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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Creditore ipotecario non soddisfatto
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Bruno Capodaglio
Pesaro (PU)20/09/2023 09:51Creditore ipotecario non soddisfatto
Buongiorno, vi sottopongo la seguente questione. Nominato Curatore in una procedura proveniente da un Concordato Preventivo, il creditore X mi chiede l'insinuazione nel passivo ed essendo stato creditore ipotecario nel CP rileva come dalla vendita di alcuni immobili non abbia avuto nulla nella procedura minore. Ricostruendo la contabilità rilevo che i denari ricavati dalla vendita di detti immobili sono stati utilizzati per il pagamento delle prededuzioni e nulla è stato corrisposto al creditore ipotecario in quella sede. Mi chiedo se nel fallimento debba in qualche modo perequare tali somme. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/09/2023 20:04RE: Creditore ipotecario non soddisfatto
Il creditore ipotecario in questione non avendo ricevuto nulla dal ricavato della vendita del bene gravato da ipoteca, rimane creditore per l'intero credito, che degrada al chirografo per completa incapienza, a nulla rilevando, sotto questo profilo, che il bene sia stato venduto in sede concordataria, cui è seguito il fallimento o la liquidazione giudiziale.
Zucchetti SG srl-
Bruno Capodaglio
Pesaro (PU)21/09/2023 09:39RE: RE: Creditore ipotecario non soddisfatto
In questo modo però egli avrebbe corrisposto denari in sede concordataria anche per soddisfare pagamenti che in teoria non erano ad esso riconducibili (quali oneri condominiali vari, professionisti, nuova finanza ed altro), avvantaggiando in questo modo gli altri creditori che hanno usufruito dei proventi delle vendite. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/09/2023 17:33RE: RE: RE: Creditore ipotecario non soddisfatto
Le somme corrisposte ai creditori in sede concordataria sono come lei stesso dice pagamenti effettuati a creditori prededucibili. Non sappiamo la natura di dette prededuzioni, ma dagli esempi che lei fa è presumibile che si trattasse di spese della procedura concordataria e il pagamento dei creditori ipotecari va effettuato con il ricavato netto dal o dai beni gravati da ipoteca, ossia dal ricavato di questi va detratto l'importo delle spese, che quindi vanno pagate prima del creditore ipotecario, alla luce del principio ricavabile dall'art. 111 ter l. fall., che trova applicazione anche nel concordato.
Questa è la regola generale, poi bisogna guardare alla effettiva natura degli esborsi prededucibili, che potrebbero anche essere postergati all'ipoteca, e tra le stesse spese bisogna accertare la natura delle stesse., se generali p speciali, e a quali beni sono riferite. Lei, ad esempio, cita le spese condominiali, che è una spesa specifica all'immobile in condominio, per cui è evidente che se l'immobile cui si riferisce il contributo condominiale è lo stesso oggetto di ipoteca, quella spesa sarà interamente a carico dell'immobile e dovrà essere detratta prima di pagare l'ipotecario; diverso è il caso che la spesa condominiale si riferisca ad immobili diversi da quello ipotecato, nel qual caso trattandosi di spese specifica la stessa non potrà gravare sul bene ipotecato estraneo al condominio. Una spesa generica invece va distribuita proporzionalmente su tutti i beni per cui grava per una quota percentuale anche sul o sui beni ipotecati, ecc.
Zucchetti Sg srl
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