia a lui attribuita la quota di riparto che spetterebbe al cedente.
      Nel suo caso, quindi, posto che la banca è stata ammessa al passivo- non importa se nella fase sommaria dal giudice delegato o dal tribunale a seguito di opposizione allo stato passivo- per il credito dell'importo di zzz in chirografo, il cessionario del credito della banca può fare richiesta, ai sensi del secondo comma dell'art. 115, che la quota che spetterà alla banca sul credito ammesso in chirografo (e, quindi, se si arriva a pagare tale categoria) sia attribuita a lui e non alla banca. Non vi è bisogno, quindi, di una domanda di insinuazione tardive o supertardiva in qaunto lo scopo del secondo scopo dell'art. 115 è proprio quello di evitare domande ulteriori quando non ve ne è bisogno essendo stata l'ammissione già valutata e si tratta solo di verificare se vi è stata o non la cessione del credito (o la surroga) ammesso.
      Zucchetti Sg srl