Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

domande tardive riapertura fallimento

  • Carlo Giovanni Fumagalli

    PARABIAGO (MI)
    03/12/2014 19:00

    domande tardive riapertura fallimento

    In caso di riapertura del fallimento sono ammissibili domande tardive per la conferma del credito, vale a dire le domande presentate oltre il termine di cui al punto 4) art 16 LF, richiamato dall'art. 121 L.F.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/12/2014 20:57

      RE: domande tardive riapertura fallimento

      Con la sentenza che riapre il fallimento, il tribunale, come lei ricorda, "stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà" (art. 121, co. 2, l.f.); di conseguenza si riaprono i termini per l'accertamento del passivo, compresa la possibilità di presentare domande tardive. La stessa norma per agevolare i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso prevede che costoro, invece di presentare una nuova domanda "possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi", per cui pensiamo che anche detta conferma possa essere presentata tardivamente come una domanda nuova. Parte della dottrina ritiene che ancora oggi, come nel vecchio regime, non vi sia neanche bisogno della conferma per l'ammissione in quanto i vecchi creditori vengono ammessi d'ufficio in base alla precedente ammissione, ma la nuova formulazione della norma induce a ritenere che l ci sia bisogno della conferma, che è una forma semplificata di domanda.
      Zucchetti SG Srl

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    • Monica Pazzini

      Milano
      09/03/2023 18:22

      RE: domande tardive riapertura fallimento

      Buonasera,
      avrei bisogno di un chiarimento. Riapertura del fallimento 05/12/2022, udienza di verifica dei crediti 09/03/2023. Vi sono domande pervenute oltre il termine dei 30 gg. prima (trattasi in particolare di conferma dell'ammissione da parte di creditori "vecchi"), mi chiedo se anche nel caso di riapertura il GD debba fissare una ulteriore udienza per le domande tardive.
      In qualità di curatore ho già acquisito tutto l'attivo rinvenuto per cui potrei già presentare il riparto supplementare "finale".
      Grazie

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        09/03/2023 20:21

        RE: RE: domande tardive riapertura fallimento

        Il n. 2 del comma 2 dell'art. 121 dispone che il tribunale con la sentenza che accoglie l'istanza di riapertura "stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi". Il richiamo dei commi 4 e 5 dell'art. 16- che prevedono la fissazione dell'udienza per la verifica dei crediti e l'assegnazione ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione- induce a ritenere che si riaprono i termini per l'accertamento del passivo, compresa la possibilità di presentare domande tardive.
        La stessa norma per agevolare i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso prevede che costoro, invece di presentare una nuova domanda "possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi", e questa disposizione è stata interpretata sia nel senso che non vi sia neanche bisogno della conferma per l'ammissione in quanto i vecchi creditori vengono ammessi d'ufficio in base alla precedente ammissione, sia nel senso che la conferma non si sostanzi in una ulteriore domanda sia che essa richieda una vera e propria domanda di insinuazione. Se si segue quest''ultima opinione, cui anche noi avevamo aderito nella risposta che precede del lontano 2014 ritenendo comunque necessario un provvedimento del giudice, è chiaro che la domanda/conferma pervenuta oltre il termine dei 30 giorni prima dell'udienza di verifica va considerata come tardiva e come tale va trattata; tuttavia sembra preferibile oggi 8considerati i poteri attribuiti al curatore del secondo comma dell'art. 115) l'idea che la conferma sia solo tale, dato che la norma richiede la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi, per cui sembrerebbe che una vera domanda di insinuazione sia necessaria solo quando si insinuino gli ulteriori interessi; in tal caso, la conferma può essere accettata anche se "tardiva", senza neanche bisogno di una decisione del giudice dal momento che tale domanda- che non è una domanda di insinuazione- è stata già esaminata dal giudice e con essa non si chiede nulla di nuovo.
        Zucchetti SG srl