Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio ex artt. 2778 n. 16 e 2764 c.c.

  • Linda Ara

    Bergamo
    14/01/2025 17:16

    privilegio ex artt. 2778 n. 16 e 2764 c.c.

    Buongiorno,
    vorrei sapere se Vi risulta che il privilegio riconosciuto dall'art. 2764 c.c. si estenda o meno anche alle spese sostenute dal creditore/locatore per il recupero della cosa locata (spese di sfratto, spese rilascio ecc.).
    Il dubbio sorge per effetto della formulazione di cui al terzo comma dell'art. 2764 c.c., il quale estende il privilegio genericamente a "ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto".
    Aggiungo che l'art. 2749 c.c. estende il privilegio alle "spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione" ma non è questo il mio caso.
    Ringrazio anticipatamente per il vostro prezioso supporto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2025 18:09

      RE: privilegio ex artt. 2778 n. 16 e 2764 c.c.

      Nonostante l'ampia formula dell'art. 2764 c.c. che estende il privilegio "ad ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto" riteniamo che questa voce non possa essere intesa come una deroga alle regole fondamentali in tema di privilegio per spese giudiziarie di cui agli artt. 2749 (anche da lei richiamato) e 2770 c.c. che vanno applicati, se le singole spese sostenute rientrano nella fattispecie normativa. Così le spese dell'esecuzione sull'immobile godono del privilegio speciale di cui all'art. 2770 c.c. e quelle per l'intervento nel processo di esecuzione del privile gio di cui all'art. 2749 c.c.; tutte le altre spese giudiziarie non sono assistite da alcun privilegio. In sostanza la voce di cui all'art. 2764 c.c. si riferisce a tutte le spese, non processuali o giudiziarie in genere, collegate all'inadempimento del contratto di locazione, ad esempio quelle per liberare l'immobile da cose ivi lasciate dall'affittuario, quelle collegate al ritardo nel rilascio, e così via.
      Zucchetti Sg srl