Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

PRIVILEGIO IMPOSTA ERARIALE ENERGIA ELETTRICA

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    02/03/2016 12:08

    PRIVILEGIO IMPOSTA ERARIALE ENERGIA ELETTRICA

    Buongiorno,
    una società svizzera di energia elettrica si insinua nel passivo fallimentare richiedendo il privilegio per accise e imposte erariali e specificando che il privilegio è riconosciuto dal D. Lgs. n. 504 del 1995 art. 16 comma 3 (T.U. sulle accise) e dall'art. 2752 comma 1 c.c.
    Ora, nelle fatture l'importo corrispondente a quanto richiesto è indicato alla voce separata IMPOSTE peraltro successivamente (nel dettaglio della fattura) dettagliate dalle due voci: ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI PRIMI 200.000 KWH/MESE E IMPOSTA ERARIALE ENTRO 1.200.000KWH/MESE
    A questo importo applicano l'IVA e chiedono tutto secondo il privilegio di cui sopra.
    Dovuta quindi l'importo dell'imposta erariale mi chiedevo se lo stesso vale per l'addizionale provinciale soprattutto in ragione del privilegio richiesto e sull'iva applicata.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/03/2016 20:00

      RE: PRIVILEGIO IMPOSTA ERARIALE ENERGIA ELETTRICA

      Per quanto riguarda l'imposta erariale per accise, il comma terzo dell'art. 16 del d.lgs n. 504 del 1995 recita: "I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione". Si tratta, quindi di un privilegio di grado 18° e nella tabella FALLCO lo trova al numero Prg 44, Prefer. 18.G3, generale.
      L'addizionale provinciale, invece, gode del privilegio di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c., ed occupa, quindi il grado 20°, che nella tabella Fallco trova al Prg. 44, Prefer. G20.1
      generale.
      Zucchetti SG srl
    • Giorgio Plebani

      ALBINO (BG)
      08/01/2025 12:13

      RE: PRIVILEGIO IMPOSTA ERARIALE ENERGIA ELETTRICA

      Buongiorno,
      l'imposta erariale per il consumo di energia elettrica da riconoscere al privilegio, nella tabella Fallco corrispondo al grado 18 o 20?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        08/01/2025 20:39

        RE: RE: PRIVILEGIO IMPOSTA ERARIALE ENERGIA ELETTRICA

        Nessuno dei due. Le forniture di energia elettrica e di gas naturale sono soggette a due tipi di tassazione: a-'Accisa, imposta erariale sul consumo, e l'Addizionale regionale sul consumo (per la fornitura di gas); b- L'IVA, imposta sul valore aggiunto. Per entrambe le forniture, le imposte dei regimi fiscali sono calcolate sulla base della quantità dei consumi e della tipologia di consumatori ed entrambe sono imposte indirette rientranti nella previsione dell'art. 2758 c.c.. Di conseguenza, le voci corrispondenti nella tabella Fallco sono
        Prg. 28 Prefer. G7.1 Spe.
        CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 - crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c. e
        Prg. 28 Prefer. G7.2 Spe .
        CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 - crediti per rivalsa IVA verso il cessionario e il committente ex art. 2758 co. 2 c.c.
        Poiché l'oggetto del privilegio speciale è costituito dai beni ai quali i tributi si riferiscono, ossia i beni consumati, è chiaro che il privilegio non potrà mai realizzarsi per cui già in fase di ammissione potrebbero i crediti in questione essere collocati in chirografo.
        Zucchetti SG srl
        • Giorgio Plebani

          ALBINO (BG)
          09/01/2025 08:41

          RE: RE: RE: PRIVILEGIO IMPOSTA ERARIALE ENERGIA ELETTRICA

          Buongiorno

          in altri interventi la risposta é stata:

          "Per quanto riguarda l'imposta erariale per accise, il comma terzo dell'art. 16 del d.lgs n. 504 del 1995 recita: "I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione". Si tratta, quindi di un privilegio di grado 18° e nella tabella FALLCO lo trova al numero Prg 44, Prefer. 18.G3, generale.
          L'addizionale provinciale, invece, gode del privilegio di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c., ed occupa, quindi il grado 20°, che nella tabella Fallco trova al Prg. 44, Prefer. G20.1
          generale".

