Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione passivo prestazione di servizi e nota di variazione iva

  • Caterina Cavalcante

    trieste
    24/02/2023 15:34

    ammissione passivo prestazione di servizi e nota di variazione iva

    Una cooperativa di produzione e lavoro (i cui requisiti sono già stati verificati) ha presentato istanza di ammissione al passivo di una l.c.a. (aperta a dicembre 2022), in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 sia per il compenso per prestazioni di servizi (tenuta contabilità), sia per la relativa Iva.
    A parere della sottoscritta, invece, il privilegio può essere riconosciuto per il solo imponibile.
    Stante che il creditore può emettere nota di variazione (con l'indicazione sia dell'imponibile, sia dell'Iva, come da risposta all'interpello 485/2022, trattandosi di procedura aperta dopo il 26/05/2021), l'Iva va insinuata in chirografo oppure deve essere rigettata?
    Nel caso in cui fosse corretto rigettare la richiesta per l'Iva, nel momento in cui verrà effettuato il riparto, il creditore come dovrà emettere la relativa fattura? Dovendo infatti scorporare l'iva dal totale riconosciuto in sede di riparto, il creditore in questo caso subirebbe un danno.
    Grazie
    Caterina Cavalcante
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/03/2023 16:46

      RE: ammissione passivo prestazione di servizi e nota di variazione iva

      Per quanto riguarda l'ammissione al passivo dell'IVA in privilegio o in chirografo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha tenuto un comportamento notevolmente altalenante, oscillando fra:

      - la posizione più "legittimista", sostenendo che il privilegio è una qualità del credito, "a monte" dell'esistenza o meno del bene su cui valere e quindi indipendente da tale esistenza: il credito IVA è privilegiato, e come tale va ammesso allo stato passivo, sarà poi in sede di riparto che si valuterà se tale privilegio ha trovato un bene su cui valere ed è quindi divenuto "effettivo"

      - la posizione più "pratica", in base alla quale se già al momento della predisposizione dello stato passivo è certo che non vi è né mai vi sarà il bene su cui esercitarlo, tale privilegio de facto non esiste e quindi per chiarezza a semplicità fin da tale momento il credito è da considerare chirografario e quindi da ammettere come tale.

      Dopo sentenze contrastanti, le Sezioni Unite con la sentenza 16060/2001 hanno sposato la tesi "legittimista", sostenendo la necessità che il credito vada comunque ammesso in privilegio (la sentenza riguardava non il credito IVA ma crediti per restituzione di contributi non spettanti, con privilegio speciale su beni certamente non più esistenti, ma il principio affermato è il medesimo).

      A essa hanno fatto seguito, in conformità, le sentenze 12064/2013 e 24970/2013.

      In senso contrario si sono però pronunciate più sentenze, fra le quali le 7414/2014 e 9616/2016, nonché la recentissima 24426/2022, che le ha richiamate parlando di "consolidata giurisprudenza", facendo leva principalmente sul dettato dell'art. 93, III comma, n. 4 ("Il ricorso contiene: ... 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale"), introdotta dalla riforma del 2003 (legge 9/2006) e quindi successiva alla citata pronuncia delle Sezioni Unite.

      Ciò premesso, riteniamo che l'ammissione in chirografo (da tempo preferita, a quanto ci risulta, dalle prassi dei Tribunali) sia attualmente l'opzione più corretta.

      E ciò indipendentemente dall'emissione della nota di credito, atteso che tale emissione non significa certamente rinuncia a una parte di esso, ma mero rispetto, per ragioni di convenienza, dell'attuale formulazione dell'art. 26 del D.P.R. 633/72.


      Nel momento in cui dovesse avvenire il pagamento, anche parziale, dovrà essere emessa nota di variazione in aumento.

      Per analogia si può forse ritenere applicabile la medesima procedura oggi ammessa per il pagamento ai professionisti ammessi in forza di sola nota provvisoria: emissione della nota di debito scorporando l'IVA (se si aderisce a quanto consentito dalla Risoluzione 127/2008), qualora venga pagato il solo imponibile.

      Ma si tratta di applicazione analogica di una Risoluzione e non di una fonte normativa, e per di più in una legislazione speciale: non possiamo certo essere sicuri che tale comportamento venga considerato corretto in sede di eventuale verifica.