Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ultime tre mensilità ed intervento INPS

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    15/01/2015 23:51

    ultime tre mensilità ed intervento INPS

    Buongiorno,

    al fine di far valere le ultime 3 mensilità per un lavoratore che si insinua al passivo, bisogna fare riferimento agli ultimi 3 mesi di attività della società fallita (3 mesi prima del fallimento), o gli ultimi 3 mesi di lavoro del dipendente?
    Nel caso di specie un dipendente si è dimesso perchè non gli venivano pagate le ultime 3 mensilità, ma ciò è avvenuto 1 anno e mezzo prima della dichiarazione di fallimento.

    Grazie
    cordialità
    Marta Mazzucchi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2015 16:46

      RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

      Il d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 ha previsto l'anticipazione da parte del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, "inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono": a)-la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria; b)-la data di inizio dell'esecuzione forzata; c)-la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
      In caso di fallimento, quindi le tre mensilità anticipabili dall'Inps sono, quindi, le ultime del rapporto di lavoro e sempre che queste tre mensilità rientrino negli ultimo anno antecedente la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.
      Zucchetti SG srl
      • Giampaolo Gatti

        ROMA
        21/12/2021 10:49

        RE: RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

        Che l'inps paghi le ultime tre mensilità a ritroso dalla data di dichiarazione di fallimento è chiaro.

        Mentre dalla vostra risposta non ho compreso se per poter riconoscere il credito con il privilegio CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. - crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n.1 c.c. A3.1 le ultime tre retribuzioni si devono obbligatoriamente riferire alle ultime tre mensilità a ritroso dalla data di dichiarazione di fallimento, oppure le ultime tre mensilità godono sempre del privilegio di cui sopra a prescindere dalla data di interruzione del rapporto di lavoro rispetto alla data di dichiarazione del fallimento.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/12/2021 19:51

          RE: RE: RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

          Il fallimento deve ammettere al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. l'intero credito del dipendente per retribuzioni non pagate (salva eccezione di prescrizione); di queste, il Fondo presso L'Inps anticipa le ultime tre rientranti nei dodici mesi che precedono.
          E' quest'ultimo inciso che ha creato qualche difficolta interpretativa che la stessa Inps ha chiarito da tempo, precisando che "il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura concorsuale; di modo che, se la dichiarazione di fallimento è avvenuta ad esempio l'1.1.2021, e il rapporto di lavoro è continuato fino alla dichiarazione di fallimento, sono anticipate dal Fondo le ultime tre mensilità non pagate se queste cadono nell'anno 2020 e non eventuali mensilità antecedenti impagate, fermo restando che anche queste vanno ammesse al passivo. Nel caso, invece in cui il rapporto di lavoro sia cessato prima dell'apertura della procedura concorsuale, le data cui fare riferimento per calcolare a ritroso i dodici mesi decorre dagli eventi indicati nelle lett. b) e c) di cui alla risposta che precede.
          Zucchetti Sg srl
    • Emanuela Giorgini

      SIENA
      16/03/2022 14:31

      RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

      Buonasera,
      ho un dipendente che chiede gli stipendi non riscossi per i mesi da marzo a settembre 2020. Il licenziamento è avvenuto il 30 settembre 2020 ed il fallimento è del 27 dicembre 2021.
      Come mi devo comportare e quali codici del quadro sinottico dei privilegi indicato da Fall.Co devo usare?
      Grazie
      Emanuela Giorgini
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/03/2022 19:33

