Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo servizio idrico richiesta in chirografo anche nel periodo del concordato

  • Elena Pompeo

    Salerno
    26/04/2021 10:18

    insinuazione al passivo servizio idrico richiesta in chirografo anche nel periodo del concordato

    Salve. Il servizio idrico mi chiede in chirografo fatture dal 2007 al 2020 ma la società fallita a decorrere da luglio 2018 è stata sottoposta a concordato con continuità aziendale e ritengo che per quel periodo la fornutra del servizio idrico andava richiesto in prededuzione. avendo richiesto le somme tutte in chirografo io devo riconoscerle tutte in chirografo? ha richiesto anche la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge fino alla data della esecutività dello stato passivo senza calcolarli. vanno riconosiuti?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/04/2021 19:42

      RE: insinuazione al passivo servizio idrico richiesta in chirografo anche nel periodo del concordato

      Se abbiamo ben capito il credito in questione riguarda il pagamento di forniture idriche e, dato il tempo decorso è opportuno, in primo luogo, un controllo della prescrizione del credito, posto che, a norma dell'art. 2948 n. 4, cc, i crediti relativi a "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", si prescrivono nel termine di 5 anni. La giurisprudenza è pacifica nel far rientrare in questa previsione i crediti da somministrazione di luce, acqua , gas, ecc; e, proprio in materia idrica si è pronunciata la S. Corte, statuendo che "Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale".
      Non è sempre agevole individuare esattamente il dies a quo della decorrenza della prescrizione, ma, poiché in base ai principi generali essa inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto, si ritiene che nel caso delle somministrazioni di energia incominci a decorrere dal momento in cui il fornitore può eseguire la lettura dei consumi sul contatore. Poiché non è facile per lei, al momento individuare con esattezza tale data, le converrebbe eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione per tutto il periodo anteriori agli ultimi cinque anni dalla presentazione della domanda di insinuazione, salvo poi ad appurare in sede di eventuale opposizione allo sttao passivo termini diversi anche in relazione al pregresso concordato).
      Ridotta la questione al credito per le forniture a partire dagli ultimi cinque anni antecedenti la domanda di insinuazione, effettivamente lo stesso potrebbe essere ammesso in prededuzione per le forniture eseguite nella fase del concordato, ma se il creditore non richiede tale collocazione, può non riconoscere la prededuzione anche se esistono argomenti per sostenere anche il contrario.
      E' da escludere la rivalutazione trattandosi di un credito di valuta che non è soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente. Gli interessi legali sono dovuti fino alla data della presentazione della domanda di concordato (art. 169 l. fall. che richiama l'art. 55).
      Zucchetti SG srl