Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

richiesta di precisazione privilegio

  • Lorenza Brienza

    Campobasso
    29/11/2024 13:03

    richiesta di precisazione privilegio

    Buongiorno l'agenzia delle entrate riscossione presenta domanda di ammissione per un credito della Regione, chiedendo il riconoscimento del privilegio ex art 2752 grado 18 (RN0002). Chiedo chiarimenti e mi risponde la Regione dicendo che il credito è assistito dal privilegio ex art. 9, comma 5, d.lg. 31 marzo 1998 n. 123, recante la disciplina fondamentale dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive... che in base all' orientamento della Cassazione (cfr. Sez. civ. VI, 17/12/2020, n. 28892), "ai fini dell'ammissione allo stato passivo del fallimento [e non solo, in tutte le procedure concorsuali], il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lg. n. 123 del 1998 va estensivamente riferito a tutti i crediti derivanti da interventi pubblici rientranti nell'alveo della previsione, compresi quelli concessi dalle Regioni". Tutto ciò premesso vorrei sapere se si tratta di privilegio generale o speciale e quale è l'ordine da seguire nel riparto posto che ho solo beni immobili (affitto + vendita) con ipoteca bancaria.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/11/2024 20:19

      RE: richiesta di precisazione privilegio

      La Cassazione richiamata nella domanda ha statuito che "ai fini dell'ammissione allo stato passivo del fallimento, il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lg. n. 123 del 1998 va estensivamente riferito a tutti i crediti derivante da interventi pubblici rientranti nell'alveo della previsione, compresi quelli concessi dalle Regioni". Non conosciamo la natura del credito insinuato, perché non ce lo dice, ma se questo deriva effettivamente da un intervento della Regione per una delle finalità previste dall'art. 9 del d.lgs n. 123 del 1998, gode del privilegio di cui al comma 5 di tale articolo.
      Tuttavia questo privilegio- che è preferito a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis c.c.- non è stato chiesto, essendo stato chiesto il privilegio di grado 18 di cui al comma 1 dell'art. 2752 c.c., per cui conviene riconoscere questo che è di grado molto postergato rispetto all'altro.
      Zucchetti SG srl