        RE: RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

        Premesso che nel fallimento va ammesso al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. l'intero credito del dipendente per retribuzioni non pagate (salva eccezione di prescrizione) e che di queste il Fondo presso l'Inps corrisponde, secondo le stesse indicazioni dell'Inps, esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura concorsuale, ne consegue, nel suoi caso, che, essendo stato dichiarato il fallimento il 27 dicembre 2021, il Fondo può anticipare le ultime tre mensilità impagate che
        cadono nel periodo tra il 27.12 2020 e il 27.12.2021. Poiché lei dice che il rapporto di lavoro è cessato nel settembre 2020, e, quindi le ultime tre mensilità non pagate sono quelli di settembre, agosto e luglio 2020, le stesse non rientrano nel periodo indicato dell'ultimo anno anteriore la dichiarazione di fallimento e, pertanto, non verranno anticipate dal Fondo; a meno che il lavoratore non abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, nel qual caso il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso (circolare Inps n. 74 del 15.7.2008.
        Zucchetti Sg srl
        • Alberto Biccheri

          CITTA DI CASTELLO (PG)
          29/03/2022 09:13

          RE: RE: RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

          Nella circolare Inps n. 74 del 15.7.2008, viene specificato al punto 4.1.1 che in caso di fallimento il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposto.
          Pertanto nel caso della collega Giorgini, ritengo che non avendo a disposizione la data di deposito del primo ricorso, non è possibile indicare quali mensilità possano beneficiare del fondo di garanzia INPS, ovviamente sempre nel limite massimo di tre.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            29/03/2022 20:03

            RE: RE: RE: RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

            E' vero che la circolare dell'Inps n. 74 del 2008 dice quanto da lei riportato, ed infatti noi abbiamo più volte richiamo detta circolare; da ultimo in una risposta dei primi di marzo in cui, tra l'altro scrivevamo testualmente: "Secondo questa interpretazione (tradotta nella circolare INPS n. 74 del 15/07/08) il Fondo non potrebbe intervenire qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga oltre i 12 mesi dall'apertura della procedura concorsuale (rectius, dalla domanda che ha determinato l'apertura) ove le tre mensilità non pagate …..". E' chiaro, pertanto che nella risposta che precede, proprio in mancanza di dati precisi circa la data della domanda che ha portato alla dichiarazione di fallimento, abbiamo semplificato prendendo la data del fallimento come riferimento.
            Ci siamo permessi questa licenza anche perché non è detto che l'interpretazione dell'Inps sia quella corretta, dal momento che l'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1992 prevede l'anticipazione da parte del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, "inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono": a)-la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria; e il provvedimento che determina l'apertura del fallimento è la sentenza di fallimento e non la domanda con cui si chiede l'apertura di tale procedura. Interpretazione avallata anche dalla Cassazione (Cass. 29/12/2006, n.27599), secondo la quale " Ai fini dell'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'inps, ai sensi d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono il provvedimento di apertura della procedura concorsuale, occorre far riferimento alle ultime tre mensilità….".
            Sempre la S. C. (Cass. 03/01/2020, n.32) con riferimento proprio alla circolare Inps n. 74 del 2008, seppur al diverso fine della prescrizione, ha statuito che "Le circolari dell'Inps non possono derogare alle disposizioni di legge, né influire sull'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò "anche se si tratti di atti del tipo cosiddetto normativo", i quali restano comunque atti dl rilevanza interna all'organizzazione dell'ente". (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto infondato il ricorso presentato da un lavoratore di un'azienda dichiarata fallita dinanzi al Tribunale, il quale aveva rigettato la sua richiesta di condanna dell'Inps a versare le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro poste a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'Istituto in quanto il ricorrente faceva erroneamente leva sulla circolare Inps n. 74 del 2008 (punto 4.5), secondo cui la domanda di attivazione del Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro si prescrive in un anno dalla data di chiusura della procedura concorsuale).
            Come vede la questione non presenta una soluzione sicura e inequivoca, e, a ben vedere, quella della Cassazione. che prende come riferimento una data precisa e ben individuabile sembra preferibile a quella Inps che presenta la difficoltà di cercare, nel caso di più domande quale sia stata quella determinante per l'apertura della procedura.
            Zucchetti Sg srl
            • Alberto Biccheri

