Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

domanda ultratardiva come nuova domanda rispetto a domanda già esaminata - Rendiconto con udienza già fissata

  • Moira Cervato

    Vicenza
    14/12/2021 17:02

    domanda ultratardiva come nuova domanda rispetto a domanda già esaminata - Rendiconto con udienza già fissata

    Fallimento dichiarato a febbraio del 2019.
    Attività: riciclo rifiuti materiali ferrosi presso un immobile di proprietà di terzi.
    Quando fu dichiarato il fallimento, era in corso un contratto di affitto di ramo di azienda.
    Contratto di affitto di azienda ha avuto durata da maggio del 2017 fino al 31/12/2019, comunicando la risoluzione del contratto di affitto, non rispettando i termini di preavviso. Il contratto di locazione dell'immobile era condotto con sublocazione con l'affittuario.
    Nelle more del contratto di affitto di azienda ed anche successivamente si è tentata prima la vendita dell'azienda e poi sono stati venduti i beni.
    Nel frattempo il proprietario dell'immobile presentava domanda di insinuazione tardiva. La domanda veniva esaminata in data 23/02/2021. Il proprietario dell'immobile con tale domanda chiedeva non solo i canoni da contratto (euro 5.000 oltre iva) da gennaio 2020 (senza tener conto del termine di preavviso da parte dell'affittuario che nulla aveva rispettato) ma anche una penale per la ritardata consegna dell'immobile (euro 2.500 mensili). La domanda veniva esaminata e veniva emesso provvedimento con cui si ammetteva quale indennità di occupazione dell'immobile un importo pari al canone di locazione, con ammissione in prededuzione cat. Chirografario, da gennaio a dicembre 2020 (e quindi per un anno), dato che i beni del fallimento erano stati tutti venduti a novembre 2020, compatibilmente con i tempi dello sgombero dell'immobile da parte dell'aggiudicatario. Esclusa in ogni caso la penale calcolata dal creditore in quanto non dovuta in caso di contratto risolto. Il tutto a saldo e stralcio di ogni pretesa. Il verbale veniva anche sottoscritto "per accettazione" dal legale che era intervenuto all'udienza di verifica della domanda presentata dal suo assistito.
    Nel contempo sorgeva un problema di bonifica dell'immobile il tutto come da notifica di apposita ordinanza nei confronti dell'affittuario e del proprietario dell'immobile, con la quale veniva individuato come il responsabile dell'abbandono dei rifiuti tenuto a rimuoverli.
    Da questo momento in poi, trascorsi anche i termini per proporre ricorso al TAR contro l'ordinanza da parte dell'affittuario e/o dal proprietario dell'immobile, iniziano i problemi tra affittuario, proprietario dell'immobile e fallimento.
    Da una parte l'affittuario non voleva assumersi responsabilità per i rifiuti; il proprietario dell'immobile non voleva riprendersi un immobile con il problema rifiuti; la Procedura che nulla c'entrava veniva coinvolta nelle responsabilità dal proprietario dell'immobile.
    In data 13/04/2021 veniva effettuato il sopralluogo a seguito di formale comunicazione da parte del Comune, Arpav e Provincia e veniva redatta la relazione da parte del Comune che confermava i responsabili in merito ai rifiuti ed attestava che l'affittuario aveva adempiuto a quanto previsto dall'ordinanza precedentemente emessa in data 11/03/2020, rimuovendo ed asportando i rifiuti che erano stati attribuiti all'affittuario. Rimanevano i rifiuti individuati come di spettanza del proprietario dell'immobile.

    Si apriva poi un ulteriore fronte in merito all'immobile ed alla relativa occupazione:
    • fino al 23/11/2020 dal Fallimento per quanto riguardava gli ultimi beni che sono stati tutti aggiudicati all'ultima asta;
    • alcuni beni di altro Fallimento fino al 30/11/2020 (data in cui sono stati prelevati gli ultimi beni di questo altro Fallimento che aveva sede proprio nel medesimo immobile);
    • altri beni del proprietario dell'immobile presenti ancora prima dell'intervenuto fallimento (come da sopralluoghi effettuati dal Curatore che attestano la presenza di beni non di proprietà del Fallimento e che sono rimasti in loco tutt'oggi);
    • dal 12/06/2020 erano presenti ulteriori altri beni sempre del proprietario dell'immobile (come da verbale di consegna di copia delle chiavi debitamente sottoscritto dallo stesso), collocati in una precisa porzione dell'immobile che pertanto è stata parzialmente restituita de facto alla proprietà sin da quella data.