          Chiedo cortesemente un chiarimento.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            11/01/2025 17:48

            RE: RE: RE: RE: PRIVILEGIO IMPOSTA ERARIALE ENERGIA ELETTRICA

            E' vero, avremmo dovuto precisare che la norma di cui al comma terzo dell'art. 16 del d.lgs n. 504 del 1995 trova applicazione per "i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo"; ciò significa, premesso che l'art. 26, quarto comma, d.lgs. n. 504 del 1995, pone a carico dei soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori l'onere di versare la relativa accisa, che "soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto e non il consumatore al quale il corrispondente onere viene traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico; il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge, pertanto, esclusivamente tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas naturale ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l'utente (così, Cass. 01 febbraio 2019, n. 3050; Cass., sez. un., 1° febbraio 2016, n. 1837).
            Conseguentemente, affermato che il rapporto tributario in materia di accise intercorre esclusivamente tra il fornitore e lo Stato e che il rapporto tra il fornitore ed il consumatore – quale è quello di cui si discute- è di natura contrattuale e si pone su un piano distinto rispetto a quello tributario, abbiamo ritenuto nel caso non utilizzabile a normativa di cui al 1995, applicando la regola generale sulle imposte indirette.
            Zucchetti SG srl .
            • Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta

              Roma
              27/01/2025 21:36

              RE: RE: RE: RE: RE: PRIVILEGIO IMPOSTA ERARIALE ENERGIA ELETTRICA

              Scusate, ma non comprendo se e quale privilegio va riconosciuto per le accise al fornitore di energia elettrica/gas in caso di ammissione al passione al passivo del consumatore.
              Grazie.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                28/01/2025 16:48

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRIVILEGIO IMPOSTA ERARIALE ENERGIA ELETTRICA

                Per quanto abbiamo detto nelle risposte che precedono, nel caso del credito del fornitore di energia verso l'utente che usufruisce, vi sono due tipi di tassazione: a-'Accisa, imposta erariale sul consumo, e l'Addizionale regionale sul consumo (per la fornitura di gas); b- L'IVA, imposta sul valore aggiunto, entrambe sono imposte indirette rientranti nella previsione dell'art. 2758 c.c..
                Di conseguenza, le voci corrispondenti nella tabella Fallco sono
                Prg. 28 Prefer. G7.1 Spe.
                CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 - crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c. e
                Prg. 28 Prefer. G7.2 Spe .
                CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 - crediti per rivalsa IVA verso il cessionario e il committente ex art. 2758 co. 2 c.c.
                Zucchetti SG srl
                • Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta

                  Roma
                  28/01/2025 21:50

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRIVILEGIO IMPOSTA ERARIALE ENERGIA ELETTRICA

                  Ritengo che la soluzione proposta non tenga conto di quanto affermato da Cass. 4/5/2012, n. 6800, che ha rigettato il motivo di ricorso della Curatela che aveva lamentato il riconoscimento, in sede di opposizione allo stato passivo, del privilegio generale sui beni mobili per l'imposta erariale giusta artt. 16, comma 3, D. Lgs.vo n. 504/1995 e 2752 c.c.,
                  Per la Corte, la norma si applica a tutti i tributi previsti dal Decreto e il fatto che il privilegio speciale previsto dall'art. 57 sia riferibile esclusivamente all'accisa sull'energia elettrica, non è incompatibile con il privilegio generale di cui al precedente art. 16 e non è motivo sufficiente per escludere l'applicabilità del privilegio generale ivi indicato anche alle accise sull'energia elettrica e alla relativa rivalsa.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  30/01/2025 17:10

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRIVILEGIO IMPOSTA ERARIALE ENERGIA ELETTRICA

                  In primo luogo che la Corte, nella sentenza da lei richiamata, conferma l'esistenza del privilegio speciale previsto dall'art. 57 del t.u. n. 504 del 1995, riferibile all'accisa sull'energia elettrica fornita agli utenti,- che è il privilegio di grado settimo cui abbiamo fatto riferimento- e il privilegio generale di cui all'art. 16, comma 3, del medesimo t.u., riconosciuto al soggetto passivo dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali essi hanno assolto tale tributo.
                  La Corte ammette che i due privilegi sono compatibili, ossia possono essere riconosciuti entrambi, soluzione che non abbiamo accolta per le molte perplessità che desta in considerazione della diversità dei presupposti dei due privilegi. Ad ogni modo ci rendiamo conto che un precedente della Cassazione vale più della nostra opinione.
                  Zucchetti SG srl