Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio impresa agricola

  • Andrea Barbera

    Padova
    26/11/2014 18:56

    Privilegio impresa agricola

    Spett.Le Redazione,
    in sede di domanda di insinuazione al passivo di una SNC in cui per estensione sono falliti anche i due soci coniugi, mi arriva la richiesta di ammissione da parte di un creditore che svolge attività di "coltivatore a vivaio e produzione di piante ad alto fusto in genere, di piante ornamentali, di fiori recisi, sementi da orto e da giardino, bulbi, parti di piante da giardino ect..." di fatto si tratta di un vivaista iscritto in CCIAA con la qualifica di Società Semplice e con la qualifica di impresa agricola e dalla visura risulta che la società abbia in essere 8 dipendenti.
    In sede di ammissione, il creditore chiede di essere ammesso in privilegio "in quanto trattasi di piccola società semplice agricola", senza quindi specificarmi nel ricorso il riferimento normativo del privilegio richiesto. Non ravvisando i presupposti per i privilegi di cui all'art. 2751 bis nn. 4,5 e 5 bis del c.c., vengono ammessi in chirografo. Ad oggi, lo SP è stato dichiarato esecutivo e questo creditore è stato ammesso in chirografo.
    Successivamente il creditore mi contatta e mi comunica l'intenzione di voler impugnare lo SP in quanto ritiene che sussistano i requisiti per la richiesta del privilegio.
    Convenite con me che è corretta l'esclusione del privilegio ex art. 2751 bis n. 4 in quanto i crediti dei coltivatori diretti non possono essere riconosciuti alle Società Semplici agricole? E che è corretta l'esclusione del privilegio ex art. 2751 bis nn. 5 e 5 bis in quanto rispettivamente manchevole della qualifica di impresa artigiana e non essendo la società creditrice una società cooperativa agricola.
    Grazie
    Chiara Cavallo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/11/2014 21:02

      RE: Privilegio impresa agricola

      Il suo ragionamento è ineccepibile. La formulazione dell'art. 2751 bis n. 4 c.c. evidenzia chiaramente che nella categoria beneficiaria del privilegio generale sono ricompresi sia i soggetti che coltivano direttamente un fondo proprio, sia quelli che abitualmente operano la coltivazione di un fondo altrui, detenuto o in forza di un c.d. contratto agrario (affitto, mezzadria, colonia parziaria, soccida, compartecipazione) o in virtù di un rapporto negoziale di diversa natura (enfiteusi, usufrutto), purchè siano coltivatori diretti. Di conseguenza il creditore in questione, se non fornisce la prova di questa qualifica non può godere del privilegio. Il n. 5 tratta del privilegio degli artigiani e cooperative, qualifiche che il creditore neanche si attribuisce, e, infine, il privilegio di cui al n. 5 bis dell'art. 2751 bis c.c., introdotto dall'art. 18, comma 2, della l. n. 59 del 1992, riguarda i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti.
      Zucchetti SG srl
      • Federica Morabito

        Roma
        04/11/2022 17:51

        RE: RE: Privilegio impresa agricola

        Mi permetto di disturbare poichè devo valutare l'ammissione al passivo di una ditta individuale agricola che aveva fornito agrumi alla Fallita; tale creditore ha richiesto di essere ammesso in privilegio ma non penso francamente possa essere ammesso come lui richiede. Convenite con me?
        In secondo luogo, la sua richiesta è fondata su un assegno insoluto di cui mi ha fornito la copia conforme all'originale rilasciata dalla banca. A me risulta che una volta versato l'assegno non venga più restituito al portatore se non in copia conforme per gli usi consentiti dalla legge, quindi sarei dell'idea di ammetterlo. Volevo sapere se convenite con me anche in merito a tale punto, dato che non mi è mai capitato.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/11/2022 11:18

          RE: RE: RE: Privilegio impresa agricola

          Premesso che lei non disturba affatto ponendo domande, anzi alimenta il Forum che è uno spazio di discussione che non vivrebbe senza i quesiti posti dagli interessati, ci sembra di capire che una impresa agricola si insinui al passivo del fallimento per il credito derivante da fornitura di agrumi, allegando anche copia conforme di un assegno insoluto a dimostrazione del mancato pagamento del prezzo, per cui presumiamo che il creditore non abbia esercitato una azione cambiaria, ma una azione causale in cui l'assegno non è il titolo su cui è fondato il credito ma la prova del mancato pagamento di una fornitura effettuata.
          Tale azione è consentita dal primo comma dell'art. 58 legge assegni (R.D n. 1736 del 1933) che, al secondo comma precisa che "Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli". Norma che, nel fallimento, trova il corrispondente nel comma nono dell'art. 93 l. fall., per il quale "Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo", che, come è evidente, presuppone la presentazione del titolo in originale per la possibilità di agire verso altri, ne ammette la restituzione con l'annotazione indicata.
          Lei giustamente ricorda che nella prassi bancaria l'assegno presentato in banca per il pagamento, ove insoluto, non viene restituito in originale, la cui allegazione alla domanda di insinuazione potrebbe anche non essere causa di rigetto della stessa ove il fallito sia il traente e il creditore che si insinua il primo prenditore in quanto, in mancanza di girate e di altri obbligati, l'originale dell'assegno può non essere rilevante come pure nel caso di avvenuta prescrizione delle azioni causali.
          In questi casi il credito può essere ammesso e giustamente lei propende per l'ammissione in chirografo in quanto il creditore giustifica il privilegio- per il quale sembra, visto che lei non ne parla, non ha indicato un referente normativo- col solo fatto di essere una impresa agricola. Orbene tale qualifica non comporta di per sé il riconoscimento di un privilegio dal momento che l'unica ipotesi prospettabile è quella di cui al n. 4 dell'art. 2751bis c.c., il quale accorda il privilegio generale sui mobili per i crediti del "coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario, o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765 c.c.". Pertanto l'imprenditore agricolo potrebbe usufruire del citato privilegio solo ove venga considerato coltivatore diretto (è chiaro che non può rientrare nelle altre figure contemplate dalla norma)..
          La giurisprudenza ha desunto la figura del coltivatore diretto dalla disciplina codicistica, così che l'elemento qualificante della categoria va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia – dovendosi individuare il requisito della prevalenza in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici" (cfr., ex multis, Cass., 17 giugno 1999, n. 6002 e Cass., 17 luglio 2003, n. 11187). Pertanto, al fine di stabilire se l'impresa agricola possa essere considerata coltivatore diretto, cosicché il suo credito sia ammesso al privilegio ex art. 2751-bis n. 4 c.c. , è necessario che il creditore che chiede tale privilegio dimostri che egli esercita, effettivamente, una delle attività previste e disciplinate dall'art. 2135 c.c., ossia quelle dirette alla "coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali a attività connesse" e che tale impresa rispetta i requisiti dimensionali dell'impresa agricola (lavoro proprio del titolare e/o dei suoi familiari) mediante la presentazione di adeguata documentazione (ad esempio, eventuali contratti di lavoro, dichiarazioni dei redditi e visure camerali, volte a dimostrare il rispetto dei requisiti dimensionali previsti, anche dalla normativa fiscale, per essere qualificati imprenditori agricoli e ogni altro documento atto a dimostrare la sussistenza di detti presupposti).
          In mancanza di questi elementi di prova l'imprenditore agricolo non può ottenere il privilegio per il fatto che il credito deriva dalla fornitura di un prodotto agricolo; da qui la nostra adesione alla sua tesi che il credito in questione va ammesso in chirografo.
          Zucchetti SG srl