    In data 02/02/2021 con verbale sottoscritto dal rapp. Legale del proprietario dell'immobile venivano consegnate le chiavi da parte del delegato alla vendita incaricato della vendita dei beni della Procedura. Per cui la procedura non era più in possesso di alcuna copia chiavi a far data del 02/02/2021 e quindi antecedentemente rispetto anche all'udienza di verifica della domanda presentata dal proprietario dell'immobile.

    Nel frattempo si insisteva per la riconsegna formale dell'immobile. Veniva quindi predisposta notificata di offerta per intimazione art. 1209 e seguenti CC.. L'ufficiale giudiziario fissava per il 14/10/2021 la data per la riconsegna dell'immobile. Veniva redatto un verbale di "mancata" offerta reale di riconsegna dell'immobile perché il proprietario insisteva sulla presenza di rifiuti che a suo dire erano della Procedura.
    A seguito della "mancata" offerta reale non si è provveduto a nominare un custode giudiziale affinchè si prendesse in carico l'immobile.

    Essendo compiuta la liquidazione dell'attivo, si procedeva a predisporre il Conto finale della Gestione del fallimento ed il GD ordinava il deposito e fissava udienza per il prossimo 11/01/2021. Venivano inviate le comunicazioni ai creditori di fissazione dell'udienza per l'approvazione del Conto della Gestione e subito dopo veniva notificata alla Procedura una seconda domanda tardiva di ammissione al passivo da parte del proprietario dell'immobile con la quale viene chiesto:
    a) rimozione dei rifiuti presenti nel sito che il proprietario dell'immobile insiste che siano di competenza della Procedura;
    b) riconoscimento di ulteriore indennità di occupazione dell'immobile nella medesima misura della prima domanda e quindi pari al canone mensile di euro 5.000,00 oltre iva da marzo 2021 fino all'effettiva riconsegna dell'immobile libero da cose e persone (e quindi dei rifiuti);
    c) riconsegna dell'immobile quindi libero da cose e persone.

    Si chiede se il seguente procedimento sia corretto:

    Premesso che, a norma del quarto comma dell'art. 101 l.f., le domande ultra tardive possono essere presentate "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare", è chiaro che presentazione del conto gestione e fissazione della relativa udienza ex art. 116 l.f. non preclude la possibilità di introdurre domande di insinuazione né di esaminarle.
    Pertanto, si ritiene che si debba chiedere al GD di fissare udienza di esame della domanda ultratardiva, udienza che potrà anche avvenire successivamente all'udienza fissata per il conto della gestione. Esame del rendiconto e esame della domanda ultra tardiva potranno procedere parallelamente in modo autonomo, nel senso che, da un lato si terrà l'udienza di cui all'art. 116- che riguarda prevalentemente la gestione e quindi le entrate e le uscite- e in quella sede può darsi atto della nuova domanda pervenuta e delle diverse eventuali prospettive di riparto, ove nel frattempo venisse accolta; dall'altro, si potrà chiedere al GD di pronunciarsi sulla inammissibilità della domanda ultra tardiva (visto che un provvedimento, con definizione a saldo e stralcio di ogni pretesa, era già stato emesso per la medesima questione da parte del GD) per poi fissare, nel caso in cui fosse invece ritenuta ammissibile, l'udienza per l'esame nel merito, ovvero direttamente l'udienza per valutare contestualmente ammissibilità e merito, come per tutte le tardive. Si dovrebbe attendere l'esito della decisione sulla tardiva prima di procedere al riparto finale?
    E nel caso in cui il creditore presentasse osservazioni e/o contestazioni al conto della gestione nei cinque giorni precedenti all'udienza del conto della gestione, il GD potrebbe invitare a raggiungere un accordo all'udienza del conto della gestione, anticipando l'eventuale provvedimento di esame della domanda ultratardiva? E questo per ottenere l'approvazione del conto della gestione?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/12/2021 18:24

      RE: domanda ultratardiva come nuova domanda rispetto a domanda già esaminata - Rendiconto con udienza già fissata

      L'iter da lei delineato è corretto, anche se , per evitare possiìbili commistioni, noi preferiremmo soprassedere all'approvazione del conto gestione e andare avanti con la super tardiva. Quanto alla modalità di esame di questa (apposita udienza sull'ammissibilità e poi per il merito o unica udienza in cui si decide l'ammissibilità ed il merito) va seguita la prassi del foro che pare sia di capire sia quella dell'udienza unica. Visto che si tratta di un credito prededucibile che, ove ammesso, troverebbe soddisfazione e comunque altererebbe le quote di riparto in favore degli altri creditori, va prima esaminata la domanda super tardiva da parte del giudice delegato e poi procedere all'approvazione del conto gestione e al riparto. Se il creditore propone opposizione allo stato passivo, si può egualmente procedere al riparto comn le precauzioni indicate nel primo comma dell'art. 110, come integrato dal d.l. 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119.
      Zucchetti SG Srl