Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio del professionista

  • Claudia Fracassi

    BRESCIA
    16/01/2020 18:55

    Privilegio del professionista

    Buonasera,
    nel caso di un commercialista che ha svolto le proprie prestazioni per diversi anni nei confronti di una società fino al fallimento, senza aver mai chiesto nè ricevuto nulla di compenso, ora si trova ad insinuarsi al passivo per il proprio credito. Considerato che l'incarico non si è mai interrotto, è comunque applicabile il biennio di privilegio? A mio avviso la sentenza di fallimento potrebbe essere considerata una causa di interruzione e, di conseguenza, il privilegio deve essere attribuito solo per i due anni antecedenti il fallimento.
    Resto in attesa di una Vostra gentile risposta.
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2020 18:35

      RE: Privilegio del professionista

      Con riferimento al calcolo del biennio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., abbiamo già detto altre volte che è consolidato l'orientamento secondo cui il privilegio di cui alla norma citata decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorchè il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile. Momento che può coincidere con la data del fallimento se l'attività, come lei dice essere avvenuto nel suo caso, era ancora in corso a quella data.
      In applicazione di tale criterio si tratta di vedere se nel caso al quale si vuole applicare la norma, si tratta di un incarico unico (o seppur spezzettato in varie attività, comunque rientrante in un incarico unitario), oppure di più incarichi plurimi, perché da questa premessa ne derivano soluzioni diverse.
      Nel caso, infatti, di incarico unitario, il limite biennale sostanzialmente è privo di rilevanza perché, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari, che maturano al momento della cessazione dello stesso, il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.
      Se si applicasse la stessa regola anche al caso di pluralità di incarichi allo stesso professionista- ossia se ciascuno di essi fosse considerato in modo autonomo e a ciascuno si applicasse la regola del limite biennale a decorrere dalla cessazione di ciascuno- è chiaro che il limite biennale sostanzialmente non troverebbe mai applicazione. Per per dare un significato alla norma, la Cassazione (la più chiara su questo tema è Cass. 14/10/2015 n. 20755), ha chiarito che, pur dovendosi riconoscere l'autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, non può considerarsi ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale ed è in relazione al rapporto nel suo complesso che opera il limite dei due anni. Invero, - precisa la Corte- detto limite, "opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: in altri termini, "gli ultimi due anni prestazione" di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicchè restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto".
      Questo il quadro giuridico da tenere presente. Stabilire poi nel caso se l'incarico sia stato unitario o plurimo, è questione di fatto che va risolta alla luce delle effettive modalità con le quali si è svolto il rapporto. Quello che noi possiamo dire è che Trib. Como, 24/06/2019 in un caso molto simile al suo in cui un commercialista incaricato da anni a svolgere la tradizionale attività di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale, considerata dal professionista come unitaria, ha ritenuto che la prestazione non fosse oggettivamente unitaria, ma si esauriscono di volta in volta. "Nel caso di specie- si legge nella sentenza- dall'esame della lettera di incarico in atti, emerge che l'incarico era conferito con una previsione temporale di un anno, tacitamente rinnovabile, di anno in anno. Inoltre la analitica individuazione dell'oggetto dell'incarico (impianto e tenuta contabilità ordinaria, formazioni bilanci annuali, redazione dichiarazioni fiscali, assistenza societaria continuativa e generica) rende chiaro che tutte le attività avevano, in ragione della loro tipologia, un orizzonte temporale coincidente con l'anno, trattandosi delle ordinarie attività di tenuta della contabilità e di predisposizione degli adempimenti fiscali, da ripetersi di anno in anno, in conformità con la legislazione applicabile".
      Zucchetti SG srl
      • Carla Chiola

