Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Liquidazione del compenso ed attivo

  • Andrea Lacioppa

    TORREVECCHIA TEATINA (CH)
    18/10/2024 21:52

    Liquidazione del compenso ed attivo

    Chiedo come procedere alla mia liquidazione come Curatore se l'attivo del fallimento non basta al pagamento del mio compenso e al pagamento della r.d.a. dell'emananda fattura?.
    Devo chiedere manualmente una minor somma per far quadrare i conti?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/10/2024 12:52

      RE: Liquidazione del compenso ed attivo

      No, lei deve chiedere la liquidazione del compenso secondo i parametri indicati dal d.m. n. 30 del 2012 che tengono conto prevalentemente dell'attivo realizzato e del passivo accertato e, comunque, il compenso non può essere inferiore, nel suo complesso, ad euro811,35 (art. 4 d.m. cit.).
      Posto che il curatore, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale n. 174 del 2006, è considerato tra gli ausiliari del giudice, i cui compensi sono anticipati dall'Erario a norma dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002, si è discusso se tale norma fosse applicabile solo in caso di totale mancanza di attivo o anche quando la procedura aveva una liquidità ma insufficiente a pagare l'intero compenso liquidato (nel qual caso si diceva che il compenso dovesse essere ridotto in base alla effettiva disponibilità di cassa, che è l'ipotesi da lei prospettata). Sul punto è intervenuta la Cassazione che, con ordinanza del 27.9.2023, n. 27442, ha definitivamente e opportunamente (a nostro avviso) chiarito che "Ai fini del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 146, come risultante dalla sentenza additiva n. 174 del 2006 della Corte costituzionale, la regola per cui se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario, dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio anche al caso di fallimento con attivo insufficiente".
      Con la stessa decisione, la S. Corte ha statuito che "la somma liquidabile al curatore va computata al netto degli oneri fiscali (compresi Iva e accessori), essendo il curatore un ausiliario di giustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare, esercitandoli su un piano pubblicistico e nell'ambito di un processo, con criteri, modalità e responsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attività professionale vera e propria. Non essendo la somma liquidabile comprensiva degli oneri fiscali, non opera neanche il presupposto della ritenuta d'acconto.
      Deve pertanto informarsi presso la Cancelleria, che tiene la contabilità delle spese prenotate a debito o anticipate dall'Erario, (o chiedere ad un collega che ha già avuto questa esperienza), circa le modalità concrete per chiedere all'Erario il pagamento della parte di compenso non coperto dalle liquidità della procedura.
      Zucchetti SG srl