              CITTA DI CASTELLO (PG)
              30/03/2022 09:16

              RE: RE: RE: RE: RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

              Ringrazio dell'approfondimento.
              Al di là di questo aspetto, credo che compito cardine del curatore sia quello di verificare l'ammissibilità del credito del dipendente e il relativo privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., indipendentemente dalle disposizioni che regolano il fondo di garanzia INPS.
              Infatti non è una responsabilità del curatore distinguere la quota rimborsabile dal fondo garanzia INPS da quella non rimborsabile (tant'è che non vi è nemmeno l'obbligo di sottoscrizione del modello SR52).
              La possibilità di differenziazione contenuta in Fallco, ha, secondo me, lo scopo di facilitare il curatore nel successivo momento di surroga dell'INPS.
              In ultima analisi, sarà responsabilità dell'INPS ammettere al Fondo di garanzia il credito del dipendente in base alla legge.
              Personalmente propendo per l'interpretazione più estensiva circa il calcolo dei dodici mesi, se non altro per una questione di equità poiché, in tal modo, il diritto del lavoratore di usufruire del fondo di garanzia non è compresso da eventuali ritardi che si possono verificare dalla data della domanda di fallimento fino a quella della dichiarazione.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                30/03/2022 18:56

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

                Il suo ragionamento è ineccepibile. Il curatore deve esaminare il credito del lavoratore e proporre l'ammissione al passivo dell'intero credito vantato e documentato. Ha capito perfettamente lo scopo delle distinzioni fatte nella tabella dei privilegi Fallco, che è appunto quello di facilitare il curatore in caso di surroga.
                Quanto all'interpretazione della decorrenza dei dodici mesi, nel dubbio che abbiamo rappresentato nella risposta precedente, ogni soluzione è valida.
                Zucchetti SG srl
                • Dante Armani

                  SAN POLO D'ENZA (RE)
                  22/09/2022 17:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

                  Chiedo un ulteriore chiarimento.
                  Nel caso vi sia esercizio provvisorio d'impresa dopo la data di dichiarazione del fallimento che si protrae oltre i tre mesi, ai lavoratori licenziati successivamente se hanno percepito regolarmente le mensilità dalla curatela non spetta più il diritto alle ultime tre mensilità?
                  Grazie e cordiali saluti Dante Armani
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  23/09/2022 18:55

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

                  Ricapitolando quanto detto nelle risposte che precedono, si deve partire dalla premessa che l'art. 2 del d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 prevede l'anticipazione da parte del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, "inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono": a)-la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria; b)-la data di inizio dell'esecuzione forzata; c)-la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
                  Il problema non riguarda il numero delle mensilità anticipabili, che sono tre impagate dal datore di lavoro, ma definire il dies a quo dal quale incom8incia decorrere i dodici mesi entro i quali le tre mensilità devono cadere.
                  Se il rapporto di lavoro è cessato con la dichiarazione di fallimento, la data è quella del provvedimento che ha determinato l'apertura del fallimento; se il rapporto è cessato prima di tale momento e il lavoratore abbia agito in giudizio, il dies a quo è la data del deposito in tribunale del relativo ricorso, compreso il ricorso per decreto ingiuntivo.
                  Nel caso il rapporto di lavoro sia continuato con il fallimento del datore di lavoro a seguito di apertura di esercizio provvisorio, l'Inps sostiene che il dies a quo per il calcolo dei dodici mesi entro i quali devono essere comprese le tre mensilità rimaste impagate vada individuarsi nella data di cessazione del rapporto.
                  Secondo questa interpretazione (tradotta nella circolare INPS n. 74 del 15/07/08) il Fondo non potrebbe intervenire qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga oltre i 12 mesi dall'apertura della procedura concorsuale (rectius, dalla domanda che ha determinato l'apertura) ove le tre mensilità non pagate siano le ultime prima del fallimento.
                  Questa tesi è criticata, ma non ci sembra che l'Inps abbia cambiato opinione. Ad ogni modo, se nella specie l'esercizio provvisorio è stato attivato contestualmente o subito dopo l'apertura del fallimento ed è durato meno di 12 mesi, il problema non si pone, perché anche aderendo all'indirizzo dell'Inps le tre mensilità impagate, presumibilmente le ultime prima della dichiarazione di fallimento, dovrebbero rientrare nei dodici mesi.
                  Zucchetti Sg srl
                • Dante Armani

