Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

RICONOSCIMENTO PRIVILEGIO EX ART. 2764 C.C.

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    22/05/2020 16:07

    RICONOSCIMENTO PRIVILEGIO EX ART. 2764 C.C.

    Buonasera
    Nel caso di insinuazione al passivo di un creditore (locatore di immobile) avente titolo in forza di contratto di locazione regolarmente registrato nei confronti del conduttore e titolare del privilegio ex art. 2764 c.c., è possibile ammettere tale credito con il privilegio de quo in sede di udienza dopo aver presentato osservazioni ed integrazioni al progetto di stato passivo, ex art. 95, comma 2, L.F., indicando i beni su cui si applica il privilegio speciale, oppure era necessario che tali beni fossero indicati al momento della insinuazione tempestiva?
    Grazie per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/05/2020 19:34

      RE: RICONOSCIMENTO PRIVILEGIO EX ART. 2764 C.C.

      Il deposito del progetto di stato passivo, la sua trasmissione ai creitori e la possibilità per questi di presentare osservazioni e documenti integrativi hanno la funzione di definire l'esatto petitum e causa petendi della domanda in modo che all'udienza si possa decidere sulla questione definita nei suoi contorni e documentata con le prove addotte fino all'udienza stessa.
      Non vi è dubbio, pertanto, che, nel suo caso, la domanda possa essere esaminata come integrata e che, se ricorrono le condizioni di legge, possa essere riconosciuto il privilegio.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Marinelli

        Macerata
        27/05/2020 18:45

        RE: RE: RICONOSCIMENTO PRIVILEGIO EX ART. 2764 C.C.

        Nel ringraziare chiedo si Vi è giurisprudenza recente in merito, in quanto non riscontrata.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/05/2020 16:31

          RE: RE: RE: RICONOSCIMENTO PRIVILEGIO EX ART. 2764 C.C.

          La S. Corte è costante nell'affermare che "la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione. Deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione" (tra le ultime, Cass. 13/03/2020, n.7136; Cass. 06/04/2018, n.8493; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24160; Cass. 10 agosto 2017, n.19937; Cass., 31 luglio 2017, n.19003; Cass. 10 aprile 2012, n. 565).
          E questo è l'argomento principale che spiega il meccanismo che abbiamo sintetizzato nella precedente risposta; ossia, se in sede di opposizione "non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, e non comprime il diritto di difesa, consentendo la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato, "dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa appunto la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello di appello", diventa incongruo affermare che il mancato rispetto del termine di cinque giorni prima dell'udienza farebbe venir meno l'obbligo del curatore di esaminare e valutare le osservazioni e documenti del creditore e facoltizzerebbe il giudice delegato a decidere prescindendo dalla tardiva produzione. Solo ove queste preclusioni nella fase avanti al giudice delegato si riproducessero nella fase della impugnazione, la decadenza avrebbe un senso, altrimenti si obbliga soltanto il creditore a proporre opposizione allo stato passivo per fornire la prova che non ha potuto dare nella fase precedente per non aver potuto produrre un documento che già aveva o per non aver potuto contestare per iscritto le proposte del curatore nel progetto di stato passivo.
          Zucchetti SG srl