Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INSINUAZIONE DA PARTE DI UN DIPENDENTE

  • Riccardo Mengozzi

    Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
    24/10/2019 18:39

    INSINUAZIONE DA PARTE DI UN DIPENDENTE

    In sede di valutazione dell'insinuazione presentata da parte di un dipendente, gli importi richiesti da titolo di indennità chilometrica, indennità di trasferta o rimborso spese (documentate), godono del privilegio ex art. 2751 bis n. 1?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/10/2019 20:11

      RE: INSINUAZIONE DA PARTE DI UN DIPENDENTE

      Secondo noi i crediti per le indennità indicate non sono assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. perché non rientra nel concetto di retribuzione essendo tutte legate allo spostamento per raggiungere il posto di lavoro.
      Invero, se la trasferta è compensata con un rimborso delle spese sostenute con riferimento ad analitica documentazione (rimborso a piè di lista), è indubbio che il rimborso non assume il connotato della retribuzione poichè esso non costituisce un'effettiva utilità per il lavoratore e tende soltanto ad indennizzarlo della diminuzione patrimoniale, reale o presunta, che deriva o potrebbe derivare dall'adempimento della prestazione; così come ogni altro compenso o somma che abbia carattere di rimborso spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro, che, appunto, non rientra nel concetto di retribuzione nè, quindi, nella previsione del privilegio in esame.
      Alle stesse conclusioni devesi pervenire se la trasferta viene compensata con una indennità di importo forfettario, corrisposto oltre la normale retribuzione, in quanto tale emolumento aggiuntivo ha il fine unico ed essenziale di ristorarlo delle maggiori spese, a qualsiasi titolo, sostenute nell'interesse del datore di lavoro, al di fuori della causa tipica e normale del rapporto di lavoro.
      Zucchetti Sg Srl
    • Franco Camerra

      Vicenza
      04/09/2024 10:46

      INSINUAZIONE DA PARTE DI UN DIPENDENTE

      URGE per progetto Stato passivo in scadenza

      Buongiorno,
      in merito alla Vostra risposta leggo, su un lavoro di una commissione di studio del 2021 dell'Ordine dott. comm. di Roma, che il privilegio spetterebbe per 'rimborsi spese fisse o forfetarie (parte) (sic!), citando risalente Cass. del 22/12/76 n. 4715, mentre non spetterebbe per i 'rimborsi a piè di lista (che quindi andrebbero al chirografo).
      Su questa Vostra risposta sulla discussione del 24/10/19 non fate distinzioni: vi è della giurisprudenza recente sul credito in parola?
      Grazie e saluti
      Franco Camerra
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/09/2024 18:45

        RE: INSINUAZIONE DA PARTE DI UN DIPENDENTE

        L'art. 2751bis n. 1 c.c. concede il privilegio alle retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e a tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché al credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile. L'indennità di trasferta- che si sostanzia nel compenso che spetta a tutti quei dipendenti di un'azienda che si spostano temporaneamente al fine di svolgere il proprio lavoro in una sede diversa rispetto a quella abituale- per i motivi spiegati nella risposta precedente, non rientra in alcuna di queste voci, e, in particolare, non è compresa nella retribuzioni, ( ed infatti è tassata separatamente secondo i criteri indicati dall'art. 51 del TUIR), per cui non è assistita dal privilegio citato. Di contro se si ha la convinzione che l'indennità di trasferta fa parte della retribuzione, la soluzione diventa diversa.
        In mancanza di precedenti giurisprudenziale recenti, confermiamo pertanto quanto detto nella risposta del 2019.
        Zucchetti SG srl