Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione al passivo doppia

  • Filippo Pellegrino

    Tricesimo (UD)
    05/02/2025 17:12

    Insinuazione al passivo doppia

    Buongiorno, creditore presenta una prima domanda di insinuazione, allegando tutta la documentazione contrattuale alla base della richiesta, ma chiedendo (ed allegando) solo una parte delle fatture impagate corrispondenti. La domanda viene accolta e lo stato passivo diviene esecutivo (non viene proposta opposizione).
    Successivamente il medesimo creditore, ravvedendosi evidentemente dell'errore, presenta una seconda domanda tardiva, sulla base della stessa documentazione contrattuale, ma allegando le ulteriori fatture non presentante nella prima domanda, chiedendo quindi l'ulteriore importo corrispondente.
    Si chiede un Vs parere se, essendo il titolo alla base delle due domande lo stesso, la seconda domanda possa essere considerata inammissibile alla luce dell'avvenuto giudicato endofallimentare.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/02/2025 20:03

      RE: Insinuazione al passivo doppia

      Un creditore che ha presentato una domanda tempestiva su cui sia intervenuta una decisione e lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, può successivamente presentare altra domanda in via tardiva qualora questa nuova domanda riguardi un credito che non sia stato già oggetto di esame; essendo, infatti, l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione tempestiva, hanno valore di giudicato interno. Tale decisione, infatti, riguarda non solo il riconoscimento del diritto a partecipare al concorso alla luce di quanto dedotto, ma comprende anche tutte le premesse in fatto e in diritto poste a fondamento della pronuncia, anche se non fatte valere dalla parte, con la conseguenza che l'accertamento di tali premesse- divenuto ormai incontestabile- non può più essere rimesso in discussione con la proposizione di una nuova domanda che proponga le questioni riguardanti l'esistenza e l'entità del credito, la validità e l'opponibilità del titolo dal quale il diritto deriva e l'esistenza delle cause di prelazione che eventualmente lo assistono, essendo al riguardo ogni questione preclusa, altrimenti verrebbero eluse le preclusioni connesse al giudicato endofallimentare che si crea per effetto della mancata impugnazione dello stato passivo (Cfr. Cass. sez. un., 15 novembre 2007, n.23726; Cass. 6 luglio 2018, n.17893; Cass. 7 marzo 2019, n.6591, sui rapporti di durata; Cass. 29 novembre 2019, n.31308, ecc.).
      Nella specie rappresentata si è verificata proprio questa situazione dato che il creditore ripropone la stessa domanda precedente – su cui si è formato il giudicato che, seppur nei limiti endofallimentare, copre sia il decisum che la ratio decidendi, fondta sulla stessa causa petendi per un credito che non aveva chiesto in precedenza ma che avrebbe potuto chiedere.
      Condividiamo, in sostanza, la sua opinione di dichiarare inammissibile la domanda tardiva.
      Zucchetti SG srl