Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

PREDEDUCIBILITA' SPESE DI LITE LCA

  • Fabio Zuliani

    Udine
    19/02/2020 18:38

    PREDEDUCIBILITA' SPESE DI LITE LCA

    Una Cooperativa richiede al Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento per forniture.

    L'acquirente si oppone, eccependo la risoluzione del contratto per gravi vizi e difetti e chiedendo, altresì, il risarcimento del maggior danno.

    In corso di giudizio, la cooperativa viene posta in L.C.A. e viene pure accertato lo stato di insolvenza con sentenza del Tribunale; in ogni caso, con un nuovo difensore, essa si costituisce in giudizio e prosegue nelle iniziali difese.

    Esperita l'attività istruttoria, il Tribunale dichiara effettivamente al risoluzione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la L.C.A a pagare all'opponente le spese di lite; quanto, invece, alla domanda di risarcimento dei danni, essa viene dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 201 e 208 L.F.

    La sentenza è nelle more passata in giudicato.

    Richiesta del pagamento delle spese di lite, così come liquidate in sentenza e con la collocazione in prededuzione, il Commissario respinge tale impostazione, ritenendo che non solo non rientrano nel rango di prededuzione ma, addirittura, che esse andrebbero soddisfatte in sede di riparto, con collocazione chirografaria.

    Vi sono precedenti giurisprudenziali idonei a smentire la tesi del Commissario ovvero ad indicare che sebbene la prelazione possa essere "chirografaria" rispetto ad altri, rientra nell'ambito della prededuzione, quale concetto di natura sostanziale ?

    Devo necessariamente procedere alla richiesta di ammissione e, in caso di esclusione così come richiesto, fare l'opposizione?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/02/2020 20:14

      RE: PREDEDUCIBILITA' SPESE DI LITE LCA

      La giurisprudenza di merito è orientata a negare la prededuzione alle spese di causa liquidate in un giudizio in cui sia parte soccombente il fallimento sostenendosi che il credito non trova la sua fonte nella sentenza ma nella vicenda che ha determinato la controversia giudiziaria, per cui ha natura concorsuale. Il credito per spese di causa di giudizi di cognizione non sono assistiti da alcun privilegio, per cui, riconosciuta la natura concorsuale, lo stesso va ammesso in chirografo. In questo momento non abbiamo sotto mano i precedenti, ma tra questi vi è anche il Tribunale di Milano; non ci risultano provvedimenti editi di senso contrario.
      L'unico modo per contrastare la posizione assunta dal commissario è l'opposizione ex art. 209, co 2 l. fall. che richiama gli artt. 98 e 99.
      Zucchetti Sg srl