Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio art.2751 bis n.2 e Legge n.205/2015 art.1, c.474 - Geometra pratica catastale

  • Monica Mora

    Parma
    10/01/2020 21:00

    Privilegio art.2751 bis n.2 e Legge n.205/2015 art.1, c.474 - Geometra pratica catastale

    Buongiorno,
    si premette che:
    - il fallimento della DITTA INDIVIDUALE a cui si riferisce il privilegio richiesto è stato dichiarato il 21.05.2019;
    - il professionista che richiede tale privilegio è un geometra regolarmente iscritto al proprio Ordine Professionale e che ha eseguito una pratica di accatastamento immobiliare per conto del fallito;
    - la prestazione risale e si è conclusa nel 2014, dimostrata da una notula pro-forma del 20.11.2014 e parzialmente pagata con l'emissione di parcella valida ai fini fiscali il 02.01.2017 (chiaramente per l'importo pagato) .
    Tutto ciò premesso, tale geometra chiede che il proprio credito, per la differenza non riscossa, sia ammesso in privilegio, ai sensi dell'art.2751 bis n.2 del comma 474 della Legge n.205. E' corretto riconoscere tale privilegio anche se sono trascorsi diversi anni dal termine della prestazione? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/01/2020 13:37

      RE: Privilegio art.2751 bis n.2 e Legge n.205/2015 art.1, c.474 - Geometra pratica catastale

      Lei pone, con la sua domanda, due questioni che vanno tenute distinte.
      La prima riguarda la collocazione privilegiata del credito per compenso professionale al netto di IVA. Questo credito, al quale è estranea la legge n. 205 dedl 2017- va collocato in privilegio a norma dell'art. 2751bis, n. 2 c.c., per il quale il bienni va calcolato non dalla dichiarazione di fallimento , ma va calcolato dalla cessazione del rapporto professionale e se il rapporto è unico, come nel caso, il privilegio copre l'intero credito anche se le prestazioni risalgono a più di due anni prima. In sostanza, in caso di prestazione non continuative, ma di unico incarico, il biennio diventa privo di valore.
      Problema diverso riguarda l'Iva che, fino alla introduzione dall'art. 1, comma 474, l. 27 dicembre 2017, n. 205, godeva del privilegio speciale di settimo grado ex art. 2758 co. 2 c.c.; con la citata norma del 2017, entrata in vigore dall'1.1.2018, il beneficio del privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 è stato esteso anche al credito per rivalsa dei «professionisti», (va ricordato che la Corte Cost. con la rcentissima sentenza 03/01/2020, n.1 ha ritenuto che l'estensione vale non solo per i professionisti ma per ogni altro prestatore d'opera, intellettuale o no, che può usufruire del privilegio professionale).
      Immediatamente è sorta la questione della estensione del nuovo privilegio mobiliare generale al credito di rivalsa per l'IVA e, in particolare se la norma era applicabile anche ai crediti dei professionisti per prestazioni effettuate precedenti all'inizio del gennaio 2018. Sul punto la citata Corte Cost. non si è pronunciata perché non strettamente oggetto del sue esame, ma per giustificare che entrava nel merito della questione che le era stata posta benchè nella fattispecie il credito riguardasse prestazioni antecedenti la legge, statuisce che il "convincimento del giudice rimettente - secondo cui l'estensione del privilegio mobiliare in esame si applicherebbe (retroattivamente, quindi) anche ai crediti sorti prima della introduzione della norma censurata pur in mancanza di una norma di deroga - può dirsi plausibile, essendo fondato sul richiamo della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 176 del 2017) che ha affermato che «il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che - ancorché sorti anteriormente alla legge istitutiva di quel privilegio - vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo» (nello stesso senso, sentenze n. 170 del 2013 e n. 325 del 1983).
      Si rinnova il contrasto tra Corte Costituzionale e Cassazione, la quale, nella sua massima espressione a sezioni unite, ha affermato che "le norme sui privilegi appartengono alla disciplina sostanziale di diritto civile in quanto attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, il principio generale di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (Cass. sez. un. 20 marzo 2015, n. 5685). la prevalenza dei giudici di merito è su questa linea.
      Zucchetti Sg srl