                  SAN POLO D'ENZA (RE)
                  24/09/2022 09:54

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

                  Bene, tuttavia nel caso specifico l'Inps ha sostenuto che le ultime tre mensilità erano state pagate dalla curatela (ovviamente tutte riferite all'esercizio provvisorio dopo la dichiarazione di fallimento) pertanto nulla era dovuto al dipendente. Mi risulta che anche il ricorso sia stato rigettato. Preciso che l'esercizio provvisorio è durato tre mesi e mezzo, quindi molto meno di 12 mesi.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  27/09/2022 15:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ultime tre mensilità ed intervento INPS

                  Quella da lei riportata è la tesi dell'Inps che, già con la citata circolare n. 74 del 2008, aveva disposto che "Nel caso in cui gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano con un periodo successivo all'apertura della procedura (cfr. par. 4.1.1 punto c) essi potranno essere posti a carico del Fondo se non corrisposti dalla procedura ed ammessi allo stato passivo in prededuzione.
                  A nostro avviso la tesi dell'Inps è infondata in quanto le mensilità maturate nel corso dell'esercizio provvisorio sono a carico della procedura fallimentare, nel mentre le tre mensilità anticipabili dal Fondo di Garanzia riguardano gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro con il datore di lavoro dichiarato fallito, purchè rientrante nei dodici mesi precedenti uno degli eventi indicati nell'art. 2 del dlgs n. 80 del 1992, posto che, in caso di esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro continua con gli organi della procedura fallimentare e non per decisione o volontà dell'originario datore di lavoro inadempiente, con gestione, quindi, da parte di soggetti diversi, nominati dal tribunale.
                  Ad ogni modo, seppur non si vuole aderire a questa tesi, rimane il fatto che i tre mesi di mensilità che possono essere corrisposti dal Fondo non sono gli ultimi cronologicamente antecedenti la cessazione del rapporto, col datore di lavoro o con la procedura, bensì le tre mensilità di retribuzione non adempiute che si collochino nei dodici mesi presi in considerazione dalla norma. Pertanto "per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene - lett. c) - a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa" (Cass. 04/10/2019, n. 24889). Concetto rispeso in seguito da App. Catanzaro 14/12/2020, n. 989, e 11/03/2020, n.311 che ricordano il recente arresto della Cassazione (richiamano il precedente citato), "secondo cui qualora il lavoratore abbia continuato a lavorare per l'impresa ammessa alla procedura concorsuale, l'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del fondo di garanzia, sussiste purché quelle retribuzioni rientrino nei dodici mesi che precedono… "; ossia l'unico condizione per l'intervento del fondo è che le tre mensilità non corrisposte rientrino nei dodici mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro o altro evento, come la cessazione dell'esercizio provvisorio, che è quanto abbiamo cercato di dire nella risposta precedente.
                  In tutte e tre le sentenze citato viene sottolineato come questa soluzione sia coerente con il dettato della Direttiva 20/10/1980, n. 80/987/CEE il cui art. 3 , come sostituito dall'art. 1 della Direttiva 2002/74/CE, successivamente abrogato dall'art. 16 della Direttiva 2008/94/CE, che all'art. 3 contiene comunque una norma analoga, prevede all'ultimo comma che "I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri". Del resto, considerato che la normativa sul Fondo di garanzia è funzionale alla tutela del lavoratore, appare abbastanza evidente che garantiti non siano tanto le mensilità del periodo di esercizio provvisorio, già coperte dalla prededuzione, ma le retribuzioni non pagate in precedenza, anche se tecnicamente non siano le ultime prima della cessazione del rapporto..
                  L'Inps evidentemente la pensa diversamente..
                  Zucchetti SG srl