Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Bonus D.L. 66/2014

  • Achille Mazzanti

    Bologna
    30/12/2014 12:16

    Bonus D.L. 66/2014

    Buongiorno,
    in sede di verifica dello stato passivo un dipendente ha richiesto l'ammissione del bonus di cui in oggetto rilevato nelle buste paga allegate alla domanda di insinuazione. Tale bonus deve essere riconosciuto al dipendente ? Anche in considerazione dell'impossibilità di recupero da parte dell'azienda fallita ?
    Oppure in sede di eventuale riparto futuro, nel caso di ammissione del bonus, devo tenerne conto nel versamento della ritenuta fiscale applicata sulle somme erogate ai dipendenti ?

    Grazie in anticipo.

    Cordialità
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/01/2015 22:41

      RE: Bonus D.L. 66/2014

      La fonte normativa del bonus in questione è il comma 1-bis dell'art. 13 del T.U.I.R., introdotto dall'art. 1, primo comma, del D.L. 24/4/2014 n. 66, che recita "Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli ...sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1) a 640 euro..."

      Il quarto comma del D.L. 66/14 stabilisce poi che "Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito ... ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile"

      Il successivo quindi comma stabilisce infine che "Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis ... è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. ((Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241..."

      Sulla base di tali fonti, trattandosi di un ulteriore credito rispetto alla retribuzione ordinaria, riteniamo esso debba essere riconosciuto come ulteriore credito in sede di ammissione al passivo.
      Non condividiamo la preoccupazione sulla temuta "impossibilità di recupero da parte dell'azienda fallita", atteso, come correttamente indicato nell'ultima parte del quesito, che qualora esso venga pagato in sede di riparto il relativo importo potrà (salvo casi rarissimi) essere compensato con le ritenute da versare a seguito del riparto stesso.



      La questione a nostro avviso non del tutto chiara è se su tale importo spetti il privilegio ex art. 2751-bis, I comma, n. 1, dal momento che tale norma riconosce il privilegio a "le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile".

      Escluse le altre fattispecie previste da detta disposizione, il privilegio spetta se e solo se il bonus in questione è da considerare "retribuzione" e a tal proposito:

      - la terminologia "è riconosciuto un credito" porterebbe a escludere che si tratti di una "retribuzione" in senso stretto (e sappiamo che in senso stretto vanno lette tutte le disposizioni agevolative, come le norme sui privilegi)

      - tale importo, oltre a non essere imponibile fiscalmente, non costituisce reddito ai fini degli assegni famigliari

      - la frase "ripartendolo FRA le retribuzioni" parrebbe ricomprenderlo fra le retribuzioni, ma la successiva frase "è attribuito SUGLI emolumenti corrisposti" parrebbe considerarlo qualcosa di diverso dagli emolumenti/retribuzioni.

      Propenderemmo quindi per una interpretazione strettamente letterale del comma 1-bis dell'art. 13/917 e quindi escluderemmo la spettanza del privilegio, anche se non possiamo escludere che possa essere sostenuta la tesi opposta.


      Infine, ricordiamo che la Circolare 28/4/14 n. 8, al secondo periodo del punto "5. I contribuenti senza sostituto d'imposta", recita "La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l'anno d'imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. 600/73, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio".

      Seguendo tale principio (e anche se l'intestazione "contribuenti senza sostituto d'imposta" qualche dubbio ce lo lascia ...), per il dipendente forse la soluzione migliore è proprio quella di indicare tale credito d'imposta (che altro tale bonus in realtà non è) nell'apposito spazio che sarà previsto dai modelli di dichiarazione per il 2014: il recupero, alla luce della Circolare citata, ci pare molto più probabile e con molti meno problemi, che attraverso l'ammissione al passivo, senza privilegio e senza possibilità di ottenerne l'anticipazione dal Fondo di garanzia presso l'INPS.
      • Matteo Panelli

        VALENZA (AL)
        04/04/2019 13:02

        RE: RE: Bonus D.L. 66/2014

        Buongiorno,
        in riferimento all'eventuale privilegio da riconoscersi al c.d. Bonus Renzi, mi chiedevo se quanto ho letto nella presente discussione lo riteneste ancora valido o viceversa superato.
        Ho trovato alcune pronunce che hanno posto tale credito a chirografario, ma nessun giudizio di impugnazione di stato passivo o Cassazione.
        Ringrazio anticipatamente.
        Cordiali saluti
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          04/04/2019 18:59

          RE: RE: RE: Bonus D.L. 66/2014

          Anche a noi non risultano sentenze, né di legittimità né di merito, che abbiano per oggetto la questione che qui ci interessa, di conseguenza riteniamo ancora valido ciò che scrivemmo all'epoca (e che ci pare confortato dalle pronunce menzionate nel quesito): anche se non possiamo escludere una interpretazione diversa, una ricostruzione rigorosa della fattispecie in questione ci porta a ritenere il credito non assistito da privilegio.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            05/08/2019 17:46

            RE: RE: RE: RE: Bonus D.L. 66/2014

            Ci pare doverosa una precisazione, emersa da altri interventi su questo Forum, a cui si rinvia per i dettagli.

            Data per certa la non spettanza del privilegio, pur se non ci risultano comportamenti uniformi dei vari Tribunali, una alternativa all'ammissione in chirografo potrebbe essere la non ammissione, dato che sia per il Bonus Renzi che per il credito da 730 il lavoratore ha la possibilità di ottenerli nel 730 relativo all'anno in questione, e quindi:
            - da un lato ha modo di ottenere comunque quanto gli spetta
            - dall'altro, di conseguenza, ammetterlo al passivo potrebbe far sì che egli riscuota due volte il medesimo importo.