        PESCARA
        25/07/2022 17:02

        RE: RE: Privilegio del professionista

        Buon pomeriggio,
        sono consapevole che l'argomento è stato trattato più volte in questo forum, ma vi confesso che, per un mio limite, trovo l'argomento molto ostico e sempre di difficile applicazione.
        Il mio problema riguarda l'espressione di un parere all'ammissione del credito professionale di un avvocato, che ha richiesto il riconoscimento dell'intero credito, inclusi gli accessori, con il privilegio previsto dall'art.2751 bis n.2 del cod. civ..
        Il predetto professionista non ha prodotto un mandato professionale, nel quale si possa evincere l'incarico per il patrocinio dei giudizi che riguarderanno la società come parte attrice o convenuta, mentre ha documentato d'aver prestato la propria opera a favore della società fallita, dichiarando di non aver ricevuto alcun pagamento, in una serie di giudizi/altro che mi permetto di riassumere nei seguenti termini:
        1. n.5 opposizioni a DI dell'anno 2009, che si sono concluse con sentenze negli anni compresi tra il 2013 e il 2016;
        2. n.1 giudizio civile del 2009 definito in primo grado con sentenza del 2014, cui ha fatto seguito il giudizio d'appello avviato nel 2014 defintio con sentenza del 2020;
        3. n.1 giudizio civile del 2012 definito in primo grado con sentenza del 2015, cui ha fatto seguito il giudizio d'appello avviato nel 2015 definito con transazione del 2016;
        4. un ATP del 2010, cui ha fatto seguito un giudizio civile nel 2012 definito con sentenza del 2017;
        5. un arbitrato avviato nel 2011 con lodo emesso nel 2013, cui ha fatto seguito un giudizio civile del 2014 definito con sentenza del 2016;
        6. assistenza, previa costituzione, nella procedura esecutiva promossa nel 2014 e pendente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
        7. assistenza nella procedura prefallimentare che si è conclusa con la declaratoria di fallimento.
        Alla luce della sentenza Cass. 14/10/2015 n. 20755 citata nella discussione, parrebbe di capire che il rapporto tra il professionista e la società deve essere esaminato nel suo complesso e, quindi, il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi
        Facendo una ricerca ho rinvenuto la recente sentenza di Cassazione n.6884 del 2.3.2022 che mi sembra abbia confermato il principio.
        A questo punto mi chiedo come sia applicabile il principio sopra richiamato al mio caso e, quindi, se si valuta il rapporto professionale intercorso tra il legale e la società fallita nel suo complesso, lo stesso è cessato con il fallimento e, quindi, è corretto sostenere che il biennio dovrebbe decorrere a ritrovo da tale data – e per tale periodo dovrebbe spettare il privilegio - mentre a tutti i compensi maturati nel periodo precedente deve essere riconosciuto il rango chirografario?
        Desideravo conoscere la vostra opinione sul punto
        Vi ringrazio, come sempre, del vostro prezioso contributo e mi scuso anticipatamente se ho interpretato male i principi sanciti dalla Cassazione.
        • Carla Chiola

          PESCARA
          26/07/2022 09:21

          RE: RE: RE: Privilegio del professionista

          Aggiungo che il fallimento è stato dichiarato nell'aprile 2022.
          Grazie ancora
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/07/2022 12:27

