Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Interessi di mora contrattuali

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    22/05/2020 18:23

    Interessi di mora contrattuali

    Gli interessi di mora contrattuali hanno lo stesso grado di privilegio del credito principale?
    Ho il caso di un Mutuo garantito di Ipoteca su immobile, il creditore nell'insinuazione chiede di essere ammesso come privilegiato sia per quanto concerne il credito per capitale residuo, sia per interessi di preammortamento e sia per interessi di mora contrattuali.
    GIi interessi di mora contrattuali vanno trattati come il credito principale? Ci sono limiti temporali?
    Inoltre chiede senza dettagliare di essere ammesso sempre in privilegio per spese, commissioni e interessi mora sul capitale...
    Quale è l'articolo del codice civile a cui devo fare riferimento?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/05/2020 19:37

      RE: Interessi di mora contrattuali

      Gli interessi generati dai crediti privilegiati sono regolati dall'art. 2749 c.c., nel mentre quelli generati da crediti ipotecari sono regolati dall'art. 2855 c.c., e queste norme prevedono differenze di trattamento. Nel caso il creditore non vanta un credito privilegiato ma ipotecario, per cui trova applicazione l'art. 2855 c.c., il cui secondo comma stabilisce che "Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento (fallimento, nel caso), ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità" Tanto per il tempo anteriore al fallimento, per quelli successivi il terzo comma precisa che "L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita".
      Queste disposizioni sono state oggetto di interpretazioni non sempre uniformi, ma la giurisprudenza della Cassazione è nel senso che "Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale" (in termini, Cass. 02/03/2018, n.4927; Cass. 29/04/2015, n.8696, tra le più recenti).
      In sostanza, poichè l'art. 2855 c.c. nel secondo comma fa menzione dell'iscrizione al passivo concorsuale di un capitale "che produce interessi", lo stesso si riferisce ai soli interessi corrispettivi che costituiscono una remunerazione del capitale, e non agli interessi moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore e, pertanto, vanno collocati in via ipotecaria gli interessi corrispettivi pattuiti per l'anno in corso alla data del fallimento e i due anni precedenti; per il periodo successivo al fallimento diventa poco rilevante stabilire la natura degli interessi, perché vanno riconosciuti e ammessi in via ipotecaria soltanto gli interessi al tasso legale, fino alla vendita del bene ipotecato, e nient'altro.
      Zucchetti Sg srl