          RE: RE: RE: Privilegio del professionista

          Buon pomeriggio,
          sono consapevole che l'argomento è stato trattato più volte in questo forum, ma vi confesso che, per un mio limite, trovo l'argomento molto ostico e sempre di difficile applicazione.
          Il mio problema riguarda l'espressione di un parere all'ammissione del credito professionale di un avvocato, che ha richiesto il riconoscimento dell'intero credito, inclusi gli accessori, con il privilegio previsto dall'art.2751 bis n.2 del cod. civ..
          Il predetto professionista non ha prodotto un mandato professionale, nel quale si possa evincere l'incarico per il patrocinio dei giudizi che riguarderanno la società come parte attrice o convenuta, mentre ha documentato d'aver prestato la propria opera a favore della società fallita, dichiarando di non aver ricevuto alcun pagamento, in una serie di giudizi/altro che mi permetto di riassumere nei seguenti termini:
          1. n.5 opposizioni a DI dell'anno 2009, che si sono concluse con sentenze negli anni compresi tra il 2013 e il 2016;
          2. n.1 giudizio civile del 2009 definito in primo grado con sentenza del 2014, cui ha fatto seguito il giudizio d'appello avviato nel 2014 defintio con sentenza del 2020;
          3. n.1 giudizio civile del 2012 definito in primo grado con sentenza del 2015, cui ha fatto seguito il giudizio d'appello avviato nel 2015 definito con transazione del 2016;
          4. un ATP del 2010, cui ha fatto seguito un giudizio civile nel 2012 definito con sentenza del 2017;
          5. un arbitrato avviato nel 2011 con lodo emesso nel 2013, cui ha fatto seguito un giudizio civile del 2014 definito con sentenza del 2016;
          6. assistenza, previa costituzione, nella procedura esecutiva promossa nel 2014 e pendente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
          7. assistenza nella procedura prefallimentare che si è conclusa con la declaratoria di fallimento.
          Alla luce della sentenza Cass. 14/10/2015 n. 20755 citata nella discussione, parrebbe di capire che il rapporto tra il professionista e la società deve essere esaminato nel suo complesso e, quindi, il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi
          Facendo una ricerca ho rinvenuto la recente sentenza di Cassazione n.6884 del 2.3.2022 che mi sembra abbia confermato il principio.
          A questo punto mi chiedo come sia applicabile il principio sopra richiamato al mio caso e, quindi, se si valuta il rapporto professionale intercorso tra il legale e la società fallita nel suo complesso, lo stesso è cessato con il fallimento e, quindi, è corretto sostenere che il biennio dovrebbe decorrere a ritrovo da tale data e per tale periodo dovrebbe spettare il privilegio - mentre a tutti i compensi maturati nel periodo precedente deve essere riconosciuto il rango chirografario?
          Desideravo conoscere la vostra opinione sul punto
          Vi ringrazio, come sempre, del vostro prezioso contributo e mi scuso anticipatamente se ho interpretato male i principi sanciti dalla Cassazione.
          La materia è effettivamente complicata e giustificati sono i dubbi interpretativi.
          Le questioni che lei propone sono due: la prima riguarda il credito e la prova dello stesso. La mancata produzione del mandato può anche non essere significativa ove l'avvocato fornisca la prova dello svolgimento delle attività descritte, presumendosi, salva diversa indicazione del debitore fallito, che il legale abbia agito a seguito di incarico conferitogli. La descrizione delle attività espletate dall'avvocato induce a ritenere che questi abbia fornito la documentazione relativa. Ad ogni modo interpelli il fallito.
          Quanto al privilegio ex art. 2751 bis, n. 2,c.c.- che è la seconda questione prospettata- non può che farsi riferimento alla decisione della Corte del 2015 citata, che ha trovato puntuale conferma nella recente Cass. n. 6884 del 2022, come da lei ricordato. Quest'ultima statuisce che "In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto."
          E' indubitabile che nella specie all'avvocato siano stati dati plurimi incarichi, come emerge dalla descrizione delle singole diverse attività svolte in settori e controversie di natura diversa, per cui trova applicazione il criterio da ultimo indicato, secondo il quale bisogna stabilire primariamente la data in cui l'incarico complessivo è cessato, che come lei dice coincide con la data di dichiarazione del fallimento, che lei indica avvenuto nell'aprile del 2022. Di conseguenza tutte le procedure concluse anteriormente all'aprile 2020 sono fuori della previsione normativa dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., per cui i relativi crediti non sono assisiti da privilegio (quelli da lei indicati sub nn. 1,3,4,5); di contro sono assistite dal privilegio, compreso IVA e CPA, i crediti maturati per le attività concluse nel biennio anteriore al fallimento (data presa in considerazione in quanto coincidente con quella di cessazione dell'incarico), anche se alcune di queste attività siano state espletate anteriormente al biennio. Qualche dubbio permane per i giudizi conclusi in primo grado anteriormente al biennio dalla dichiarazione di fallimento e in appello entro il biennio perché l'ult. comma dell'art. 83 cpc prevede che "La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa", ma normalmente nelle procure l'incarico viene esteso ad ogni stato ne grado del processo; qui sarebbe opportuno un controllo del mandato al legale.
          Per gli interessi sui crediti ammessi al privilegio trova applicazione l'art. 2749 c.c., nel mentre i crediti ammessi in chirografo non producono interessi.
          Zucchetti SG Srl